Sentenza 21 settembre 2012
Massime • 1
La sentenza divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato e contenente l'indicazione della pena che il condannato deve espiare va posta in esecuzione, a nulla rilevando l'annullamento con rinvio operato dalla S.C. e limitato alla sussistenza di una circostanza aggravante. (Fattispecie relativa a condanna per il delitto di spaccio di stupefacenti, annullata limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 3
- 1. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 3. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2012, n. 41941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41941 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 21/09/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2473
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere - N. 6019/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PITARÀ ROSARIO N. IL 06/03/1954;
avverso l'ordinanza n. 88/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 04/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di Pitarà Rosario, volta ad ottenere la dichiarazione di incompetenza della Procura generale all'esecuzione della sentenza della Corte di appello di Catania del 30 giugno 2008 e la conseguente revoca dell'ordine di esecuzione, avendo la Corte di cassazione annullato detta sentenza, se pure limitatamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. La Corte territoriale ha rilevato che la sentenza che divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità anche per uno soltanto dei reati contestati, e che contenga già l'indicazione della pena minima da espiare, deve essere messa in esecuzione. Ha quindi evidenziato che il principio trova applicazione nel caso di specie, essendo già stata determinata la pena per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, potendo pertanto l'annullamento incidere soltanto sull'aumento di pena determinato a seguito del riconoscimento dell'aggravante di cui al cit. D.P.R., art. 80.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to S. Pappalardo, Pitarà Rosario, deducendo:
- violazione di legge perché è da escludersi, sulla base della più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità, l'immediata esecutorietà delle parti della sentenza non interessate dall'annullamento con rinvio. L'annullamento delle statuizioni circa l'aggravante speciale dell'ingente quantità evidenzia il rapporto di stretta connessione con le statuizioni non interessate dall'annullamento, dal momento che la ricostruzione del fatto che potrebbe essere operata nel giudizio di rinvio potrebbe avere riflessi sulla parte non annullata del provvedimento, sia in ordine alla gravità intrinseca del fatto che in ordina alla pena complessiva da rideterminarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che "per il principio di formazione progressiva del giudicato, quando la decisione sia irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, e rispetto ad essa la sentenza contenga già l'indicazione della pena da irrogare, la sentenza di condanna deve essere posta in esecuzione e il rinvio parziale operato dalla cassazione per ipotesi di reato poste in continuazione con la prima non incide sull'immediata eseguibilità del giudicato - Sez. 6, n. 3216 del 20/08/1997 (dep. 14/11/1997), Maddaluno, Rv. 208873 -. Il principio è stato ribadito da Sez. 1, n. 2071 del 20/03/2000 (dep. 06/05/2000), Soldano, Rv. 215949, secondo cui, in forza della regola generale della formazione progressiva del giudicato, deve ritenersi che quando la decisione divenga irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità e contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare, la stessa vada posta in esecuzione.
Il principio di diritto, che ora è ribadito, trova applicazione nel caso oggetto di ricorso, perché, come osservato nell'ordinanza impugnata, è già stata determinata la pena irrogata per l'ipotesi non aggravata e il giudizio di rinvio, limitato esclusivamente al tema dell'aggravante, potrà, al più, incidere soltanto in aumento della pena già inflitta, che quindi ben può essere posta in esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2012