Sentenza 12 marzo 2003
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, il legittimo impedimento a comparire all'udienza in camera di consiglio del soggetto proposto può rilevare solo ove sussista la richiesta di quest'ultimo di presenziare all'udienza; ne' tale richiesta può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio formulata dal difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato ed il relativo diritto non può essere esteso al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2003, n. 19535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19535 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE
2. Dott. GEMELLI TORQUATO "
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO "
4. Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di SALERNO;
nei confronti di:
1) IN NT N. IL 30/11/1955;
avverso ORDINANZA del 05/06/2002 della CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G.: accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Nel corso del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di AB NT veniva disposto un accertamento peritale sulle condizioni di salute fisio-psichiche del proposto, in esito al quale il Tribunale di Salerno respingeva la richiesta di rinvio formulata dal difensore in assenza del proposto, sul rilievo che costui era risultato in grado di comprendere le accuse e contenuto degli atti processuali e che non risultava un successivo aggravamento tale da comportare da un lato un impedimento a comparire e dall'altro l'impossibilità di comprendere le accuse e il contenuto degli atti della procedura. All'esito del procedimento il tribunale, con decreto del 20/4/2001, applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Avverso il predetto decreto proponeva impugnazione il difensore, eccependo la nullità del primo giudizio per assoluto impedimento a comparire del proposto e sostenendo l'inesistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura.
La Corte di Appello di Salerno con decreto del 5/6/2002 dichiarava la nullità del provvedimento impugnato, rilevando che la somministrazione dei farmaci cui l'AB era sottoposto era risultata idonea a compromettere una vigile presenza del proposto nel giudizio e configurava un legittimo impedimento, rilevante in quanto la richiesta di rinvio formulata dal difensore di fiducia doveva, ritenersi espressione della volontà del proposto di essere presente per essere sentito personalmente.
Avverso il predetto decreto ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno di Appello di Salerno, deducendo la violazione di legge sul rilievo che ai sensi dell'art. 666 c.p.p. l'interessato per presenziare alla camera di consiglio deve farne esplicita richiesta;
che in difetto di essa non può essere valutato l'eventuale impedimento a comparire;
che tale richiesta è atto personale dell'interessato e come tale non può non provenire dal difensore, ai sensi dell'art. 99 c.p.p. Il ricorso è fondato. Invero la corte territoriale non ha affermato l'incapacità processuale del proposto, ma ha semplicemente rilevato che costui proseguiva una terapia ritenuta dal perito come idonea a compromettere una vigile presenza nel giudizio e conseguentemente ha ritenuto l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire. L'impedimento, come ha correttamente sostenuto il P. G. ricorrente, può rilevare soltanto quando vi sia stata una richiesta del proposto di presenziare all'udienza, mentre nel caso in esame non vi è stata, né poteva ritenersi implicita nella richiesta di rinvio formulata, dal difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato e per il quale non è possibile l'estensione del relativo diritto al difensore.
Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato con rinvio, affinché la corte territoriale esamini il merito dell'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 APRILE 2003.