Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 12968
CASS
Sentenza 5 febbraio 2004

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Nel procedimento di prevenzione, una volta disposto il rinvio della trattazione ad altra udienza, il proposto che intenda essere sentito dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 666, comma quarto, e 678 cod. proc. pen., richiamati dall'art. 4 della legge 17 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ha l'obbligo di rinnovare la relativa istanza, non essendo sufficiente quella già formulata in precedenza con riferimento alla fissazione della prima udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 12968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12968
    Data del deposito : 5 febbraio 2004

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