Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, una volta disposto il rinvio della trattazione ad altra udienza, il proposto che intenda essere sentito dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 666, comma quarto, e 678 cod. proc. pen., richiamati dall'art. 4 della legge 17 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), ha l'obbligo di rinnovare la relativa istanza, non essendo sufficiente quella già formulata in precedenza con riferimento alla fissazione della prima udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 12968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12968 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 05/02/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 701
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 005974/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI GO N. IL 03/04/1955;
avverso DECRETO del 22/11/2002 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
con decreto in data 18/11/99 il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato a OS EG - ristretto per violazione dell'art. 416 - bis C.P., reato per cui con sentenza divenuta irrevocabile è stato condannato a pesante pena detentiva - la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni, ritenendone la pericolosità qualificata in quanto ancora attualmente indiziato di appartenenza alla omonima cosca protagonista di vicende di particolare allarme sociale (la ed. guerra di mafia esplosa in quella città nel 1986 e protrattasi per lungo tempo).
La decisione è stata confermata dalla locale Corte di appello con decreto in data 22/11/02 che ha respinto il gravame dell'interessato. Avverso quest'ultima pronuncia il difensore del OS ha proposto ricorso per Cassazione con il quale ripropone l'eccezione di nullità dell'udienza di trattazione davanti al Tribunale, e degli atti successivi, ai sensi dell'art. 178 lett. c) C.P.P. poiché, avendo il suo assistito, che si trovava detenuto fuori del circondario del Tribunale, avanzato richiesta, non accolta perché intempestiva, di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 666 comma 4 e 678 C.P.P. richiamati dall'art. 4 comma 6 legge 27/12/56 n. 1423 ed essendo la trattazione del procedimento stata rinviata ad udienza fissa, non gli era stata nuovamente concessa tale facoltà; deduce inoltre violazione di legge per essere la misura di prevenzione stata disposta malgrado il suo assistito fosse dal 1991 in stato di detenzione, prima cautelare e poi definitiva, per la maggior parte in regime differenziato e la sua pericolosità si dovesse quindi ritenere venuta meno;
e deduce violazione di legge anche in ordine alla durata della misura.
Nessuna di questa doglianze ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto, quanto alla questione di carattere procedurale, che il OS dovesse rinnovare la richiesta di essere sentito dal Magistrato di sorveglianza dopo che era stato disposto il rinvio della trattazione del procedimento, poiché sia la lettera dell'art. 666 comma 4 C.P.P. che ragioni organizzative e di speditezza impongono, quando come nel caso di specie il procedimento di prevenzione si svolga in una pluralità di udienze, che l'intendimento del proposto di essere ascoltato venga espresso in relazione a ciascuna di esse.
Quanto alla ritenuta permanenza di una elevata pericolosità del OS tale da giustificare la durata della misura applicata, rientrante nei limiti di legge, la valutazione della Corte di appello è ineccepibile poiché, quando come nel caso di specie il soggetto è raggiunto da gravi indizi di radicata appartenenza ad organizzazioni di stampo mafioso di elevato spessore criminale, diffuse e in grado di riprodursi nel tempo, solo l'esistenza di inequivoci comportamenti sintomatici di una reale presa di distanza da tale contesto - presa di distanza che la Corte medesima, con giudizio di merito sorretto da adeguato apparato argomentativo immune da vizi logici non sindacabile in questa sede, ha senz'altro escluso e che non può certo desumersi, in assenza di altri elementi, solo dal lungo periodo di detenzione - potrebbe condurre a conclusione diversa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004