Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
IN00477/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Shuulstime assolute . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 9663/99 1115Cron. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep.154 Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud. 28/09/01 CASSAZIONE Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente day Sig. SE N TENZA per diritti sul ricorso proposto da: 17 GEN 2002 IL CANCELLIAMA C.R.A.M. SRL, in persona dell 'Amm.re Unico BOVIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA EUCLIDE 31, presso lo studio dell'avvocato GASPERINI GIANLUIGI, che lo difende, giusta delega in atti;
€1,50 CANCELLER - ricorrente contro 4888 FALL. A.R.M. AUTORICAMBI MAGLIANA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO GENERALE GONZAGA 2, presso lo dell'avvocato LUDOVICO PAZZAGLIA, che lo studio - - - difende, giusta delega in atti;
2001 - resistente con procura 1271 avverso la sentenza n. 28/99 della Corte d'Appello di -1- ROMA, depositata il 11/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito 1'Avvocato Ludovico PAZZAGLIA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -1-, Oggetto: simulazione assoluta compravendita azienda. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 12.9.90, il Fallimento della Srl ARM premesso che nell'ottobre del 1990 la stessa Srl ARM, in seguito dichiarata fallita, aveva venduto le proprie scorte di magazzino alla Srl CRAM;
che tale vendita era stata simulata essendosi in realtà effettuata una cessio- ne d'azienda; che il contratto, quand'anche non simulato, fosse comunque soggetto a revocatoria - conveniva la Srl CRAM innanzi al tribunale di Roma onde sentir dichiarare la simulazione o la revoca del contratto e condannare la controparte al pagamento in proprio favore del controva- lore dell'azienda O, quanto meno, delle scorte all'atto ed all'epoca del contratto. Costituendosi, la Srl CRAM contestava quanto ex ad- insistendo sulla regolaritàverso dedotto e richiesto della vendita delle scorte. -Con sentenza 25.9.95, l'adito tribunale ritenuto che costituissero prove inconfutabili dell'accordo simu- latorio la mancanza d'ogni traccia del pagamento del cor- rispettivo, l'affidamento della gestione della Srl CRAM ad un ex dipendente della Srl ARM, l'identità dei locali, la quasi omonimia delle società, la coincidenza delle at- tività; che le ultime circostanze provassero, altresì, una cessione d'azienda piuttosto che una vendita di scor- Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -2- te accoglieva la domanda di simulazione assoluta adot- tando le consequenziali determinazioni. Avverso detta sentenza la Srl CRAM proponeva grava- me cui resisteva il Fallimento della Srl ARM proponendo, a sua volta, appello incidentale. Con sentenza 1.1.99, la corte d'appello di Roma ritenuto che nessun rilievo potesse attribuirsi al fatto che la Srl ARM non fosse titolare di licenza di commercio ciò non impedendo la vendita d'un'azienda operante di fatto;
che non costituissero prove del pagamento, nei confronti del terzo Fallimento, né le fatture prive di data certa emesse dalla Srl ARM nei confronti della Srl CRAM, né le asserzioni della stessa Srl CRAM d'aver cor- risposto il prezzo versandolo in contanti, non suffragate neppure da un'attendibile dichiarazione della provenienza del danaro;
che contraddittorie risultassero le dichiara- zioni dell'amministratore della Srl ARM in ordine all' impiego del prezzo riscosso;
che persino il nuovo socio amministratore della Srl CRAM ignorava detto pagamento;
che la prova della vendita estesa all'intera azienda fos- se desumibile dall'affinità delle denominazioni, dalla permanenza nella medesima sede, dalla prosecuzione del relativo rapporto locatizio, dall'identità dell'ammini- stratore CRAM con un ex dipendente ARM e dalle concluden- ti dichiarazioni di questi a terzi;
che il mancato acco- Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -3- glimento della domanda di condanna della Srl CRAM al pa- gamento del controvalore dell'azienda era giustificato dall'essere stata la domanda proposta come consequenziale a quella di revoca rimasta assorbita e, comunque, dall' rimasta indimostrata la non restituibilità dell' essere azienda - respingeva entrambi gli appelli. Avverso tale decisione la Srl CRAM proponeva ricor- so per cassazione con un unico motivo. L'intimato Fallimento della Srl ARM non svolgeva attività difensiva limitandosi a depositare una procura rilasciata all'Avv. Pazzaglia in calce alla copia notifi- cata del ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando violazione falsa applicazione di nor- e principi in tema di valutazione delle prove>> ex me art. 360 n. 3 CPC, la ricorrente si duole che la corte territoriale non abbia opportunamente valutato le risul- tanze probatorie e di queste quelle prospetta dalla quali ritiene fosse desumibile come il contratto in discussione non simulasse alcuna cessione d'azienda ma avesse ad og- getto la sola compravendita delle scorte di magazzino. Il motivo, ammesso che siasi inteso denunziare vizi dell'impugnata sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC e non soltanto ex art. 360 n. 3 CPC, non merita accoglimento sotto alcuno dei menzionati profili. Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -4- Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sen- tenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedot - to, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la dispo- sizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle norme che si ritengano violate e delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con quelle in- dicate come norme regolatrici della fattispecie ○ con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, di- versamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risultano inidoneamente formulate, ai fini dell'ammissi- bilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della di- sposizione in esame, le censure prive dell'indicazione delle norme di riferimento e la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le que- stioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensi mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impu- gnata. Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -5- Orbene, nel ricorso in esame non solo non risultano indicate le disposizioni di legge delle quali si denunzia la violazione ma neppure risulta sviluppata alcuna argo- mentazione in diritto inerente alla denunziata viola- zione di norme e principi in tema di valutazione delle prove>> le sintetiche argomentazioni svolte attenendo, se mai, alla questione, del tutto diversa, dell'idoneità delle prove prese in considerazione a supportare l'adot- tata decisone. In sostanza, non si ravvisano nel motivo questioni in diritto suscettibili d'esame e ciò, peraltro, non stu- pisce, quando si vada a considerare come l'intera tratta- zione non riguardi affatto un'erronea applicazione al ca- SO in esame della disciplina dettata dall'invocata, se pure non specificamente indicata, normativa in tama di valutazione delle prove, risultando, piuttosto, incentra- ta su di un'assunta erronea interpretazione delle risul- tanze istruttorie da parte del giudice a quo;
ma anche sotto tale profilo il motivo risulta inidoneamente formu- lato e, comunque, infondato. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazio- Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -6- ne di carenze о lacune nelle argomentazioni, ovvero la specificazione di illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti usati e l'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non ri- spondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giu- dice del merito al convincimento della parte ed, in par- ticolare, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma de qua, diversamente risolvendosi il motivo -di ricorso per cassazione com'è, appunto, per quello in in un'inammissibile istanza di revisione delleesame valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è pure da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omesse l'e- splicita confutazione delle tesi non accolte e/o la par- Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -7- ticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, del pari, rilevare nel caso di specie da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni del-le parti e le emergenze istruttorie che siano state ri-tenute di per sé sole idonee e sufficienti a giusti- ficarlo;
in altri termini, perché sia rispettata la pre- scrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giu- dice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prospettategli o comunque acqui- site, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata le prove ritenute dell'adottata decisione evidenziando idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non senza tenere, comunque, nel debito conto che la motivazione fornita dal giudice del merito all'assunta decisione risulta ampia e tutt'altro che illogica, basata com'è su di una dettagliata disamina dei vari elementi di giudizio risultanti dagli atti;
un giudizio, dunque, ope- rato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed а fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 Srl. CRAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -8- n. 5 CPC, la diversa opinione soggettiva del ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla nor- ma stessa. L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto. Non v'ha luogo a provvedere sulle spese non avendo parte intimata svolto rituale attività difensiva. E' ben vero che all'odierna udienza ha partecipato, per il Fallimento della Srl. ARM, l'Avv. Pazzaglia, ma la procura allo stesso rilasciata in calce alla copia passi- va del ricorso per cassazione non lo abilitava alla dife- sa, giacché, come questa Corte ha avuto ripetute occasio- ni d'evidenziare, la procura speciale per la difesa nel giudizio di legittimità, da svolgersi in forma scritta con il ricorso od il controricorso od orale in sede di discussione, non può essere rilasciata a margine od in calce d'atti diversi da quelli espressamente indicati nel terzo comma dell'art. 83 CPC, ovvero il ricorso ed il controricorso (e pluribus Cass. 12.4.00 n. 4679, 1.4.99 n. 3121, 9.10.97 n. 9799, 20.3.95 n. 3231), diversamente, per il controricorrente, il mandato dovendo risultare da procura notarile, non essendo l'officiato difensore abi- litato ad autenticare la firma apposta dal cliente a pro- cura rilasciata su atto diverso dal controricorso;
l'ir- ritualità della procura speciale conferita onde proporre 'Srl. CAAM c/ Fall. Srl. ARM RG 9663/99 -9- il ricorso per cassazione o resistere ad esso, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va, inoltre, ri- levata d'ufficio (Cass. 24.2.98 n. 1975).
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso. Così deciso in Camera di Consiglio il 28.9.2001. Il Presidente I1 est. Mettruj IL CANCELLIERE C1 Francescy DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T129.11 Roma 17 GEM. 2002 456T 30,99 IL CANCELLIERE C1 Francof TOT. 160,10 2 16341