Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di esecuzione delle rogatorie dall'estero, qualora il consigliere della corte d'appello, delegato dal presidente per il compimento dell'interrogatorio richiesto, erroneamente deleghi, a sua volta, un organo di P.G. per l'espletamento dell'atto, non può configurarsi alcuna violazione di principi fondamentali o norme inderogabili di ordine pubblico, né delle disposizioni della Convenzione di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959. Ne consegue che la questione può essere dedotta solo dinanzi all'A.G. rogante (nella specie, A.G. della Repubblica di Turchia), unica in grado di valutare la rispondenza delle forme impiegate nell'esecuzione della rogatoria ai principi fondamentali del proprio ordinamento interno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
-5 743/14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.24 Giovanni de Roberto - Presidente - Relatore - CC - 09/01/2014 Giovanni Conti Guglielmo Leo R.G.N. 1666/2013 IO BO GE Capozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BO IO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 02/11/2012 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. In data 26 marzo 2012, il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia penale, trasmetteva alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 723 cod. proc. pen., la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'autorità giudiziaria della Repubblica di де .. Turchia nel procedimento penale a carico di IO BO e altri imputati di redazione di falsa perizia in cambio di favori illeciti e concorso in corruzione. Trattandosi di atti da eseguire nell'ambito territoriale di più distretti di Corte di appello, con detta nota ministeriale la Corte di cassazione veniva invitata a determinare la Corte di appello competente, a norma dell'art. 724, comma 1-bis, cod. proc. pen. Si evidenziava che nella specie era applicabile la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria adottata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961, n. 215 ed entrata in vigore per l'Italia il 12 giugno 1962), 2. Con sentenza n. 19044 del 03/05/2012, depositata il successivo 17 maggio, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, rilevato che l'attività principale richiesta doveva svolgersi nel distretto di Milano, determinava per l'esecuzione della rogatoria la competenza della Corte di appello di Milano, cui trasmetteva gli atti.
3. Su richiesta del Procuratore Generale in sede, espressa in data 21 maggio 2012, la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 30 maggio 2012, ordinava l'esecuzione della rogatoria (exequatur), delegando per l'esecuzione il Consigliere Pietro Carfagna. Con successiva nota in data 14 giugno 2012, il Consigliere delegato della Corte di appello mandava alla locale Sezione di P.G., con facoltà di sub-delega, l'esecuzione degli atti richiesti, consistenti nella convocazione e nell'esame degli indagati, tra i quali PP BO, sui fatti e le circostanze specificati nella rogatoria, con la garanzia dell'assistenza dei difensori.
4. Con la ordinanza in epigrafe, emessa il 2 novembre 2012 e depositata il successivo 5 novembre, la Corte di appello di Milano dichiarava non doversi provvedere in ordine alla istanza (da qualificare come incidente di esecuzione) presentata da IO BO con la quale si chiedeva non darsi corso alla richiesta di cooperazione giudiziaria presentata dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Turchia, stanti le dedotte violazioni della normativa in tema di rogatorie internazionali e dell'art. 6 CEDU e la incompetenza territoriale della Corte di appello di Milano, essendo l'istante residente in [...]. Osservava la Corte di appello che sussisteva la propria competenza a provvedere in virtù della investitura ricevuta dalla Corte di cassazione;
che bene la p.g. poteva essere delegata a procedere all'interrogatorio dell'imputato ex art. 370 cod. proc. pen.; che le altre doglianze dovevano essere rivolte all'a.g. дя rogante, dalla quale l'imputato poteva ottenere, tramite il difensore domiciliatario in Turchia, ogni atto utile per la sua difesa;
e che in ogni caso gli atti rogati erano stati già eseguiti.
4. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il BO con atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce i seguenti motivi:
4.1. Incomprensibilità del contenuto dell'atto impugnato, redatto a mano con grafia illeggibile, peraltro notificato al solo difensore domiciliatario.
4.2. Violazione della legge penale e processuale sotto molteplici aspetti: - l'esecuzione della rogatoria da parte della Corte di appello era basata su una decisione della Corte di cassazione di cui non veniva fornito alcun estremo e che comunque non era mai stata comunicata al ricorrente o al suo difensore;
la delega alla p.g. era illegittima non potendosi applicare l'art. 370 cod. proc. pen., data la qualità di imputato, e non di indagato, del BO, e trattandosi di atto da svolgersi in circoscrizione diversa da quella ove era collocata la sua residenza;
- era lesivo dei diritti di difesa imporre all'imputato di ottenere dall'a.g. turca copia degli atti su cui si fondava l'accusa, redatti in lingua turca;
non era stata data alcuna risposta alle varie questioni dedotte con le quali si mettevano in evidenza lesioni dei diritti inviolabili della difesa conseguenti alla procedura seguita.
5. Il ricorrente ha poi presentato memoria in replica alla requisitoria del Procuratore Generale in sede (con la quale si concludeva per la inammissibilità del ricorso) in particolare evidenziando che gli unici atti trasmessi dall'a.g. turca a sostegno della rogatoria erano costituiti dalla richiesta di rinvio a giudizio e dalla fotocopia di alcuni articoli del codice penale turco, tradotti approssimativamente, così impedendosi ogni informata difesa sulle accuse mosse.
6. A seguito di ordinanza di questa Corte, assunta alla udienza del 3 ottobre 2013, la Procura Generale presso la Corte di appello di Milano trasmetteva copia del verbale di interrogatorio del BO reso in data 1° ottobre 2012 con l'assistenza del difensore avv. Carlo Golda, nominato domiciliatario, davanti al Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Genova;
del verbale di identificazione, di nomina di difensore e di elezione di domicilio;
dell'avviso al difensore del giorno fissato per l'interrogatorio. rr 7. Con memoria depositata in data 16 dicembre 2013, il difensore del ricorrente ha precisato che solo il giorno 26 novembre 2012, in data successiva alla scadenza dei termini per il ricorso per cassazione (24 novembre 2012), la Cancelleria della Corte di appello di Milano, su richiesta del medesimo difensore, aveva provveduto a predisporre una versione dattiloscritta dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il contenuto dell'atto impugnato, pur se redatto a mano con non commendevole scarsa attenzione da parte dell'estensore alla qualità grafica e al decoro che deve contraddistinguere ogni provvedimento dell'a.g., specie se rivolto alle parti, è comunque in ogni suo passaggio decifrabile, come traspare dalle stesse argomentazioni svolte nel ricorso, con cui si rivolgono specifiche critiche che implicano la perfetta comprensione di esso.
3. E' irrilevante che non sia stato comunicato preventivamente alla parte il provvedimento della Cassazione (emesso nella specie con la richiamata sentenza Sez. 1, n. 19044 del 03/05/2012), comunque allegato agli atti, dato che la Corte, a norma dell'art. 724, comma 1-bis, cod. proc. pen., provvede in camera di consiglio senza presenza della parte privata con decisione che non è soggetta ad alcuna forma di reclamo (v. Sez. 1, n. 1365 del 14/04/1999, Acampora). Per la medesima ragione non è contestabile la competenza per l'esecuzione della rogatoria fissata in capo alla Corte di appello di Milano dalla Corte di cassazione con il suddetto provvedimento.
4. E' infondata la lesione del diritto di difesa per non avere l'imputato potuto avere adeguata cognizione delle accuse mossegli nel procedimento davanti all'a.g. turca e delle relative fonti di prova. La censura è formulata in termini generici, e in ogni caso dall'esame degli atti si ricava che l'a.g. turca ha trasmesso, con traduzione in italiano di qualità non eccelsa ma sufficientemente comprensibile, sia le norme del codice penale su cui si fondano le ipotesi di reato sia la requisitoria del Procuratore della Repubblica di Adana (Turchia), in cui vengono dettagliatamente esposti, prima in forma sintetica, e poi in forma discorsiva, i dati probatori raccolti a carico del BO e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento penale, e in particolare il яя contenuto delle dichiarazioni rese dal denunciante RE BÜ e da numerosi testi o coindagati. Da detta requisitoria si evince del resto che il BO era pienamente a conoscenza del procedimento a suo carico, tanto da avere già reso all'a.g. italiana, su precedente commissione rogatoria richiesta dall'a.g. turca, dichiarazioni a sua discolpa e di avere incaricato della sua difesa un difensore turco (avv. Hakan Çinar), che aveva avuto occasione di presentare dettagliata memoria, ottenendo una sentenza di proscioglimento istruttorio, che tuttavia la Procura di Adana aveva impugnato, con conseguente rinvio a giudizio del BO e di altri imputati. L'interrogatorio del BO richiesto in rogatoria si colloca dunque nella fase del rinvio a giudizio disposto dall'a.g. turca su impugnazione della Procura di Adana. Esso costituisce pertanto un adempimento meramente formale, imposto a seguito del nuovo rinvio a giudizio per gli stessi fatti sui quali il BO aveva avuto già modo di rappresentare le sue difese. Non rileva, evidentemente, che in sede di interrogatorio reso davanti all'a.g. delegata in data 1° ottobre 2012 il BO, dopo avere ricevuto cognizione degli addebiti mossigli dall'a.g. turca, abbia dichiarato di non volere rispondere, peraltro presentando una memoria in cui esponeva i fatti di cui era a conoscenza.
5. Non inficia irrimediabilmente la procedura seguita il fatto che la delega per l'interrogatorio non avrebbe potuto essere data ad una autorità di polizia giudiziaria, sulla base della considerazione che l'art. 725, comma 1, cod. proc. pen. prevede la delega da parte della corte di appello a uno dei suoi componenti o al g.i.p. del luogo in cui l'atto deve compiersi;
e che non poteva comunque essere impiegata la formalità della delega alla p.g., che l'art. 370 cod. proc. pen. prevede solo per gli atti delegati dal p.m. nel corso dell'attività di indagine. Nella specie, infatti, non si discute di formalità che valgono per la regolarità di un procedimento penale in corso davanti all'a.g. italiana, ma di un adempimento da assumere a seguito di rogatoria internazionale, che non può essere invalidato sulla base del mero rilievo della inosservanza della disciplina dell'ordinamento processuale interno, salvo che le formalità impiegate contrastino con principi fondamentali o con norme inderogabili di ordine pubblico - evenienza che nella specie certamente non può dirsi ricorrere ovvero con la - citata Convenzione di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959, che nulla prevede inderogabilmente al riguardo. яя In ogni caso, pur dovendosi riconoscere che è stato erroneamente investito per l'assunzione dell'atto di interrogatorio rogato un organo di p.g., dato che l'art. 725, comma 1, cod. proc. pen. prevede che la corte di appello possa delegare uno dei suoi componenti ovvero il g.i.p. del luogo di assunzione dell'atto, e che si è comunque fatta erronea applicazione, per le ragioni sopra indicate, dell'art. 370 cod. proc. pen., e quindi dell'art. 725, comma 2, dello stesso codice, che rimanda in genere alla osservanza delle forme previste dal codice di rito, vale osservare, in primo luogo, che nulla venne eccepito dall'interessato o dal suo difensore al momento dell'espletamento dell'atto, e, soprattutto, che una simile questione, non implicando alcuna lesione di un diritto fondamentale dell'ordinamento italiano, può essere posta solo davanti all'a.g. rogante, che bene può valutare la rispondenza delle forme impiegate nell'espletamento della rogatoria ai principi fondamentali del proprio ordinamento interno.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/01/2014. Il Consigliere estensore Il Presidente GiovanniGiovanni de Roberto Giovanni Conti еее Gluta DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 FEB 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito