Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 5743
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Sentenza 9 gennaio 2014

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In tema di esecuzione delle rogatorie dall'estero, qualora il consigliere della corte d'appello, delegato dal presidente per il compimento dell'interrogatorio richiesto, erroneamente deleghi, a sua volta, un organo di P.G. per l'espletamento dell'atto, non può configurarsi alcuna violazione di principi fondamentali o norme inderogabili di ordine pubblico, né delle disposizioni della Convenzione di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959. Ne consegue che la questione può essere dedotta solo dinanzi all'A.G. rogante (nella specie, A.G. della Repubblica di Turchia), unica in grado di valutare la rispondenza delle forme impiegate nell'esecuzione della rogatoria ai principi fondamentali del proprio ordinamento interno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 5743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5743
    Data del deposito : 9 gennaio 2014

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