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Sentenza 27 luglio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/07/2023, n. 32748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32748 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XH AN,_ nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 29/04/2022 dalla Corte d'Appello di Bari visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pierlui g i Pratola, che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Re g ione Pu g lia, avv. AN Mastro, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore del ricorrente, avv. Claudio Caira, che ha concluso chiedendo l'acco g limento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/04/2022, la Corte d'Appello di Bari ha - per q uanto q ui rileva - parzialmente riformato ( riconoscendo le attenuanti generiche con g iudizio di e quivalenza, miti gando conseg uentemente il trattamento sanzionatorio Penale Sent. Sez. 3 Num. 32748 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/07/2023 e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 08/04/2021, con la quale XH AN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione pluriaggravata dedita al narcotraffico (a lui ascritto al capo 18), nonché di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 19, 23, 38, 39 della rubrica. Il G.u.p. aveva invece assolto l'XH dalle residue imputazioni a lui ascritte ai capi 23 e 24). 2. Ricorre per cassazione l'XH, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo 18). Si censura la sentenza per non aver considerato le dichiarazioni del collaboratore RZ LU, il quale aveva escluso che il ricorrente fosse un affiliato. Si deduce, al riguardo, che il predetto collaboratore era stato un partecipe operativo dell'associazione fino al mese di novembre 2017, ed aveva riferito le attività del clan anche nel periodo contestato all'XH, al quale erano stati ascritti reati-fine posti in essere (tranne uno) prima dell'arresto del collaboratore. Si deduce comunque l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il ricorrente si fosse inserito nel sodalizio nel senso della stabile messa a disposizione indicato dall'elaborazione giurisprudenziale: essendosi egli rapportato in questi termini con il solo RZ NI, e non con gli altri associati, in un brevissimo arco temporale (i reati fine erano stati posti in essere tra il 09/10/2017 e il 30/11/2017). La difesa respinge inoltre il rilievo della Corte territoriale secondo cui vi sarebbe stato un approccio atomistico alle risultanze processuali, contestando altresì l'interpretazione data in sentenza ad alcune conversazioni indicative, al più, di un periodo "di prova" cui il ricorrente era sottoposto da RZ NI, ma non della indispensabile affectio societatis. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del numero delle persone. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente la prova della consapevolezza di tale circostanza in capo all'XH, che aveva al più avuto rapporti solo con due altri associati, oltre allo RZ. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata. Si censura la sentenza per aver eluso le argomentazioni difensive, volte ad escludere qualsiasi consapevolezza in capo al ricorrente, facendo leva su circostanze estranee all'imputazione, quale il racconto dello RZ al ricorrente di un intervento del CI con le armi per risolvere una situazione "poco pulita" ad un tavolo da gioco. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione di 2 cui al capo 1). Si deduce il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente era un "novizio". 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuente di cui al comma 6 dell'art. 74. Si censura la motivazione della sentenza che non aveva tenuto conto della mancanza di stabilità nei riferimenti, dei debiti del ricorrente e della necessità di noleggiare le vetture, non disponendo il sodalizio di mezzi propri. Si deduce inoltre l'irrilevanza della tipologia di stupefacente smerciato, e dell'entità numerica delle transazioni. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, quanto ai reati-fine, dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta la mancata risposta ai rilievi difensivi, integralmente riproposti in ricorso. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 19). Si deduce il travisamento della prova e la conseguente illogicità della motivazione, che non aveva tenuto conto della mera connivenza dell'XH, dell'assenza di ruoli operativi, della mera liberalità che lo RZ aveva elargito al proprio "allievo". 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 23). Si deduce la mancanza di prova in ordine all'acquisto di stupefacente da parte dell'XH, non essendo univoco il dato emergente dalle intercettazioni. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 38). Si deduce l'assenza di prova per il carattere stringato delle conversazioni ed il mancato sequestro dello stupefacente. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 39). Si censura la sentenza per essersi limitata a rinviare alla motivazione del primo giudice, senza prendere posizione sui rilievi difensivi concernenti la dinamica dei fatti e la possibilità che PO IO si fosse procurato lo stupefacente in altra maniera. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Si censura l'erronea decisione della Corte d'Appello quanto al reato associativo, e l'omessa motivazione quanto ai reati-fine. 2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza. Si lamenta l'erroneità del bilanciamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 3 2. L'odierno procedimento costituisce stralcio (disposto per legittimo impedimento del difensore dell'XH) da altro complesso procedimento, definito da questa Sezione con sentenza n. 22091 del 09/03/2023, avente ad oggetto i ricorsi proposti da numerosi imputati di reati associativi di tipo mafioso (capo 1), ovvero finalizzati al narcotraffico (capi 18 e 42), nonché di alcuni reati-fine, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari emessa in data 29/04/2022: sentenza che aveva ad alcuni imputati applicato la pena concordata con il Procuratore Generale, ad altri mitigato il trattamento sanzionatorio, previa concessione di attenuanti generiche anche in conseguenza della parziale rinuncia ai motivi di gravame. Diversa è stata la scelta processuale dell'XH, che non aveva rinunciato ad alcun motivo di appello ed ha proposto ricorso per cassazione avverso la "doppia conforme" di condanna per la partecipazione al reato associativo di cui al capo 18), ed il concorso nei reati fine di cui ai capi 19, 23, 38 e 39 (anche all'odierno ricorrente, peraltro, sono state concesse in appello le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza). Le censure difensive riguardano sia il reato associativo e gli elementi circostanziali, sia i reati-fine, sia anche il giudizio di bilanciamento operato a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche. Nei paragrafi seguenti, verrà evidenziata l'infondatezza, in alcuni casi manifesta, delle doglianze prospettate. 3. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ricorrente ha contestato l'affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando il mancato apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore RZ LU, secondo il quale l'odierno ricorrente non poteva ritenersi affiliato al sodalizio, e comunque censurando l'attribuzione della qualifica di partecipe potendo al più desumersi, dalle risultanze acquisite, l'espletamento di un "periodo di prova" dell'XH. Al riguardo, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della 4 credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime. Va invero posto in evidenza che la Corte d'Appello non ha mancato di confrontarsi con il contributo dichiarativo del collaboratore, attribuendo peraltro rilevanza decisiva alle condotte concretamente poste in essere dall'XH nel corso del periodo investigato. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato una serie di risultanze captative dalle quali non emerge solo - come invece sostenuto dalla difesa - un'attività di mero reclutamento e addestramento da parte di RZ NI (soggetto in posizione apicale nell'associazione di cui al capo 18) nei confronti dell'XH, alla quale ha fatto riscontro una chiara volontà dell'XH di far parte del sodalizio: basti qui richiamare la conversazione in cui il ricorrente si mette a disposizione dello RZ, qualora quest'ultimo venisse arrestato nell'ambito di una operazione che veniva data per imminente nell'ambiente ("lo stanno dicendo tutti quanti": cfr. pag. 108 della sentenza). Quel che è stato ritenuto dirimente, nel percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello, è il fatto che l'XH è immediatamente entrato nelle dinamiche operative del sodalizio, fornendo ripetutamente un contributo di estremo rilievo per il concreto esercizio del narcotraffico, con particolare riguardo alla fase di acquisto dello stupefacente dal fornitore abituale, operante in Cerignola. Si allude al fatto che il ricorrente, anzitutto, ha personalmente stipulato, in almeno tre distinte occasioni, contratti di noleggio di diverse autovetture da utilizzare per il trasporto della droga, onde evitare che i viaggi con lo stupefacente "potessero destare l'attenzione degli inquirenti e, quindi, per passare inosservato in caso di nnonitoraggio dei veicoli noti alle forze dell'Ordine" (cfr. pag. 109). Inoltre, la Corte d'Appello ha posto in evidenza che l'XH non si è limitato ad assicurare tale forma di copertura dell'attività illecita, sfruttando la propria incensuratezza (cfr. pag. 113), ma ha personalmente partecipato alle operazioni di approvvigionamento, dando anche disponibilità a far testare lo stupefacente da persone di sua fiducia. A tali condotte, strettamente riconducibili all'operatività del sodalizio, occorre poi aggiungere ulteriori elementi, valorizzati dalla Corte d'Appello in piena sintonia con il primo giudice, certamente idonei a confermare l'intraneità del ricorrente, come ipotizzato dall'Accusa: da un lato, il fatto che l'XH fosse stato incaricato di recuperare un credito del sodalizio, e si fosse subito attivato provvedendo a contattare il debitore (cfr. pag. 108). D'altro lato, si è fatto riferimento ad un ordine impartito dallo RZ al CI di non insistere nel tentativo di 5 recuperare un credito vantato dal gruppo di spacciatori in cui era precedentemente inserito l'XH: tale indicazione dello RZ ("lascia stare ora me la vedo io", su cui cfr. pag. 660 della sentenza di primo grado) è stata tutt'altro che illogicamente ricondotta, dai giudici di merito, alla diversa situazione del ricorrente, ormai "inserito nei gangli operativi del gruppo" (pag. 107 della sentenza impugnata). In tale complessivo contesto, la Corte d'Appello ha ritenuto non decisive le dichiarazioni di RZ LU, sottolineando che proprio nel 2017 (anno di ingresso dell'XH) si era registrato un allentamento del contributo associativo: in ogni caso, "al di là delle sue valutazioni personali e dell'irrilevanza della mancanza di adesioni cristallizzate in riti solenni, contano ed hanno valore dirimenti e materiali, ripetuti ed assidui, contributi dell'XH negli acquisti, ma anche nell'attività di spaccio evidenziata dal medesimo propalante, che peraltro trova piena conferma nel documentato rapporto con il cessionario PUGLIESE e, unitamente a RZ NI, con il cliente PO IO" (cfr. pag. 110 della sentenza impugnata). Si tratta di un compendio motivazionale che appare non solo immune da contraddittorietà o illogicità qui deducibili, ma anche in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi» (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 02). Le contrarie deduzioni difensive, imperniate sulla parola di RZ LU e sulla prospettata necessità di conferire ad essa una valenza probatoria superiore alle univoche condotte poste in essere dal ricorrente, finiscono per sollecitare - come già osservato - una rivalutazione del merito delle risultanze acquisite, che in questa sede è certamente preclusa. 4. Il motivo concernente l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 è infondato. Sia pure in termini sintetici, la Corte d'Appello ha fatto riferimento ai contatti del ricorrente con i personaggi più in vista dell'associazione (CI, SCIANNANTENO) desumibili dalle risultanze concernenti i reati-fine, ma ha fatto anche leva sul fatto che l'attività di cessione della droga era strutturata in batterie di spaccio sul territorio di Altamura: circostanza che, evidentemente, postula una compagine ben superiore al limite richiesto per l'applicazione dell'aggravante. Sul punto, viene in rilievo anche la conversazione riportata dal giudice di primo grado (pag. 683) - anch'essa non comprensibile se non in un contesto di nutrita composizione del sodalizio - in cui lo RZ chiarisce all'XH che i responsabili delle varie batterie di spaccio erano obbligati ad informarlo, qualora un soggetto di suo interesse di fosse recato ad acquistare della droga. 6 5. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per ciò che riguarda l'aggravante dell'associazione armata. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha fatto leva su argomenti di tipo induttivo, valorizzando sia la certa consapevolezza, in capo all'XH, delle imprese criminali dello RZ, da quest'ultimo riferitegli e connotate da condotte di chiaro stampo mafioso, sia soprattutto l'esplicito riferimento alle armi per risolvere, con il CI, una situazione in ambito di gioco d'azzardo. L'assunto deve essere valutato - secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - unitamente a quanto ulteriormente valorizzato dal giudice di primo grado (pag. 688) in ordine ad alcune conversazioni inequivocabilmente indicative della disponibilità di armi in capo allo RZ e allo SCIANNANTENO, intercettate tra l'altro in un momento successivo all'ingresso del ricorrente nel contesto associativo. In tale quadro, le conclusioni della Corte territoriale (pag. 112) in ordine alla consapevolezza, in capo al ricorrente, di far parte di un gruppo armato, appaiono prive di criticità deducibili in questa sede. 5. Per ciò che riguarda l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., assume rilievo assorbente la mancata deduzione e illustrazione, da parte della difesa ricorrente, del proprio concreto interesse. È infatti pacifico (pag. 116 della sentenza impugnata) che l'aggravante in parola non è stata in concreto applicata dal primo giudice, e che la mancata impugnazione del P.M. ha impedito interventi correttivi della Corte territoriale. La doglianza deve pertanto essere ritenuta inammissibile. 6. Le censure concernenti la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 sono manifestamente infondate. Dopo aver richiamato i principi fissati dall'elaborazione giurisprudenziale in materia, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata valorizzando una pluralità di convergenti elementi (cfr. pag. 111: tra gli altri, la complessità dell'organizzazione, la disponibilità di armi e nascondigli, la vasta operatività delle batterie in campo, l'impressionante intensità dello spaccio, le alleanze operative con clan baresi e importanti fornitori del foggiano). La valutazione della Corte territoriale appare in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che prende in considerazione, ai fini che qui rilevano, solo organizzazioni sin dall'inizio connotate per la modestia dell'attività e dell'incidenza sul complessivo narcotraffico: circostanze certamente da escludere in relazione alla complessiva attività illecita svolta sotto il controllo dello RZ (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01, secondo la quale «in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, 7 d.P.R. n. 309 del 1990»). Deve d'altra parte escludersi che l'impianto motivazionale sviluppato dai giudici di merito possa ritenersi vulnerato dalle considerazioni difensive sui debiti dell'XH o sul noleggio delle vetture, riconducibile non certo alla scarsità di mezzi a disposizione del sodalizio, ma all'intento di effettuare i viaggi per il rifornimento senza "dare nell'occhio" con vetture note alle Forze dell'Ordine (cfr. supra, § 3). 7. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riferimento ai rilievi critici relativi alla mancata applicazione, quanto ai reati fine, dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente» (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). È dunque nel contesto in precedenza descritto, e alla luce di tali principi, che devono essere inquadrati i reati-fine ascritti all'XH: i richiami della Corte territoriale (pagg. 118 ss.) all'elevato prezzo di acquisto quanto al capo 18), al numero elevato di banconote necessario per entrare in possesso dello stupefacente di cui al capo 19), alla dinamica dei fatti di cui al capo 38 (chiaramente indicativi del collegamento del ricorrente con i vertici del sodalizio), nonché l'inserimento dei fatti di cui al capo 39) nell'ambito di un'attività di acquisto all'ingrosso e alla rivendita - sempre all'ingrosso agli spacciatori al dettaglio (pag. 716 della sentenza di primo grado, alla quale la Corte d'Appello ha integralmente rinviato per tale imputazione), consentono di ritenere implicitamente rigettate le altre argomentazioni difensive, proprio perché ciascun episodio contestato all'XH si inserisce e si spiega nel contesto del narcotraffico svolto nella zona di Altamura dal sodalizio di appartenenza. 8. Per ciò che riguarda l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati-fine, le censure difensive appaiono meramente reiterative di considerazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza peraltro un adeguato confronto critico con le argomentazioni spese in sentenza, e comunque volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, il cui apprezzamento è in questa sede precluso. Del resto, la Corte d'Appello ha evidenziato il concreto contributo del ricorrente nell'acquisto di cui al capo 19 (curando altresì la verifica della qualità 8 dello stupefacente: cfr. pag. 113), la dinamica illustrata a proposito del capo 23 (con il noleggio dell'autovettura da parte del ricorrente e i successivi movimenti volti dapprima al recupero del danaro, poi a recarsi dal fornitore di Cerignola), la ricostruzione fattuale alla base del capo 38 (con lo stretto collegamento tra gli arresti dello RZ e del CI, il sequestro dello stupefacente e le pressanti richieste rivolte all'XH dal PUGLIESE, cui la droga era destinata). Quanto al capo 39, la Corte territoriale ha integralmente richiamato le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'analitica ricostruzione dei movimenti e dei vari soggetti coinvolti e delle considerazioni logiche desunte, dal quadro così ricostruito, in ordine alla responsabilità penale. Tale rinvio sfugge alle considerazioni critiche svolte dal ricorrente, posto che, con i motivi di appello, era stata contestata la riconducibilità all'XH della droga trovata dagli operanti nell'auto di PO IO, senza un adeguato confronto con l'analitica disamina compiuta dal G.u.p. alle pagg. 713 ss.: iniziale contatto tra RZ NI e il PO, che prendono un appuntamento per la consegna dei "documenti della moto"; successivi messaggi aventi lo stesso oggetto inviati dall'XH al PO;
conversazione tra lo RZ e l'XH captata sulla strada provinciale tra Matera e Altamura, comprovante un temporaneo nascondimento di qualcosa (il ricorrente scende per pochi secondi nei pressi di un cavalcavia, manifestando al rientro in auto perplessità perchè poteva arrivare qualcuno, ma lo RZ gli risponde che non avrebbe potuto tenerla, fino alle sei, "in mezzo ai coglioni"); appostamento comprovante il recupero - giusto poco prima delle sei - di quanto provvisoriamente celato da parte dell'XH, sceso dall'auto e subito risalito;
contatto telefonico intercorso pochi minuti dopo con il PO, che annuncia il proprio imminente arrivo;
incontro tra le auto di quest'ultimo e del duo RZ- XH;
esito positivo del controllo stradale dell'auto del PO effettuato subito (sequestro, sotto il sedile, di gr. 58 di cocaina). 9. Manifestamente infondate sono le censure concernenti la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., avuto riguardo, da un lato, alla pacifica incompatibilità di tale disposizione con il reato associativo (cfr. per tutte Sez. 1, n. n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 - 02), e - d'altro lato - alla esaustiva motivazione posta dalla Corte d'Appello alla base del rigetto per i reati-fine (è stato valorizzato, in particolare, il ruolo in concreto svolto dall'XH, "certamente non trascurabile sia nelle singole operazioni di acquisto e cessione, che nella prospettiva della sua crescita operativa all'interno del sodalizio, oltre che nella fedeltà dimostrata sul campo": cfr. pag. 115 della sentenza impugnata). 10. Inammissibile, perché strettamente relativa al merito di una valutazione giudiziale adeguatamente motivata, è infine la doglianza concernente l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza (cfr. pag, 116, in cui la Corte sottolinea il pregresso inserimento dell'XH nel narcotraffico locale, la sua messa a disposizione di un personaggio di elevata caratura mafiosa, 9 l'inserimento nei meccanismi fondamentali del sodalizio, la "rapidissima crescita personale nel medesimo clan"). 11. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna dell'XH al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Regione Puglia, che si liquidano in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Puglia, che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 5 luglio 2023 Il Consigli stensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consi g liere Vittorio Pazienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pierlui g i Pratola, che ha concluso chiedendo il ri getto del ricorso;
udito il difensore della parte civile Re g ione Pu g lia, avv. AN Mastro, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore del ricorrente, avv. Claudio Caira, che ha concluso chiedendo l'acco g limento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29/04/2022, la Corte d'Appello di Bari ha - per q uanto q ui rileva - parzialmente riformato ( riconoscendo le attenuanti generiche con g iudizio di e quivalenza, miti gando conseg uentemente il trattamento sanzionatorio Penale Sent. Sez. 3 Num. 32748 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 05/07/2023 e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 08/04/2021, con la quale XH AN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione pluriaggravata dedita al narcotraffico (a lui ascritto al capo 18), nonché di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti (capi 19, 23, 38, 39 della rubrica. Il G.u.p. aveva invece assolto l'XH dalle residue imputazioni a lui ascritte ai capi 23 e 24). 2. Ricorre per cassazione l'XH, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo 18). Si censura la sentenza per non aver considerato le dichiarazioni del collaboratore RZ LU, il quale aveva escluso che il ricorrente fosse un affiliato. Si deduce, al riguardo, che il predetto collaboratore era stato un partecipe operativo dell'associazione fino al mese di novembre 2017, ed aveva riferito le attività del clan anche nel periodo contestato all'XH, al quale erano stati ascritti reati-fine posti in essere (tranne uno) prima dell'arresto del collaboratore. Si deduce comunque l'erroneità della sentenza per aver ritenuto che il ricorrente si fosse inserito nel sodalizio nel senso della stabile messa a disposizione indicato dall'elaborazione giurisprudenziale: essendosi egli rapportato in questi termini con il solo RZ NI, e non con gli altri associati, in un brevissimo arco temporale (i reati fine erano stati posti in essere tra il 09/10/2017 e il 30/11/2017). La difesa respinge inoltre il rilievo della Corte territoriale secondo cui vi sarebbe stato un approccio atomistico alle risultanze processuali, contestando altresì l'interpretazione data in sentenza ad alcune conversazioni indicative, al più, di un periodo "di prova" cui il ricorrente era sottoposto da RZ NI, ma non della indispensabile affectio societatis. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante del numero delle persone. Si censura la sentenza per aver ritenuto sussistente la prova della consapevolezza di tale circostanza in capo all'XH, che aveva al più avuto rapporti solo con due altri associati, oltre allo RZ. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante dell'associazione armata. Si censura la sentenza per aver eluso le argomentazioni difensive, volte ad escludere qualsiasi consapevolezza in capo al ricorrente, facendo leva su circostanze estranee all'imputazione, quale il racconto dello RZ al ricorrente di un intervento del CI con le armi per risolvere una situazione "poco pulita" ad un tavolo da gioco. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione di 2 cui al capo 1). Si deduce il carattere apparente della motivazione, che non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente era un "novizio". 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della diminuente di cui al comma 6 dell'art. 74. Si censura la motivazione della sentenza che non aveva tenuto conto della mancanza di stabilità nei riferimenti, dei debiti del ricorrente e della necessità di noleggiare le vetture, non disponendo il sodalizio di mezzi propri. Si deduce inoltre l'irrilevanza della tipologia di stupefacente smerciato, e dell'entità numerica delle transazioni. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione, quanto ai reati-fine, dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si lamenta la mancata risposta ai rilievi difensivi, integralmente riproposti in ricorso. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 19). Si deduce il travisamento della prova e la conseguente illogicità della motivazione, che non aveva tenuto conto della mera connivenza dell'XH, dell'assenza di ruoli operativi, della mera liberalità che lo RZ aveva elargito al proprio "allievo". 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 23). Si deduce la mancanza di prova in ordine all'acquisto di stupefacente da parte dell'XH, non essendo univoco il dato emergente dalle intercettazioni. 2.9. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 38). Si deduce l'assenza di prova per il carattere stringato delle conversazioni ed il mancato sequestro dello stupefacente. 2.10. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 39). Si censura la sentenza per essersi limitata a rinviare alla motivazione del primo giudice, senza prendere posizione sui rilievi difensivi concernenti la dinamica dei fatti e la possibilità che PO IO si fosse procurato lo stupefacente in altra maniera. 2.11. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Si censura l'erronea decisione della Corte d'Appello quanto al reato associativo, e l'omessa motivazione quanto ai reati-fine. 2.12. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza. Si lamenta l'erroneità del bilanciamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato. 3 2. L'odierno procedimento costituisce stralcio (disposto per legittimo impedimento del difensore dell'XH) da altro complesso procedimento, definito da questa Sezione con sentenza n. 22091 del 09/03/2023, avente ad oggetto i ricorsi proposti da numerosi imputati di reati associativi di tipo mafioso (capo 1), ovvero finalizzati al narcotraffico (capi 18 e 42), nonché di alcuni reati-fine, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari emessa in data 29/04/2022: sentenza che aveva ad alcuni imputati applicato la pena concordata con il Procuratore Generale, ad altri mitigato il trattamento sanzionatorio, previa concessione di attenuanti generiche anche in conseguenza della parziale rinuncia ai motivi di gravame. Diversa è stata la scelta processuale dell'XH, che non aveva rinunciato ad alcun motivo di appello ed ha proposto ricorso per cassazione avverso la "doppia conforme" di condanna per la partecipazione al reato associativo di cui al capo 18), ed il concorso nei reati fine di cui ai capi 19, 23, 38 e 39 (anche all'odierno ricorrente, peraltro, sono state concesse in appello le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza). Le censure difensive riguardano sia il reato associativo e gli elementi circostanziali, sia i reati-fine, sia anche il giudizio di bilanciamento operato a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche. Nei paragrafi seguenti, verrà evidenziata l'infondatezza, in alcuni casi manifesta, delle doglianze prospettate. 3. Con il primo motivo di ricorso, la difesa ricorrente ha contestato l'affermazione di responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando il mancato apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore RZ LU, secondo il quale l'odierno ricorrente non poteva ritenersi affiliato al sodalizio, e comunque censurando l'attribuzione della qualifica di partecipe potendo al più desumersi, dalle risultanze acquisite, l'espletamento di un "periodo di prova" dell'XH. Al riguardo, è opportuno prendere le mosse dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della 4 credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime. Va invero posto in evidenza che la Corte d'Appello non ha mancato di confrontarsi con il contributo dichiarativo del collaboratore, attribuendo peraltro rilevanza decisiva alle condotte concretamente poste in essere dall'XH nel corso del periodo investigato. In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato una serie di risultanze captative dalle quali non emerge solo - come invece sostenuto dalla difesa - un'attività di mero reclutamento e addestramento da parte di RZ NI (soggetto in posizione apicale nell'associazione di cui al capo 18) nei confronti dell'XH, alla quale ha fatto riscontro una chiara volontà dell'XH di far parte del sodalizio: basti qui richiamare la conversazione in cui il ricorrente si mette a disposizione dello RZ, qualora quest'ultimo venisse arrestato nell'ambito di una operazione che veniva data per imminente nell'ambiente ("lo stanno dicendo tutti quanti": cfr. pag. 108 della sentenza). Quel che è stato ritenuto dirimente, nel percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello, è il fatto che l'XH è immediatamente entrato nelle dinamiche operative del sodalizio, fornendo ripetutamente un contributo di estremo rilievo per il concreto esercizio del narcotraffico, con particolare riguardo alla fase di acquisto dello stupefacente dal fornitore abituale, operante in Cerignola. Si allude al fatto che il ricorrente, anzitutto, ha personalmente stipulato, in almeno tre distinte occasioni, contratti di noleggio di diverse autovetture da utilizzare per il trasporto della droga, onde evitare che i viaggi con lo stupefacente "potessero destare l'attenzione degli inquirenti e, quindi, per passare inosservato in caso di nnonitoraggio dei veicoli noti alle forze dell'Ordine" (cfr. pag. 109). Inoltre, la Corte d'Appello ha posto in evidenza che l'XH non si è limitato ad assicurare tale forma di copertura dell'attività illecita, sfruttando la propria incensuratezza (cfr. pag. 113), ma ha personalmente partecipato alle operazioni di approvvigionamento, dando anche disponibilità a far testare lo stupefacente da persone di sua fiducia. A tali condotte, strettamente riconducibili all'operatività del sodalizio, occorre poi aggiungere ulteriori elementi, valorizzati dalla Corte d'Appello in piena sintonia con il primo giudice, certamente idonei a confermare l'intraneità del ricorrente, come ipotizzato dall'Accusa: da un lato, il fatto che l'XH fosse stato incaricato di recuperare un credito del sodalizio, e si fosse subito attivato provvedendo a contattare il debitore (cfr. pag. 108). D'altro lato, si è fatto riferimento ad un ordine impartito dallo RZ al CI di non insistere nel tentativo di 5 recuperare un credito vantato dal gruppo di spacciatori in cui era precedentemente inserito l'XH: tale indicazione dello RZ ("lascia stare ora me la vedo io", su cui cfr. pag. 660 della sentenza di primo grado) è stata tutt'altro che illogicamente ricondotta, dai giudici di merito, alla diversa situazione del ricorrente, ormai "inserito nei gangli operativi del gruppo" (pag. 107 della sentenza impugnata). In tale complessivo contesto, la Corte d'Appello ha ritenuto non decisive le dichiarazioni di RZ LU, sottolineando che proprio nel 2017 (anno di ingresso dell'XH) si era registrato un allentamento del contributo associativo: in ogni caso, "al di là delle sue valutazioni personali e dell'irrilevanza della mancanza di adesioni cristallizzate in riti solenni, contano ed hanno valore dirimenti e materiali, ripetuti ed assidui, contributi dell'XH negli acquisti, ma anche nell'attività di spaccio evidenziata dal medesimo propalante, che peraltro trova piena conferma nel documentato rapporto con il cessionario PUGLIESE e, unitamente a RZ NI, con il cliente PO IO" (cfr. pag. 110 della sentenza impugnata). Si tratta di un compendio motivazionale che appare non solo immune da contraddittorietà o illogicità qui deducibili, ma anche in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o dei promotori, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, si inserisca di fatto nel gruppo per realizzarne gli scopi» (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 02). Le contrarie deduzioni difensive, imperniate sulla parola di RZ LU e sulla prospettata necessità di conferire ad essa una valenza probatoria superiore alle univoche condotte poste in essere dal ricorrente, finiscono per sollecitare - come già osservato - una rivalutazione del merito delle risultanze acquisite, che in questa sede è certamente preclusa. 4. Il motivo concernente l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 è infondato. Sia pure in termini sintetici, la Corte d'Appello ha fatto riferimento ai contatti del ricorrente con i personaggi più in vista dell'associazione (CI, SCIANNANTENO) desumibili dalle risultanze concernenti i reati-fine, ma ha fatto anche leva sul fatto che l'attività di cessione della droga era strutturata in batterie di spaccio sul territorio di Altamura: circostanza che, evidentemente, postula una compagine ben superiore al limite richiesto per l'applicazione dell'aggravante. Sul punto, viene in rilievo anche la conversazione riportata dal giudice di primo grado (pag. 683) - anch'essa non comprensibile se non in un contesto di nutrita composizione del sodalizio - in cui lo RZ chiarisce all'XH che i responsabili delle varie batterie di spaccio erano obbligati ad informarlo, qualora un soggetto di suo interesse di fosse recato ad acquistare della droga. 6 5. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi per ciò che riguarda l'aggravante dell'associazione armata. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha fatto leva su argomenti di tipo induttivo, valorizzando sia la certa consapevolezza, in capo all'XH, delle imprese criminali dello RZ, da quest'ultimo riferitegli e connotate da condotte di chiaro stampo mafioso, sia soprattutto l'esplicito riferimento alle armi per risolvere, con il CI, una situazione in ambito di gioco d'azzardo. L'assunto deve essere valutato - secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - unitamente a quanto ulteriormente valorizzato dal giudice di primo grado (pag. 688) in ordine ad alcune conversazioni inequivocabilmente indicative della disponibilità di armi in capo allo RZ e allo SCIANNANTENO, intercettate tra l'altro in un momento successivo all'ingresso del ricorrente nel contesto associativo. In tale quadro, le conclusioni della Corte territoriale (pag. 112) in ordine alla consapevolezza, in capo al ricorrente, di far parte di un gruppo armato, appaiono prive di criticità deducibili in questa sede. 5. Per ciò che riguarda l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., assume rilievo assorbente la mancata deduzione e illustrazione, da parte della difesa ricorrente, del proprio concreto interesse. È infatti pacifico (pag. 116 della sentenza impugnata) che l'aggravante in parola non è stata in concreto applicata dal primo giudice, e che la mancata impugnazione del P.M. ha impedito interventi correttivi della Corte territoriale. La doglianza deve pertanto essere ritenuta inammissibile. 6. Le censure concernenti la mancata applicazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 sono manifestamente infondate. Dopo aver richiamato i principi fissati dall'elaborazione giurisprudenziale in materia, la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata valorizzando una pluralità di convergenti elementi (cfr. pag. 111: tra gli altri, la complessità dell'organizzazione, la disponibilità di armi e nascondigli, la vasta operatività delle batterie in campo, l'impressionante intensità dello spaccio, le alleanze operative con clan baresi e importanti fornitori del foggiano). La valutazione della Corte territoriale appare in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che prende in considerazione, ai fini che qui rilevano, solo organizzazioni sin dall'inizio connotate per la modestia dell'attività e dell'incidenza sul complessivo narcotraffico: circostanze certamente da escludere in relazione alla complessiva attività illecita svolta sotto il controllo dello RZ (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098 - 01, secondo la quale «in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, 7 d.P.R. n. 309 del 1990»). Deve d'altra parte escludersi che l'impianto motivazionale sviluppato dai giudici di merito possa ritenersi vulnerato dalle considerazioni difensive sui debiti dell'XH o sul noleggio delle vetture, riconducibile non certo alla scarsità di mezzi a disposizione del sodalizio, ma all'intento di effettuare i viaggi per il rifornimento senza "dare nell'occhio" con vetture note alle Forze dell'Ordine (cfr. supra, § 3). 7. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi con riferimento ai rilievi critici relativi alla mancata applicazione, quanto ai reati fine, dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente» (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). È dunque nel contesto in precedenza descritto, e alla luce di tali principi, che devono essere inquadrati i reati-fine ascritti all'XH: i richiami della Corte territoriale (pagg. 118 ss.) all'elevato prezzo di acquisto quanto al capo 18), al numero elevato di banconote necessario per entrare in possesso dello stupefacente di cui al capo 19), alla dinamica dei fatti di cui al capo 38 (chiaramente indicativi del collegamento del ricorrente con i vertici del sodalizio), nonché l'inserimento dei fatti di cui al capo 39) nell'ambito di un'attività di acquisto all'ingrosso e alla rivendita - sempre all'ingrosso agli spacciatori al dettaglio (pag. 716 della sentenza di primo grado, alla quale la Corte d'Appello ha integralmente rinviato per tale imputazione), consentono di ritenere implicitamente rigettate le altre argomentazioni difensive, proprio perché ciascun episodio contestato all'XH si inserisce e si spiega nel contesto del narcotraffico svolto nella zona di Altamura dal sodalizio di appartenenza. 8. Per ciò che riguarda l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati-fine, le censure difensive appaiono meramente reiterative di considerazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza peraltro un adeguato confronto critico con le argomentazioni spese in sentenza, e comunque volte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, il cui apprezzamento è in questa sede precluso. Del resto, la Corte d'Appello ha evidenziato il concreto contributo del ricorrente nell'acquisto di cui al capo 19 (curando altresì la verifica della qualità 8 dello stupefacente: cfr. pag. 113), la dinamica illustrata a proposito del capo 23 (con il noleggio dell'autovettura da parte del ricorrente e i successivi movimenti volti dapprima al recupero del danaro, poi a recarsi dal fornitore di Cerignola), la ricostruzione fattuale alla base del capo 38 (con lo stretto collegamento tra gli arresti dello RZ e del CI, il sequestro dello stupefacente e le pressanti richieste rivolte all'XH dal PUGLIESE, cui la droga era destinata). Quanto al capo 39, la Corte territoriale ha integralmente richiamato le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine all'analitica ricostruzione dei movimenti e dei vari soggetti coinvolti e delle considerazioni logiche desunte, dal quadro così ricostruito, in ordine alla responsabilità penale. Tale rinvio sfugge alle considerazioni critiche svolte dal ricorrente, posto che, con i motivi di appello, era stata contestata la riconducibilità all'XH della droga trovata dagli operanti nell'auto di PO IO, senza un adeguato confronto con l'analitica disamina compiuta dal G.u.p. alle pagg. 713 ss.: iniziale contatto tra RZ NI e il PO, che prendono un appuntamento per la consegna dei "documenti della moto"; successivi messaggi aventi lo stesso oggetto inviati dall'XH al PO;
conversazione tra lo RZ e l'XH captata sulla strada provinciale tra Matera e Altamura, comprovante un temporaneo nascondimento di qualcosa (il ricorrente scende per pochi secondi nei pressi di un cavalcavia, manifestando al rientro in auto perplessità perchè poteva arrivare qualcuno, ma lo RZ gli risponde che non avrebbe potuto tenerla, fino alle sei, "in mezzo ai coglioni"); appostamento comprovante il recupero - giusto poco prima delle sei - di quanto provvisoriamente celato da parte dell'XH, sceso dall'auto e subito risalito;
contatto telefonico intercorso pochi minuti dopo con il PO, che annuncia il proprio imminente arrivo;
incontro tra le auto di quest'ultimo e del duo RZ- XH;
esito positivo del controllo stradale dell'auto del PO effettuato subito (sequestro, sotto il sedile, di gr. 58 di cocaina). 9. Manifestamente infondate sono le censure concernenti la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., avuto riguardo, da un lato, alla pacifica incompatibilità di tale disposizione con il reato associativo (cfr. per tutte Sez. 1, n. n. 7188 del 10/12/2020, dep. 2021, Pavone, Rv. 280804 - 02), e - d'altro lato - alla esaustiva motivazione posta dalla Corte d'Appello alla base del rigetto per i reati-fine (è stato valorizzato, in particolare, il ruolo in concreto svolto dall'XH, "certamente non trascurabile sia nelle singole operazioni di acquisto e cessione, che nella prospettiva della sua crescita operativa all'interno del sodalizio, oltre che nella fedeltà dimostrata sul campo": cfr. pag. 115 della sentenza impugnata). 10. Inammissibile, perché strettamente relativa al merito di una valutazione giudiziale adeguatamente motivata, è infine la doglianza concernente l'applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza (cfr. pag, 116, in cui la Corte sottolinea il pregresso inserimento dell'XH nel narcotraffico locale, la sua messa a disposizione di un personaggio di elevata caratura mafiosa, 9 l'inserimento nei meccanismi fondamentali del sodalizio, la "rapidissima crescita personale nel medesimo clan"). 11. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna dell'XH al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Regione Puglia, che si liquidano in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Puglia, che liquida in complessivi Euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 5 luglio 2023 Il Consigli stensore Il Presidente