Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", poichè il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.
Commentario • 1
- 1. Sospetto non giustifica arresto in quasi flagranza (Cass. 2240/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 gennaio 2021
Illegittimo l'arresto in quasi flagranza quando non sussistano inequivocabili elementi di collegamento tra il reo e le tracce del reato: inidonee le circostanze che costituiscono frutto della soggetta valutazione dei carabinieri. L'arresto in flagranza o quasi flagranza, e quindi in assenza di un provvedimento motivato della autorità giudiziaria, rappresenta un istituto di carattere eccezionale, in tal senso espressamente connotato dall'articolo 13, terzo comma, Cost., la cui disciplina è di stretta interpretazione (articolo 14, primo comma, preleggi), e la cui legittimità deve essere esclusa ogniqualvolta la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca ed implichi apprezzamenti e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2016, n. 15387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15387 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
1538 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - 339 N. Dott. GERARDO SABEONE REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EDUARDO DE GREGORIO N. 47917/2015 Dott. ALFREDO GUARDIANO - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA nei confronti di: MA AN N. IL 04/11/1970 TE MI MITA N. IL 06/01/1993 avverso l'ordinanza n. 816/2015 TRIBUNALE di VENEZIA, del 31/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG-Dott. M Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 31/03/2015, il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di AN TA e di FA IA IAta in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, e 625, primo comma, nn. 2 e 7, cod. pen. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia, denunciando nei termini di seguito - enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. e degli artt. 69, 624, 625, primo comma, nn. 2 e 7, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen. La valutazione in ordine alla sussistenza del reato di tentato furto semplice attiene al giudizio di merito e non può essere anticipata nel giudizio di convalida dell'arresto correttamente eseguito dalla polizia giudiziaria in relazione al reato contestato. Erroneamente l'ordinanza impugnata ha preteso che, ai fini della legittimità dell'arresto, la polizia giudiziaria svolgesse un giudizio di sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (apoditticamente esclusa nonostante il valore della merce sottratta, pari a 280 euro) con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. Con requisitoria in data 14/12/2015, il Sostituto Procuratore generale della ملار Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. P. Viola ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. L'ordinanza impugnata ha qualificato il fatto in termini di tentato furto, escludendo la configurabilità della fattispecie consumata (contestata dalla richiesta di convalida del P.M.) sulla base del principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, 2 n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186). Sul punto, la censura del ricorrente secondo cui la qualificazione del fatto sarebbe preclusa al giudice della convalida è infondata: infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida dell'arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal P.M., ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l'ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l'arresto in flagranza (Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010 - dep. 14/04/2010, Sinatra e altri, Rv. 246708; conf.: Sez. 4, n. 969 del 26/03/1996 - dep. 04/07/1996, Calvi, Rv. 205413). Deve essere accolta, invece, la censura del ricorrente relativa alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., circostanza (valutabile dal giudice della convalida ex artt. 379 e 278 cod. proc. pen. e applicabile al delitto tentato: Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 - dep. 28/06/2013, Zonni Sanfilippo, Rv. 255528) ritenuta sussistente, nel caso di specie, dall'ordinanza impugnata in termini privi di qualsiasi correlazione con le risultanze di cui al verbale di arresto (che, come dedotto dal P.M. ricorrente, indica in euro 280 valore complessivo della merce sottratta) e, dunque, avulsi da una specifica valutazione circa l'entità oggettiva del danno (Sez. 5, n. 49592 del 13/10/2014 - dep. 27/11/2014, Pirico', Rv. 261343). Pertanto, assorbite le ulteriori censure, l'ordinanza impugnata deve essere annullata. In linea con l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, orientamento condiviso dal Collegio, l'annullamento da parte della Corte di Cassazione, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza, va disposto "senza rinvio", poichè un eventuale rinvio solleciterebbe al giudice a quo una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015 - dep. 21/05/2015, P.M. in proc. Morelli, Rv. 264026; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 21330 del 05/05/2015 - dep. 21/05/2015, P.G. in proc. Quaid, Rv. 263539).
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata. Così deciso il 19/02/2016. I Consigliere estensore Il Presidente Amplo Count DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 2016.APR * Бучин IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Carmela Lanzuise