Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 1
L'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza va disposto con la formula "senza rinvio", quando l'esistenza delle condizioni che avrebbero giustificato la convalida risulta già accertata in sede di legittimità, posto che il giudizio di rinvio, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente esaurita, sarebbe limitato esclusivamente a statuire la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, già oggetto di positiva verifica ad opera del giudice dell'impugnazione. (Conf., Cass., sez. VI, n. 21331 del 2015, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2015, n. 21330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21330 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/05/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 757
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 28480/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE;
nei confronti di:
QUAID ABDELMAJID N. IL 08/12/1984;
avverso l'ordinanza n. 654/2014 TRIBUNALE di VARESE, del 10/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la ordinanza impugnata indicata in epigrafe, il Tribunale di Varese, decidendo sulla richiesta del P.M. di convalida dell'arresto in flagranza e di contestuale giudizio direttissimo, non convalidava l'arresto eseguito nei confronti di Quaid AbedelMajid in relazione al reato di cui all'art. 385 c.p., arrestato per essersi lo stesso ingiustificatamente allontanato dalla casa della sorella presso la quale si trovava in detenzione domiciliare.
2. Nel negare la convalida, il decidente argomentava evidenziando che l'arrestato a distanza di circa mezz'ora dalla telefonata effettuata ai carabinieri con la quale li aveva avvertiti della necessita di recarsi al pronto soccorso per una slogatura ad un piede, era stato rinvenuto non distante dalla stazione, in coerenza con la segnalazione effettuata ai citati carabinieri.
3. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 380 e 391 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione.
4. Con conclusioni rassegnate per iscritto, il Procuratore Generale in sede ha chiesto annullarsi il provvedimento gravato senza rinvio.
5. Il ricorso è fondato.
6. In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.. Tanto in una chiave di lettura che non deve riguardare ne' la gravita indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), ne' l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (ex plurimis, tra gli arresti di questa Corte nel senso sopra riferito, cfr Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015 - dep. 24/02/2015, P.M. in proc. Ahmad, Rv. 262502).
7. Va, anche, ribadito che la valutazione da rendere al momento della convalida deve essere fatta facendo retrocedere il relativo giudizio alla situazione di fatto riscontrata dalle Forze di Polizia al momento dell'atto. Prescindendo, dunque, dai successivi approfondimenti istruttori, compresi quelli emersi nel corso del giudizio di convalida, destinati semmai ad influire sulla possibile adozione di eventuali interventi cautelari.
8. Nel provvedimento impugnato i superiori principi non hanno trovato coerente applicazione.
La situazione in fatto, puntualizzata nel ricorso che occupa così come riscontrata dai carabinieri al momento dell'arresto, evidenziava in termini di piena ragionevolezza l'ipotesi di reato contestata. In particolare, il tempo trascorso (circa trenta minuti) dalla comunicazione resa quanto alla esigenza di recarsi con immediatezza al pronto soccorso;
ancora, la presenza di un contegno non in linea con questa intenzione (l'arrestato si trovava nella piazza della località ove risultava ristretto in detenzione domiciliare e alla vista dei carabinieri, piuttosto che recarsi in direzione della stazione, prendeva la via del domicilio di esecuzione della detenzione) ed anzi apparentemente incompatibile con quanto rassegnato telefonicamente (mostrava un incedere non coerente al dolore segnalato a supporto della esigenza di recarsi al pronto soccorso); infine, l'assenza di precisazioni rese dall'arrestato ai carabinieri prima dell'arresto in ordine alle ragioni per le quali non si era recato al pronto soccorso;
sono queste tutte emergenze in fatto che portavano, secondo un giudizio logico ragionevole e coerente, a fotografare una situazione di certo compatibile con la evasione contestata a fondamento dell'arresto.
9. Per contro, anche a voler trarre le argomentazioni spese per negare la convalida, quantomeno sintetiche, ai limiti della apoditticità, dalla motivazione adottata per escludere la gravita indiziaria rispetto alla misura cautelare invocata dal PM, è facile evidenziare che le stesse riposano primariamente su dati (le indicazioni verbali di tipo giustificativo offerte nel corso della convalida dall'arrestato e la mancanza di accertamenti medici resi in esito all'arresto, utili ad escludere la veridicità della situazione rappresentata dal Quaid) diversi e successivi rispetto a quelli presenti al momento della valutazione resa dai carabinieri quanto all'arresto operato.
Dati e correlate argomentazioni, dunque, strumentalmente coerenti alla valutazione cautelare ma considerati in evidente violazione di legge, per quanto sopra rassegnato, rispetto alla convalida dell'arresto.
Da qui la fondatezza del gravame.
10. In ossequio all'orientamento oramai prevalente della giurisprudenza di legittimità (per il quale si vedano, ex multis, Sez. 3-, n. 26207 del 12/05/2010, Camara, Rv. 247706; Sez.
1-n. 5983 del 21/01/2009, Abdelsalam Ibrahim, Rv. 243358; Sez. 6-, n. 37009 del 28/09/2007, Ilievski, Rv. 237192), l'annullamento va disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza della iniziativa a suo tempo assunta dalla polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida - già riconosciute da questa Corte con la presente decisione, meglio esplicitata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015