Sentenza 23 giugno 2017
Massime • 1
L'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo; la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/06/2017, n. 36746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36746 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2017 |
Testo completo
36746 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. 951/2017 Anna Petruzzellis UP 23/06/2017- Stefano Mogini R.G.N. 37471/2016 motivazione semplificata Ersilia Calvanese Relatore - Gaetano De Amicis ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN EZ, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 26/01/2016 della Corte di appello di MI (c ) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. ли да RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di AN EZ e NI MO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di MI del 26 gennaio 2016, che ha confermato quella di primo grado, emessa dal Tribunale di MI il 24 settembre 2014, che li condannava alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 337 cod. pen.
2. Nel ricorso si deducono violazioni di legge a pena di nullità ed inutilizzabilità riguardo alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. e delle disposizioni che regolano modalità e tempi dell'esecuzione delle perquisizioni nelle abitazioni o in luoghi chiusi, per avere gli agenti della Polizia di Stato in servizio preso la Questura di MI deciso di effettuare di loro iniziativa un controllo al fine di identificare, a seguito di una rapina in danno di due turisti iraniani, le persone che occupavano l'appartamento di un residence senza essere muniti di un regolare decreto di perquisizione emesso dal P.M. e al di fuori dei limiti temporali previsti dalla legge. ricercandoNel caso di specie, peraltro, non si stavano sostanze stupefacenti, armi od esplosivi, nè si versava in stato di flagranza o di evasione. Gli imputati, inoltre, sono di origini iraniane ed avrebbero avuto, dunque, il diritto di essere assistiti da un interprete al fine di comprendere le ragioni e le finalità di tale attività coercitiva. Del tutto giustificata dall'arbitrarietà dell'atto, posto in essere dagli agenti di Polizia in piena notte e senza mostrare il tesserino identificativo, dovrebbe ritenersi, in definitiva, la resistenza opposta dagli imputati, poiché la mera analogia fra i loro tratti somatici e quelli degli occupanti altri alloggi già ispezionati non rappresentava una motivazione idonea a legittimare l'avvenuta perquisizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati, poiché le conformi decisioni di merito hanno già congruamente vagliato e disatteso le obiezioni difensive in questa Sede reiterate, ponendo in rilievo il fatto che gli organi di P.G. operanti legittimamente procedettero alle attività di controllo e perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., nel corso di indagini avviate subito dopo la commissione di una rapina in danno di due turisti di nazionalità iraniana e sulla base del fondato motivo di ritenere che, anche in ragione della peculiarità dei primi dati investigativi acquisiti grazie alle precedenti attività di controllo e perquisizione effettuate proprio all'interno di altre due camere della medesima ли 1 rr residenza, vi fossero coinvolte anche altre persone o potessero rinvenirsi in loco tracce o cose pertinenti al reato.
2. I Giudici di merito, dunque, hanno correttamente escluso la configurabilità dei presupposti e degli elementi costitutivi dell'evocata scriminante, ponendo altresì in evidenza gli elementi di fatto dimostrativi della insistita e reiterata azione di resistenza messa in atto dagli imputati al momento dell'intervento della P.G., proseguita finanche dopo l'intervento di altro equipaggio in divisa ed attuata senza alcuna giustificazione rinvenibile nella presunta illegittimità degli atti di controllo da parte degli operanti - prontamente qualificatisi nell'occasione come agenti di P.S. ovvero in una, solo ipotizzata ma - non dimostrata, incomprensione di quanto stava accadendo in quel frangente. Deve al riguardo ribadirsi il principio affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 265 del 19/11/2004, dep. 2005, Livadhi, Rv. 230497), secondo cui l'atto di perquisizione personale eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen. è atto indifferibile ed urgente per il quale non è necessaria la traduzione immediata all'indagato di lingua straniera in quanto il reperimento di un interprete è incompatibile con la particolare urgenza dell'adempimento investigativo;
la mancata comprensione dell'atto esplicherà i suoi effetti solo sul termine per l'impugnazione dell'eventuale conseguente sequestro.
3. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Gaetano De Amicis Druki DEPOSITATO IN CANCELLERIA LUG 2017. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 24 CASSAZIO Piera Esposito 2