Sentenza 5 dicembre 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/12/2001, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2001 |
Testo completo
447 2
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 5-6/12/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE SENTENZA
N. 1230/91 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato TERESI Presidente
1. Dott. Torquato GEMELLI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. » Giorgio SANTACROCE >>> N. 19954/01
3. Umberto GIORDANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
» »
UFFICIO COPIE
4. Angelo VANCHERI Richiesta copiQUE JĄ DRE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti 0.77
- 6 FEB. 2002 SENTENZA
IL CANCELLIERE sui ricorsé proposti da CA EU,n.6/4/24 e da
TI RA PI,n.9/7/56 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studic dal Sig. . . per diritti 277
il 6 FEB 2002- IL CANCELLIERI
CANCELLERIA avverso la sentenza emessa 1'1/3/01 dalla Corte di at pello di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.Giordano
Mod. 82 A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio _dal Sig' TELICIAM per diritti 2,321.
1 11 SET 2003. IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr.Geraci
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difensore avv.Le Pera
Osserva:
con sentenza in data 9/5/92 il Tribunale di Roma ha dichiarato TI RA PI, autore di un ar ticolo pubblicato 11 20/10/90 sul quotidiano "La Re pubblica",e CA EU, direttore responsabile del predetto quotidiano, colpevoli rispettivamente di diffamazione aggravata a mezzo stampa e della ipo tesi di amissione di controllo di cui all'art.57 C.P.
e li ha condannati a 500.000 lire di multa ciascuno nonchè a risarcire i danni cagionati alla persona 3
offesa costituitasi parte civile,con assegnazione di una provvisionale.
La decisione è stata confermata dalla locale Corte
di appello con sentenza in data 19/5/94 che ha re spinto il gravame degli imputati.
Quest'ultima pronuncia è stata però annullata con rinvio dalla V Sezione di questa Corte,con sentenza in data 7/3/95, per vizio di motivazione in punto idoneità del fatto attribuito e ritenuto non provato-
-lo schiaffeggiamento da parte del AR dell'an ziano senatore Silvio Gava per vendicarsi dell'esclu sione del fratello dalle liste predisposte dal parti to della D.C. in occasione di elezioni regionali-
Ledere la reputazione.
Con sentenza in data 1/3/01 altra Sezione della
Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rin vio, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, confermando le sta tuizioni civili ai sensi dell'art.578 C.P.P.
I difensori degli imputati hanno nuovamente propo sto ricorso per cassazione con il quale deducono violazione di legge e vizio di motivazione sotto un duplice profilo: per non essere stato pronunciato proscioglimento nel merito, sull'assunto che l'arti colo in questione non avrebbe contenute diffamatorio venendo il AR presentato come vindice di una ingiustizia subita dal frațẹļlo; e,in via di subor dine,per essere le statuizioni civili state conferma te senza specifica motivazione e malgrado fosse in 1. tervenuta revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art.523 C.P.P. richiamato dal
'art.598, non avendo il AR presentato conclu sioni nel giudizio di appello. Si tratta di doglianze prive di fondamento,e it ri corsi deverquindi essere rigettati con le consguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.
Il giudice di rinvio ha invero assolto l'obbligo di motivazione sul punto oggetto di annullamento eviden ziando, con adeguato apparato argomentativo del tutto immune da vizi di logicità e pertanto non sindacabi le in questa sede,come l'articolo pubblicato il
20/10/90 su "La Repubblica" fosse lesivo della repu tazione del AR attribuendogli mancanza di auto controllo e un comportamento violento ingiustificato vile.
Quanto alla conferma delle statuizioni civili,nei motivi di appello degli imputati vi era solo un ac cenno del tutto generico alla provvisionale che non impegnava a una specifica motivazione al riguardo-
Nè,contrariamente a ciò che si sostiene nell'atto di impugnazione, six era verificata per la mancata presentazione delle conclusioni da parte del Patriar ca nel giudizio di appello revoca tacite della costi tuzione di parte civile, poichè la normą chę tale , :
ipotesi di revoca prevede,l'art.82.comma 2 C.P.P., vale solamente per il processo di primo grado (cfr. la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte DI CASS 13/12/95, Clarke). A
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P.Q.M.
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rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga DEPOSITATA IN CANCELLERIA mento in solido delle spese processuali
Così deciso in Roma,il 6/12/2001.
- 5 FEB 2002 Il Consigliere est. Il Presidente
WritteGindaus IL CANCELLIERE Rosanna Pani