Sentenza 25 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16075 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 6075 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto EZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: est. Presidente Dott. Sergio MATTONE R.G. N. 6311/01 Rel - Consigliere Cron. 32745 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rep. D'AGOSTINO Consigliere Dott. Giancarlo Ud.14/04/03 LA TERZA Consigliere Dott. Maura ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: PR ΝΝ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CUTULI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FIAT AUTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22 ROMA, presso 10 studio 3 LUCA TAMAJO, che 10dell'avvocato RAFFAELE DE rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2003 2239 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 684/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 14/03/00 R.G. N. 520/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/03 dal Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. * -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Nola in funzione di giudice del lavoro AN EA, dipendente della s.p.a.Fiat TO ed inquadrata nella V categoria impiegatizia, deduceva 1'illegittimità del provvedimento con il quale era stata collocata in cassa integrazione guadagni straordinaria dal 18 gennaio 1994 per un periodo di 23 settimane;
trattamento che si era poi protratto fino al 20 settembre successivo, quando il rapporto di lavoro era cessato per collocazione in mobilità. Accolta la domanda dal giudice adito, che annullava la sospensione dal lavoro dell'EA per il periodo su indicato, condannando la società convenuta a corrisponderle gli importi pari alle differenze tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento integrativo percepito, avverso tale pronunzia la s.p.a.Fiat TO proponeva appello principale e l'EA appello incidentale. Con sentenza del 14 marzo 2000 il Tribunale di Nola accoglieva l'appello principale, respingeva quello incidentale e rigettava pertanto le domande proposte dalla EA, disponendo la s compensazione delle spese processuali dei gradi di merito. e r diAffermava il giudice d'appello che i provvedimenti o sospensione della EA per ricorso alla cassa integrazione f guadagni straordinaria erano sorretti dagli accordi sindacali, rispettivamente in data 22 giugno 1993 e 20 febbraio 1994, e rivelavano peraltro una manifesta congruenza tra la causa integrabile individuata dalle parti sociali, posta a fondamento del provvedimento amministrativo concessorio del beneficio in questione, e la sospensione della lavoratrice. Invero, il primo periodo di collocazione in cassa integrazione (18 gennaio-21 giugno 1994) doveva essere ricondotto alla situazione di crisi " aziendale, ed in particolare alle esigenze individuate · nell'accordo sindacale del 22 giugno 1993, in relazione all'andamento del mercato dei singoli modelli di produzione, che aveva fatto registrare un decremento strutturale della domanda, situazione di crisi in conseguenza della quale il reparto presso 1 cui la EA prestava servizio era stato profondamente ristrutturato, spostandosi altrove una parte delle attività e soltanto quelle elaborazione dati lasciando al Centro alla successiva sospensione di tale informatiche. Quanto, poi, proseguiva il Tribunale -, la prova espletata aveva dipendente -- del pari fornito riscontro della congruità causale tra essa e la causa integrabile della ristrutturazione, che aveva comportato l'adeguamento della struttura organizzativa a quella di altri stabilimenti. Tanto premesso in ordine alla legittimità dei provvedimenti di sospensione sotto il profilo considerato, il giudice di appello osservava che la "scelta" dell'EA era stata "adottata in forza del criterio della maggiore anzianità anagrafica e contributiva previsto dall'accordo sindacale del 20.2.1994"; accordo il quale poneva in evidenza che "sino ala collocazione in mobilità per fronteggiare l'eccedenza di personale sopra individuato si farà ricorso alla cigs continuativa e senza rotazione..., secondo i criteri che tengano conto delle esigenze organizzative...connesse al piano industriale". Rilevava, quindi, che tale criterio era da ritenersi meritevole di tutela alla stregua dei principi desumibili dall'ordinamento, essendo legittima l'individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione che ricada su coloro che abbiano il requisito di età per l'ammissione al pensionamento anticipato in quanto essa risponde ad effettive esigenze di ordine sociale e non contrasta affatto con i principi solidaristici: "che poi la soluzione Tribunale si palesi aggiungeva il - meno appagante di altre possibili, costituisce oggetto di una valutazione estranea all'oggetto del sindacato giudiziale, attinente alla opportunità delle scelte, demandate all'autonomia collettiva". Da ultimo, osservava che il mancato rispetto del " criterio della rotazione di cui all'art.1, comma 8, 1.223/91, non poteva avere alcun rilievo in quanto l'omessa adozione di esso, lungi dal riflettersi sulla legittimità degli accordi ○ delle sospensioni, comportava esclusivamente la necessità di indicarne i motivi nel programma allegato alla richiesta di intervento di 2 salariale indirizzata agli organi amministrativi integrazione competenti. Nei confronti di tale sentenza ricorre la EA, con un unico, complesso motivo. La s.p.a. Fiat TO resiste con controricorso, seguito da memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE complesso motivo di ricorso la EA Con l'unico, nel motivazione denunziare "omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia ex art.360 n.5 c.p.c." deduce in primo luogo che la sentenza impugnata, con riferimento al primo dei periodi di sospensione da lei subiti per il ricorso, da parte della società, alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, è incorsa in una palese contraddizione in quanto ha "confuso" la causa integrabile della "crisi aziendale" con quella della "ristrutturazione", assurta invece quest'ultima a causa - 1 integrabile per il periodo successivo (28.6.1994-30.11.1994). Ne consegue a dire della ricorrente che la sospensione dal lavoro - è da ritenersi, per il primo periodo, illegittima in quanto non rispondente alle finalità per le quali il relativo potere era stato riconosciuto al datore per effetto dei decreti ministeriali autorizzativi ovvero per insussistenza del nesso causale con la causa integrabile della crisi aziendale. Con riferimento al secondo periodo di collocazione in cassa integrazione, la ricorrente premette che ella aveva chiesto al giudice di appello, per l'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il nesso causale rispetto alla ristrutturazione, che esso accertasse l'invalidità e nullità della procedura azionata dalla Fiat TO S.p.A. ex art.1 1.223/91 (con conseguente declaratoria della illegittimità del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti) per violazione dei commi 7 e 8 della menzionata disposizione;
ed in via ancor più subordinata aveva chiesto altresì che si accertasse il suo diritto alla rotazione per l'intero periodo di sospensione in c.i.g.s. per quello 3 ritenuto di giustizia: adottandosi, nell'un caso e nell'altro, i carattere patrimoniale. Sennonchè, in relativi provvedimenti di lamenta la ricorrente il tribunale relazione a queste censure riformando la sentenza di primo grado ha omesso di pronunciarsi, attraverso la mera verifica della sussistenza 0 meno del nesso causale con la causa integrabile della sospensione. Assume, quindi, che ove tali richieste fossero state prese in considerazione ne sarebbe derivata una decisione diversa da quella adottata, "e ciò non solo per la collocazione in CIGS riferita al secondo periodo", in quanto per costante giurisprudenza della corte di cassazione la violazione delle regole del procedimento - previsto dalla 1.223/91 incide direttamente sulla legittimità del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, che a sua volta investe la sospensione disposta dal datore di lavoro che tale provvedimento presuppone. Sottolinea che la procedura prevista dall'art.1, commi 7 e 8, 1.cit., nonché quella concernente l'obbligo di comunicazione del datore di lavoro, non è stata seguita nei minimi dettagli, né sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa. D'altro canto soggiunge la ricorrente neppure potrebbe ritenersi che tali omissioni siano nella specie ininfluenti in presenza degli accordi sindacali menzionati in narrativa in quanto nel primo di essi non vi è alcun riferimento al numero dei lavoratori interessati alla sospensione, né ai criteri di individuazione degli stessi, né tanto meno tali criteri sono stati fatti oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto prescritti;
mentre, quanto al secondo di detti accordi, va rilevato che ancora una volta la Fiat TO non ha agito nel rispetto della normativa in tema di cassa integrazione, omettendo di motivare e comunicare le ragioni di ordine tecnico-organizzativo che la avevano determinata ad escludere la rotazione tra i lavoratori sospesi. Il motivo è fondato in relazione alla seconda delle censure in esso prospettate. In ordine alla prima, attinente all'asserito difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso causale tra la sospensione dell'EA per il primo dei periodi in questione (18 gennaio-21 giugno 1994) e la causa integrabile posta a fondamento del ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, va invero rilevato che la sentenza impugnata non è incorsa affatto nella contraddizione ad essa imputata. I giudici di appello hanno premesso che con l'accordo sindacale stipulato nel giugno 1993 le parti sociali avevano preso le mosse dalla considerazione della congiuntura del sistema automobilistico e dello strutturale decremento della domanda ed sulla sussistenza delle condizioni di "crisi avevano convenuto aziendale" di cui alla legge n.223 del 1991 "in relazione all'andamento di mercato dei singoli modelli e sulla base delle attuali previsioni", prevedendo altresì un sistema di verifiche bimestrali. Ed hanno, quindi, affermato che "le risultanze istruttorie avevano> consentito di ritenere sussistente la congruità causale tra la scelta della EA e le evidenziate esigenze", essendo stato accertato che il reparto presso il quale costei lavorava era stato profondamente ristrutturato e che tale ristrutturazione aveva influito sulla sua posizione in quanto parte dell'attività già affidata a tale reparto era stato spostato, "restando al Centro elaborazione dati soltanto le attività informatiche". Ora, al di là dell'espressione utilizzata dalla sentenza impugnata ("ristrutturazione"), che prima facie potrebbe dar luogo ad equivoco nominando altra ipotesi di ricorso alla cassa integrazione straordinaria, è tuttavia evidente che essa abbia inteso fare esclusivo riferimento alla "crisi aziendale", vale a dire alla situazione produttiva del settore che come rilevato in premessa aveva fatto registrare un decremento - della domanda ed in virtù della quale era stato necessario, da parte della Fiat TO, procedere alla sospensione di alcuni dipendenti, tra i quali la EA. seconda doglianza formulata,E' fondata, viceversa, la nell'unico motivo, dalla ricorrente ed avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine alla denunciata illegittimità della procedura prevista per il ricorso alla cassa integrazione guadagni 5 straordinaria, deducendosi in buona sostanza che il Tribunale avrebbe omesso di accertare se siano state rispettate nelle fattispecie le regole procedimentali previste, per il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, dalla 1.223/91. In proposito va anzitutto ricordato che la legge 23 luglio 1991, n.223, che è stata poi integrata e modificata da successive disposizioni, ha in primo luogo regolato, negli artt. da 1 a 3, la materia della cassa integrazione guadagni straordinaria e negli artt.l e 2 ha disciplinato il procedimento che deve essere posto in essere per il conseguimento del beneficio. In particolare, nel settimo comma dell'art.1 stato stabilito che, prima è dell'emanazione del decreto di concessione о di diniego del beneficio, debbono essere portati a delle conoscenza (01 in mancanza, delle rappresentanze sindacali aziendali organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia) allo scopo di rendere M possibile un esame congiunto della situazione "avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in (art.5, comma 5, della relazione alla crisi dell'impresa" "i criteri di individuazione dei 1.n.164/75, ivi richiamato) lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione". Ciò premesso, va rilevato che la EA come da costei - in sede di appello aveva in affermato nell'attuale ricorso effetti chiesto espressamente al Tribunale che, ove la sua sospensione fosse stata ritenuta congruente rispetto alle dedotte l'illegittimità del cause integrabili, venisse accertata provvedimento di cassa integrazione a suo carico per violazione la conseguenza che il dei commi 7 e 8 dell'art.1, 1.223/91, con giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto accertare, in primo luogo, se alle organizzazioni sindacali competenti fossero stati : comunicati i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere;
illegittimità, questa, che TW contrariamente a quanto - non erasi afferma nella memoria difensiva delle resistente stata dedotta per la prima volta in grado di appello in quanto già nel ricorso introduttivo era stata prospettata la violazione 8 del'art.1, comma 7, 1.cit., che si riferisce in modo specifico alla previa comunicazione dei criteri in questione (oltre che alle : modalità della rotazione). tale circostanza è stata in effetti del tutto trascurata Ora, dalla sentenza di secondo grado, né tale omissione per quanto خلف emerge dalla sentenza impugnata può ritenersi superata dal fatto - che i due periodi di sospensione dell'attuale ricorrente siano stati concordati tra l'impresa e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale. In primo luogo, quanto all'accordo sindacale del 22 giugno 1993, che ha preceduto il primo periodo di integrazione salariale (protrattosi, invero, dal 18 gennaio al 20 giugno 1994), i giudici di appello non hanno neppure precisato se in quella sede siano stati oggetto di discussione i criteri di individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione. Quanto, poi, al successivo accordo in data 20 febbraio 1994 (prodromico alla prosecuzione del regime di integrazione salariale sino al 30 novembre 1994) la sentenza impugnata afferma, sì, che furono le parti sociali ad adottare, per la individuazione dei lavoratori da sospendere (o da lasciare in cassa integrazione), il criterio della "maggiore anzianità anagrafica e contributiva": lasennonchè da tale rilievo non può desumersi che in precedenza società resistente avesse puntualmente adempiuto all'obbligo di comunicazione sancito dalla deposizione più volte richiamata, la quale per un verso assolve alla funzione di porre le s e h t organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere, ma per altro verso "svolge una funzione più pregnante, di garanzia procedimentale, scopo della disposizione di legge essendo quello di rendere trasparente e verificabile la scelta del datore di lavoro in funzione di tutela di quei lavoratori che, subendo la scelta suddetta, si trovano in una situazione di mera soggezione". (Cass.sez.un., 11.5.2002 n.302); funzione in relazione alla quale la discussione dei criteri in sede sindacale non può considerarsi equivalente alla loro previa comunicazione da parte del datore di lavoro, la quale soltanto interessati diè idonea a consentire ai lavoratori 7 adottare le iniziative che ritengano necessarie a tutelare le loro posizioni individuali. In conclusione, i giudici di appello hanno omesso di motivare sulla circostanza relativa all'assolvimento o meno, da parte della Fiat TO, dell'obbligo di comunicazione previsto dalla prima parte dell'art.1, comma 7, 1.223/91 (restando in tale pronunzia assorbito l'ulteriore profilo attinente all'omessa adozione del criterio della rotazione); circostanza che assume rilievo decisivo, ritenendosi che essa costituisca un elemento essenziale della complessa fattispecie e sia causa diretta di illegittimità del provvedimento finale (per tutte, Cass.sez.un., cit.). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio della causa ad altro giudice di appello, individuato come in dispositivo, il quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Salerno. Così deciso a Roma, il 14 aprile 2003. 1 G A L - - 8 3 7 N E L . E 1 G D E L E R T I O D S R R E G , I O I T D A T T A O S S A S A I N E S I I , L D O L B O I A D S T O P I D A M E T E N S E Il Presidente est. ho MattoneрароMe IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 3 5 250TT. 2003 MA E 1 . 0 T R SUP loggi, T IL CELINERE R O C α