Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11882 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 3 REPUBBLICA ITALIANA /0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto 8 SEZIONE LAVORO Lavoro 8 ... Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magi 1 1 Presidente Dott. Salvatore SENESE R.G. N. 13239/00 Consigliere Dott. Luciano Cron. 25764 VIGOLO - Dott. OV MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud. 08/10/02 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DE RI GI TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO CICCARELLI, giusta delega in atti;
-
- ricorrente -
contro
BANCA NAPOLI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato CARLO 2002 BOURSIER NIUTTA, che lo rappresenta e difende 3918 unitamente all'avvocato ALFREDO MUSTO, giusta delega -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 376/00 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 18/04/00 R.G.N. 2972/99; TW udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato VITOLO per delega CICCARELLI;
udito l'Avvocato MUSTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli - 忠 altri. - -2- - Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 6.10.1994 OV TT De IA conveniva davanti al RE di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, il AN di Napoli, impugnando il provvedimento di "movimento personale" con il quale, per motivi di incompatibilità ambientale, era stato disposto il suo trasferimento dall'agenzia di Trinitapoli a quella di S. Ferdinando di Puglia con decorrenza 13.6.1994, nonché il suo distacco in temporanea missione, presso la stessa filiale, con decorrenza immediata, e cioè dal 24.5.1994. Chiedeva, pertanto, la revoca del trasferimento e la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito a causa del trasferimento e del mancato preavviso della missione temporanea. Il AN di Napoli, costituitosi, si opponeva alla domanda, deducendo che all'interno dell'agenzia indicata, ubicata in un locale di ridotte dimensioni, si era determinata una insostenibile situazione di attrito, riconosciuta dallo stesso ricorrente, fra il ricorrente stesso ed una sua collega. Al termine della istruttoria, con sentenza del 9 dicembre 1998 il RE accoglieva la domanda, rilevando che solo in presenza di oggettive disfunzioni nell'attività lavorativa, derivanti dalla dedotta attività, poteva addivenirsi ad un legittimo trasferimento;
tali disfunzioni erano risultate insussistenti. La decisione veniva appellata dall'istituto di credito, che chiedeva il rigetto della domanda sulla considerazione che, nella situazione di grave, oggettivo e provato attrito esistente tra i due dipendenti, essa società non doveva necessariamente aspettare che maturassero disfunzioni nell'attività produttiva in senso stretto, essendo quella situazione oggettivamente idonea a 3 - determinarne ed essendo essa stessa fonte di disagio sul posto di lavoro. In subordine l'appellante si doleva della determinazione del quantum risarcitorio e della condanna al pagamento della indennità di mancato preavviso. Con sentenza del 2 marzo/18 aprile 2000 il Tribunale di Foggia accoglieva l'appello e rigettava la domanda del signor De IA, che condannava alla restituzione delle somme eventualmente versategli in esecuzione della sentenza di primo grado;
compensava, fra le parti, le spese dei due gradi di giudizio. I giudici di secondo grado ritenevano che l'oggettivo e grave deterioramento dei rapporti tra l'appellato e la collega Daniela AM, tale da avere determinato non solo diverbi verbali piuttosto pesanti tra i due, in un ambiente di lavoro quanto mai ristretto, ma dissidi trapelati anche all'esterno, costituiva esso stesso causa di turbamento nell'unità produttiva e realizzava pertanto una obiettiva esigenza aziendale di modifica del luogo di lavoro. Irrilevante, per il Tribunale, era il fatto, valorizzato dal RE, che l'attività della agenzia non aveva subito intoppi o rallentamenti. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando cinque motivi di censura, OV TT De IA. Il AN di Napoli s.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia errata interpretazione dell'art. 2103 c.c. sotto il profilo della carenza di motivazione del provvedimento di trasferimento, nonché difetto assoluto di motivazione su tale presupposto essenziale della decisione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). 4 Deduce che al signor De IA non è stato mai specificato, neppure a seguito di esplicita richiesta di motivazione, in quali atti o comportamenti si concretasse la contestata "incompatibilità ambientale". Assume che il ricorrente aveva rilevato in primo grado e ribadito in appello la mancata enunciazione dei "fatti", concretanti la ricordata incompatibilità, e che il Tribunale ha errato nell'escludere, seppure implicitamente, che l'onere di motivazione costituisca un presupposto fondamentale di legittimità del potere di trasferimento, e nell'omettere ogni motivazione sulla ricorrenza in concreto della motivazione. Con il secondo motivo, denunciando errata interpretazione dell'art. 2103 c.c. in relazione alla fattispecie di “incompatibilità ambientale", la difesa del ricorrente assume che, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, l'incompatibilità ambientale non rileva per se stessa, sicché il datore di lavoro possa assolvere al suo onere probatorio dimostrando solo la sua effettiva sussistenza, ma in quanto essa incida negativamente sull'assetto organizzativo o produttivo dell'azienda. Deduce che, se così non fosse, la nozione di incompatibilità ambientale verrebbe rimessa al giudizio soggettivo del datore di lavoro e sottratta al sindacato del giudice. Critica, quindi, la sentenza per aver ammesso che nella fattispecie non erano stati provati riflessi pregiudizievoli conseguenti alla contestata incompatibilità ambientale e per avere, pur tuttavia, legittimato il provvedimento datoriale in base al (presunto) pericolo di potenziali effetti negativi sul normale svolgimento dell'attività lavorativa. Con il terzo motivo si denuncia motivazione insufficiente, apparente ed 5 incongrua, travisamento dei fatti ed errata valutazione delle risultanze probatorie circa la rilevanza dell'incompatibilità ambientale ai fini dell'art. 2103 c.c. (art. 360, n. 5, c.p.c.). Si deduce che la prova testimoniale ha escluso chiaramente che nel caso di specie si fossero verificate apprezzabili conseguenze sul normale svolgimento dell'attività lavorativa;
e che i testi DE, TO, LL e NE hanno escluso che vi fossero attriti o disagi tra il De IA e la DA, e che anche i superiori gerarchici hanno confermato tali deposizioni. Si assume, quindi, che non sono state provate le circostanze sulle quali il Tribunale ha fondato il proprio convincimento. Si sostiene: a) che il De IA non ha mai fatto delle avances alla collega, non trovando tale circostanza riscontro negli atti di causa;
b) che non sussiste neppure la prova che il De IA abbia pronunciato la famosa frase ("Ti metto incinta"); c) che l'unico elemento di fatto certo, sul quale il Tribunale ha giustificato la decisione, è costituito dalle due lettere inviate al preposto della filiale, quella della DA del 27.4.94 (“in data 20 c.m., durante l'orario d'ufficio, il collega De IA OV rivolgeva una frase ingiuriosa e lesiva della dignità della scrivente, senza alcun motivo") e quella del De IA del 28.4.94 (con la quale si segnalavano ingiurie telefoniche ricevute dal fidanzato della DA e si negava di aver mai offeso la collega); si assume che una frase, una sola battuta, ritenuta dalla DA offensiva, rappresenta un evento del tutto trascurabile, da cui non si può desumere seriamente l'esistenza di una effettiva ed apprezzabile situazione di incompatibilità ambientale;
d) che le dimensioni della filiale confermavano 6 che la situazione non presentava connotati preoccupanti, atteso che l'ambito ristretto avrebbe fatto registrare immediatamente il più piccolo segno di attrito, in realtà mai delineatosi, come attestato da tutte le deposizioni;
e) che l'episodio con il fidanzato della DA è giuridicamente irrilevante, in quanto svoltosi al di fuori dell'orario di lavoro e con persona estranea al personale del AN, nonché inidoneo ad assurgere ad elemento di conferma della "pericolosità" della situazione, non solo perché il fidanzato della collega aveva minacciato anche il vice direttore della filiale (la circostanza non era mai stata smentita), ma perché estraneo alla volontà del De IA. La decisione sarebbe quindi viziata da travisamento dei fatti (lett. a e b), incongruenza ed insufficienza (lett. c ed e) ed illogicità (lett. d ed e). Con il quarto motivo la difesa del ricorrente denuncia errata interpretazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 22 del Regolamento per il personale del AN di Napoli, nonché difetto di motivazione su un punto essenziale della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). era stato esplicitato cheDeduce che nel ricorso introduttivo l'impugnazione del trasferimento si fondava anche sull'art. 22 del regolamento per il personale del banco di Napoli, che prescrive che, nell'individuazione del personale da trasferire, “si tiene conto della condizioni personali e familiari, nonché dei precedenti trasferimenti degli interessati”, mentre, nella fattispecie in esame, il AN non aveva fornito alcuna prova della propria scelta. Lamenta che su tale argomento difensivo, ribadito in appello, il Tribunale non ha affatto motivato. Con il quinto motivo, infine, la difesa del ricorrente denuncia violazione 7 degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in ordine alla illegittimità della missione temporanea, nonché vizio di motivazione sul diniego della indennità per mancato preavviso (art. 22, comma 4, del Regolamento). Assume che la missione temporanea era stata dichiarata illegittima nella sentenza di primo grado, e che tale statuizione, per difetto di impugnazione, deve intendersi coperta da giudicato interno. Sostiene che il AN, in sede di appello, si era limitato a censurare la condanna alla corresponsione dell'indennità per mancato preavviso del trasferimento, così investendo il giudice del gravame esclusivamente del profilo attinente al quantum della domanda, senza investire l'an. La sentenza di appello, nel ritenere che l'indennità di missione corrisposta assorbe ogni eventuale danno da mancato preavviso, presuppone la legittimità del provvedimento di missione, esclusa invece dal giudicato interno. Aggiunge che, se così non fosse, mancherebbe comunque ogni motivazione in ordine alla contestata legittimità della missione, atteso che l'invio in missione del dipendente presso la medesima sede dove si è già disposto il trasferimento si risolve in un espediente per aggirare l'obbligo del preavviso. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, relativo al mancato rilievo della genericità della motivazione del trasferimento, osserva la Corte che il Tribunale - così come il primo giudice, che aveva accolto la domanda per una ragione diversa - ha implicitamente escluso che l'incompatibilità ambientale, dedotta a giustificazione e motivazione del provvedimento, abbisognasse di ulteriori 8 specificazioni da portare a conoscenza del signor De IA, onde consentirgli di predisporre una adeguata difesa. E del resto il RE, come osserva il resistente, aveva negato la validità delle ragioni prospettate dal AN, a giustificazione del licenziamento, proprio accogliendo la tesi difensiva del dipendente. Il che, sotto il profilo logico, comporta che il dipendente conosceva i motivi del trasferimento, e che la motivazione aveva raggiunto lo scopo per la quale la norma l'ha prescritta: dar modo al lavoratore di poterne contestare la portata. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Premesso che l'apprezzamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato costituisce tipico giudizio di fatto, come tale riservato al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o, qualora la contrattazione collettiva integri in qualche modo la norma di cui all'art. 2103 c.c., per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, osserva la Corte che la motivazione con la quale è stata ritenuta la legittimità del trasferimento l'oggettivo e grave deterioramento dei - rapporti fra il signor De IA ed una collega, causa di tensioni e contrasti nel ristretto ambiente di lavoro, costituivano essi stessi causa di disorganizzazione e disfunzione nell'attività produttiva, a nulla rilevando che non si fossero (ancora) determinati “intoppi” o rallentamenti nell'attività di cassa o in quella di riscontro - risulta coerente, priva di vizi logici, in linea con quell'orientamento giurisprudenziale di merito le cui argomentazioni hanno già superato il controllo di legittimità (cfr. Cass., 28 settembre 1995 n. 12052; 26 marzo 1998 n. 3207). 9 Il giudice di appello, infatti, ha congruamente valutato le oggettive esigenze dell'impresa, le dimensioni dell'ambiente di lavoro ed il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, ricavandone la motivata opinione che il grave deterioramento di rapporti fra i due colleghi costituiva esso stesso causa di disfunzione nell'attività produttiva. Il terzo motivo, con il quale si denunciano vizi di motivazione e travisamento dei fatti, è inammissibile, in quanto si limita, in realtà, ad operare un apprezzamento delle prove diverso da quello operato dal Tribunale, al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione dei fatti. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla deposizione dei testi TT, preposto all'agenzia del AN, RR, titolare della filiale di Barletta, EL, direttore amministrativo del raggruppamento di i Barletta, valutando l'atteggiamento del De IA e della AM, come risultante dalle testimonianze RR e EL. La difesa del ricorrente, anziché evidenziare specifici vizi in relazione a tale motivazione, si limita a negare che il signor De IA abbia mai fatto avances alla collega;
ad affermare che non vi è prova che l'abbia mai offesa;
che, comunque, "una frase, una sola battuta, ritenuta dalla DA offensiva" rappresenta "un evento del tutto trascurabile da cui non si può neppure seriamente desumere l'esistenza di una effettiva ed apprezzabile situazione di incompatibilità ambientale"; che l'episodio con il fidanzato della DA è inidoneo a provare la "pericolosità" della situazione, perché già verificatosi con altri dipendenti e perché estraneo alla volontà del De IA. Si tratta, con tutta evidenza, di valutazioni di fatto, come tali 10 inammissibili nel giudizio di cassazione. Il quarto motivo, relativo alla omessa motivazione sulla mancata osservanza degli invocati criteri, posti dall'art. 22 del regolamento del personale del AN, in materia di trasferimento del personale, è anch'esso infondato, atteso che verte su un punto non decisivo della controversia. La norma contrattuale, così come riportata nel ricorso, prescrive che, nella individuazione del personale da trasferire, “si tiene conto delle condizioni personali e familiari, nonché dei precedenti trasferimenti degli interessati". A prescindere dal rilievo mosso dalla società resistente, che nessuna particolare condizione personale o familiare era mai stata prospettata dal signor De IA nel ricorso introduttivo, vi è da rilevare, sul piano astratto, che il trasferimento di due dipendenti per incompatibilità ambientale, consistente nelle ripercussioni nel ristretto ambiente di lavoro di un grave deterioramento dei rapporti fra i due, integra una ipotesi di trasferimento chiaramente diversa da quella regolata dalla norma contrattuale, così come riportata. Anche il quinto ed ultimo motivo è infondato. Dall'esame degli atti, consentito alla Corte quando, come nella specie, venga denunciato un error in procedendo, risulta che, nel ricorso introduttivo (pag. 3), la difesa del ricorrente aveva fatto valere una autonoma ragione di illegittimità del provvedimento di missione temporanea presso la stessa sede di destinazione del trasferimento, perché da essa derivava una palese elusione del diritto al preavviso;
aveva, quindi, chiesto il danno per mancato preavviso, nella misura di lire 1.967.760, pari a lire 131.184 per ciascuno dei 11 quindici giorni di preavviso. Con la sentenza di primo grado il RE aveva accolto anche tale domanda, dichiarando illegittimo il provvedimento di missione del 23.5.1994 e condannando, con espresso richiamo all'art. 22 del regolamento, la convenuta al risarcimento del danno nella misura di lire 607.760. Con l'atto di appello il AN di Napoli ha censurato anche la condanna al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, prevista dall'art. 22 del regolamento per il personale, osservando che l'indennità in questione è prevista solo per i trasferimenti di ufficio legittimi;
ha dedotto, quindi, la contraddittorietà della prima sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato illegittimo il trasferimento e condannato il AN al relativo risarcimento, lo condannava nuovamente, “con riferimento allo stesso periodo", ad una indennità che presuppone, invece, un trasferimento legittimo;
ed ha contestato che l'invio in missione, "assertivamente qualificato come illegittimo" dal primo giudice, abbisognasse di un preavviso (pag. 23 e 24 del ricorso in appello). Non è vero, quindi, che la illegittimità del provvedimento di missione non fosse stato censurata in appello. Il Tribunale, dopo aver affermato che al dipendente non spetta l'indennità di mancato preavviso del trasferimento, posto che il provvedimento di trasferimento del 18.5.94, comunicato il 24.5.94, è stato disposto con decorrenza dal 13.6.94, così rispettando il periodo di preavviso, ha poi rilevato che l'indennità di missione corrisposta assorbe comunque ogni eventuale danno da mancato preavviso. I giudici di appello hanno, in sostanza, adottato una duplice motivazione 12 r per rigettare la domanda di risarcimento danni commisurata al pagamento di una sorta di indennità di mancato preavviso: in primo luogo hanno ritenuto che il preavviso vi fosse stato;
in secondo luogo hanno osservato che il pagamento della indennità di missione copriva, comunque, ogni eventuale danno. Questa seconda motivazione che costituisce una valutazione di fatto, anche sotto il profilo della interpretazione della normativa contrattuale. -non è stata puntualmente censurata con il ricorso per cassazione. Il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 10.209 del 1° ottobre 1991 e n. 11.138 del 21 ottobre 1991 non giova alla tesi del ricorrente, atteso che con la prima ci si è limitati ad affermare che l'inosservanza dell'ordine di recarsi in missione presso la stessa località indicata per il trasferimento non giustifica il licenziamento, ove il contratto collettivo preveda che il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso di una determinata durata, stante la illegittimità dell'ordine di missione;
e, con la seconda, si è ritenuto che la esistenza di una norma che imponga un termine di preavviso per i trasferimenti, con la ratio, concordemente dedotta dalle parti ed individuata dai giudici di merito, di consentire al dipendente di organizzarsi per ridurre al minimo i disagi connessi al detto trasferimento, impedisce al datore di lavoro di inviare il lavoratore in trasferta durante il periodo di preavviso. Né l'una né l'altra decisione affrontano (seppure entro i limiti del giudizio di legittimità) il tema della misura dell'eventuale risarcimento del danno che il lavoratore, che abbia ottemperato all'ordine di missione durante il periodo di preavviso precedente il trasferimento, deduca (e dimostri) di 13 avere subito. Il ricorso va, pertanto, rigettato. L'alterno esito dei due gradi del giudizio di merito giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2002. Il cons. estensore Il Presidente IL CANCELLIERE elle Depositato in Cancelleria oggi. - 6 AGO 2003 IL CANCELLIERE 0 1 3 . 3 T I 5 R D A . , A O S N A S L T L L I A S 3 T N 7 O - G I P 8 S O - M N 1 I A E 1 D S A I E D E , A E G O T R O G N T T E E S T I L S I E G R I E A R D L L O E D 14