Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 10773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10773 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
Testo completo
10773-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità g altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
composta da
GA De CI
NN CR
- Presidente -Relatore
FA CI
OL Di IC RA
RI LL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
N. sent. sez. 404 PU - 05/03/2026 N.R.G. 38070/2025
sul ricorso proposto da
TE GE CE, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte di appello di Trento
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere NN CR;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di TE GE CE ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato quella emessa il 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Trento nel confronti dell'imputato, dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 387-bis cod. pen. Ne chiede l'annullamento per nullità e radicale assenza di motivazione, in quanto la sentenza, pur riportando correttamente nell'intestazione il nome dell'imputato e il capo di imputazione nel quale gli si addebita la ripetuta violazione della misura cautelare impostagli, nella motivazione si riferisce ad un
altro imputato (ID IR) e ad un fatto reato completamente diverso (art. 73 d.P.R. 309 del 90), minimamente attinente alla vicenda del ricorrente. Ne deriva la totale mancanza della motivazione, equiparabile all'omessa motivazione, che non determina l'inesistenza della sentenza, ma la sua nullità, deducibile mediante impugnazione, con conseguente annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza, depositata il 19 giugno 2025, pur indicando correttamente nell'intestazione il nome dell'imputato, il capo di imputazione nel quale si addebita al TE la ripetuta violazione della misura cautelare impostagli e il riferimento alla sentenza di primo grado, nonché le conclusioni delle parti e il dispositivo letto in udienza, nella motivazione si riferisce ad un altro imputato (ID IR) e ad un fatto reato completamente diverso (art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90). Pertanto, non essendovi corrispondenza tra la decisione adottata e le ragioni che la sostengono, la sentenza è nulla ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza assoluta di motivazione relativa alla posizione del TE, ma l'errore, pacificamente commesso nel procedimento di redazione e di deposito della sentenza-documento, pur non rendendo inesistente la sentenza, la rende nulla;
tuttavia, tale nullità non può essere utilmente corretta ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. E' stato condivisibilmente affermato che non è possibile rimediare all'errore in oggetto attraverso la procedura ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto, pur risultando inalterato il dispositivo letto in udienza, si tratta di un caso di sostanziale assenza della motivazione, che richiede una modifica essenziale del provvedimento, su aspetti attinenti alla discrezionalità del giudice, non emendabile con detta procedura (Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018, E., Rv. 272811; Sez. 6, n. 244 del 30/12/2014, dep. 2015, L., Rv. 261801; Sez. 6, n. 1088 del 06/11/2009, dep. 2010, Estilio, Rv. 245847). Ciò in quanto la procedura di correzione dell'errore materiale è riservata ad emendare errori o omissioni formali, che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, invece, ravvisabile nel caso di specie, non potendosi rimediare alla radicale assenza di motivazione se non redigendo integralmente la motivazione mancante. Anche nel caso di specie la sentenza d'appello, la cui intestazione individua correttamente l'imputato e la sentenza di primo grado e che riporta fedelmente il dispositivo letto in udienza, ma che reca, per errore, una motivazione relativa ad altra pronunzia impugnata da un altro imputato, è nulla, ma non inesistente, con la conseguenza che, se l'invalidità è tempestivamente dedotta mediante
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impugnazione, come nel caso di specie, si determina la necessità di rinnovare l'intero giudizio di secondo grado. Questa Corte ha chiarito che in tale ipotesi - equiparabile alla mancanza grafica di motivazione non può applicarsi il principio per cui, in presenza di una discrasia tra il dispositivo pubblicato mediante lettura in udienza e la motivazione non contestuale della decisione, deve attribuirsi prevalenza all'elemento decisionale su quello giustificativo, Sez.6, n.244 del 30/12/2014, dep. 2015, L., Rv. 261801). dilla
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2. Si impone, pertanto, l'annullamento sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bolzano per un nuovo giudizio di appello.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano.
Così deciso, 5 marzo 2026
Il Consigliere estensore NN CR CR
Il Presidente
GA De CI
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 MAR 2026
FUNRIO GIUDIZIARIO Dotsanpina Cirimele
Il Presidente