Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2002, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA SEZI04498/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DIC Oggetto ANATOCISMO NEI CONTRATTI BANCARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22899/99 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente - Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Cron.10476 Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rep. 1045 Consigliere- Dott. Giuseppe SALME Ud. 30/11/2001 Rel. Consigliere - Dott. Sergio DI AMATO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 3% MARIO, elettivamente il 28 MAR. 2002 AL ME, CR IL EL domiciliati in ROMA LARGO DEL NAZARENO 8, presso l'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che li rappresenta e RI difende unitamente all'avvocato VINCENZO MUNGO, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
BANCA POPOLARE DI CROTONE Soc. coop. a rl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TAGLIAMENTO 241 presso 2001 l'avvocato MAURIZIO BENINCASA, rappresentata e difesa 戆 2465 dall'avvocato FRANCESCO CONIDI, giusta procura a 1 margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 435/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 20/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, 1'Avvocato Benincasa, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accopglimento del primo motivo e il rigetto del seconto motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ME LO e MA EL proponevano op- posizione al decreto con cui il Presidente del Tribuna- le di Catanzaro, su ricorso della CA AR di NE, aveva ad essi ingiunto il pagamento della som- ma di lire 29.930.390=, oltre interessi convenzionali al tasso del 20,75%, in relazione al saldo passivo di un conto corrente. Gli opponenti, per quanto qui ancora deducevano la mancanza di una pattuizioneinteressa, scritta di interessi ultralegali per il periodo succes- sivo alla scadenza trimestrale del 31 dicembre 1985 e l'arbitrarietà dell'anatocismo via via applicato, in 2 difetto di una convenzione posteriore alla scadenza de- gli interessi semplici. In via riconvenzionale ME LO e MA EL chiedevano la condanna della banca alla restituzione delle somme percepite in ecce- denza ed al risarcimento dei danni da essi patiti. Con sentenza del 14 febbraio 1997, il Tribunale di Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo, condannava gli opponenti al pagamento della somma di lire 27.969.714=, oltre interessi convenzionali al tasso del 20,75% dal 31 dicembre 1988 al saldo e rigettava la do- manda riconvenzionale. Avverso detta sentenza ME LO e MA EL proponevano appello che la Corte di Catanzaro rigettava, con sentenza del 20 lu- glio 1999, osservando che: 1) le parti con una scrittu- ra del 27 luglio 1985, denominata "presa d'atto", ave- vano concretato "quel patto diverso, a cui erano espli- citamente facultate dall'art. 7, comma 3°, delle norme regolanti i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, senza, quindi, in alcun modo condizionare l'efficacia dell'accordo alla permanenza delle condi- zioni di mercato all'epoca operanti"; tale significato era confermato dal rilievo che, altrimenti, considerato l'originario pattizio riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, si doveva attribuire al patto il valore di una 3 mera ripetizione di quanto già pattuito;
2) diverse conclusioni non erano giustificate dalle variazioni del tasso operate dalla banca, considerato che tale facoltà le era espressamente attribuita dall'art. 16 delle di- sposizioni relative ai conti correnti di corrisponden- za, richiamate nella "presa d'atto" del 27 settembre 1985; 3) l'anatocismo applicato era legittimo in quanto fondato sull'efficacia derogatrice riconosciuta agli usi normativi bancari. Avverso detta sentenza ME LO e MA EL propongono ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La CA AR di NE resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la vio- lazione degli artt. 1283 e 2697 c.c. in quanto l'anato- cismo nei rapporti tra istituti di credito e clienti rappresenta un uso contrattuale e non un uso normativo, del quale la banca opposta non aveva fornito alcuna prova, omettendo anche di allegare i fatti (opinio iu- ris vel necessitatis e ripetizione nel tempo del com- portamento) necessari per la sussistenza di un uso nor- mativo;
la mancata allegazione dei fatti avrebbe impe- dito anche di fare ricorso al notorio a fini probatori. In tale situazione doveva ritenersi nulla la clausola pattizia che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi. La validità della clausola non poteva, poi, farsi discendere dall'art. 25, 3° co., del decr.
1.gvo 4 agosto 1999, n. 342, in quanto tale norma, san- cendo la validità per il passato delle clausole relati- ve alla produzione di interessi sugli interessi matura- ti, eccedeva la portata della delega di cui all'art. 1, comma 5°, della legge n. 128 del 1998, con conseguente illegittimità della norma per violazione dell'art. 76 Cost., sia perché la delega era limitata alla integra- zione e correzione del t.u. delle leggi bancarie (decr. l.gvo n. 385 del 1993) che non si occupava di anatoci- smo, sia perchè la delega non poteva estendersi a norme di interpretazione autentica. Il motivo è fondato. Premesso che la Corte costi- tuzionale, con sentenza del 17 ottobre 2000, n. 425, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25, 3° CO., del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, si devono richiamare le sentenze (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507) con cui questa Corte ha affermato la nullità della clausola di un contratto bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria. Le ragioni a sostegno di tale orientamento sono state così riassunte da Cass. 12507\1999 cit.: "a) L'art. 1283 C.C. ammette l'anatocismo a determinate condizioni. La disposizione, pacificamente ritenuta di carattere imperativo e di natura eccezionale, contiene due norme: con la prima si limita la possibilità che interessi scaduti possano produrre ulteriori interessi alla sola ipotesi di interessi dovuti per almeno un se- mestre, mentre con la seconda la produzione di ulterio- ri interessi è subordinata alla formulazione di una do- manda giudiziale (che ne determina anche la decorrenza) ovvero al perfezionamento di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi stessi;
b) La norma am- mette la possibilità di deroga da parte di usi contra- ri, ma deve trattarsi di veri e propri usi normativi (artt. 1 e 8 disp. sulla legge in generale) e non di semplici usi negoziali (art. 1340 c.c.) o interpretati- # vi (art. 1368 c.c.); c) In materia non hanno quindi ri- lievo le c.d. norme bancarie uniformi predisposte dal- l'associazione di categoria (Associazione bancaria ita- - ABI), in quanto esse non hanno natura normati- liana ma soltanto pattizia, trattandosi di proposte di va, condizioni generali di contratto indirizzate dall'asso- ciazione alle banche associate;
d) Bisogna allora veri- ficare l'esistenza di una consuetudine (fonte di dirit- to), in base alla quale nei rapporti tra banca e clien- te gli interessi a carico di quest'ultimo possano esse- re capitalizzati (e quindi possano produrre ulteriori interessi) ogni trimestre;
e) L'indagine al riguardo conduce a risultati negativi, in difetto di elementi idonei a concretizzare la consuetudine suddetta". Il riferito orientamento, in assenza di una nuova prospettazione della questione, deve essere confermato, ribadendo che la generale applicazione di una clausola nei rapporti tra istituti di credito e clienti non è espressione di un uso normativo quando non discende 7 dalla convinzione di prestare osservanza ad una norma giuridica, ma dall'adeguamento agli schemi contrattuali predisposti dalle banche in base alle c.d. norme banca- rie uniformi. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1284, 3° co., C.C. ed il vizio di motivazione circa l'interpretazione della scrittura del 27 settembre 1985. In particolare, i ricorrenti si dol- gono che la nota del 27 settembre 1985, con la quale la LO si era limitata a prendere atto dell'interve- nuto mutamento della situazione di mercato ed alla qua- le la stessa banca, applicando tassi di interesse supe- riore, non aveva attribuito efficacia vincolante per il periodo successivo al 31 dicembre 1985, era stata in- 7 congruamente ritenuta come una valida pattuizione di interessi ultralegali riferibile all'intera durata del rapporto. Il motivo è fondato. Nella giurisprudenza di que- sta Corte costituisce principio consolidato l'afferma- zione secondo cui, in tema di interpretazione del con- tratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giu- dice di merito. Da ciò consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consen- tire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve, poi, dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giu- dice si sia da esso discostato, perchè altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella proposta di una diversa interpretazio- inammissibile come tale in sede di legittimitàne, (cfr. da ultimo ed ex pluribus Cass. 15 ottobre 2001, n. 12518; Cass. 3 luglio 2001, n. 8994; Cass. 26 marzo 2001, n. 4342). Ciò, peraltro, non comporta indefetti- 8 bilmente l'indicazione delle disposizioni di legge, in tema di interpretazione dei contratti, che sarebbero state violate, essendo sufficiente, per l'osservanza del precetto di cui all'art. 366 n. 4) cod. proc. civ., che il contenuto delle censure svolte con il ricorso consenta alla Corte di individuare tali disposizioni (cfr., in generale, per il vizio di violazione di leg- ge, Cass. s.u. 17 luglio 2001, n. 9652; Cass. 17 luglio 1998, n. 7015). Ciò premesso, è evidente che i canoni interpreta- tivi che si assumono violati sono quelli dettati dal- l'art. 1362 cod. civ. in ordine alla interpretazione letterale del testo negoziale ed alla interpretazione secondo il criterio del comportamento complessivo delle parti. Entrambi i criteri sono stati effettivamente violati. In primo luogo, alla stregua del principio della prevalenza della interpretazione letterale, quan- # do la volontà delle parti emerge in modo chiaro ed im- mediato dalle espressioni adoperate, ed a fronte della utilizzazione di espressioni con valore ricognitivo più che dispositivo ("prendiamo atto che, a seguito della mutata situazione di mercato ed in particolare delle condizioni praticate dalle Aziende di Credito sulla piazza, il conto sarà regolato, sin dalla prossima *** chiusura trimestrale ...") la sentenza impugnata ha erro- 9 neamente desunto la pattuizione di un tasso extralegale dal fatto che, indipendentemente dalla scrittura in questione, gli interessi si intendevano determinati al- le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e che, quindi, era necessario at- tribuire alla scrittura il valore di determinazione del tasso degli interessi (secondo il canone interpretati- VO, implicitamente richiamato, dettato dall'art. 1367 cod. civ.), per evitare di privarla di qualsiasi effet- to. In tal modo, infatti, la Corte di merito ha violato il fondamentale e consolidato principio secondo cui nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volon- tà delle medesime, deve arrestarsi al significato let- terale delle parole e non può fare ricorso agli ulte- riori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (cfr., da ultimo, Cass. 1° agosto 2001, n. 10493). In particolare, la Corte territoriale non ha dato conto delle ragioni che l'hanno indotta a superare il dato letterale, trascurando che, proprio la mera ricognizione, secondo il tenore letterale delle 10 espressioni usate, era coerente con l'assunto che al- trove (indipendentemente dalla validità della relativa pattuizione) fosse disciplinata la misura degli inte- ressi. Pertanto, la lettera della scrittura, anche se valutata nel contesto delle pattuizioni intervenute tra le parti, non consentiva il ricorso al canone interpre- tativo ex art. 1367 c.c. (cfr., da ultimo, sul caratte- re prevalente delle norme di interpretazione soggetti- Cass. 12 aprile 2000, n. 4671; Cass. 13 maggio va, 1998, n. 4815). In secondo luogo, è stato violato anche il criterio sussidiario del comportamento complessivo delle parti, ex art. 1362, 2° co., cod. civ., con particolare rife- rimento alla condotta della banca, che nel corso del rapporto aveva applicato tassi di interesse superiori a quello pretesamente fissato con la "presa d'atto". In- vero, di fronte alla scelta se considerare una condotta come illegittima, perché presa in violazione di una pretesa pattuizione, ovvero di considerarla dimostrati- va della effettiva intenzione delle parti, il giudice di merito non può apoditticamente optare per la prima possibilità, dando per dimostrata una interpretazione della volontà che deve, invece, essere dimostrata. Co- sì, nella specie, la Corte di merito, affermando apo- ditticamente che la condotta della banca era in contra- 11 2 sto con la pretesa pattuizione di un tasso di interesse per il periodo successivo al 31 dicembre 1985, ha omes- so di valutare, ove fosse stata ritenuta insufficiente una interpretazione letterale della nota del 27 settem- bre 1985, se detta condotta dimostrasse semplicemente che la cd. "presa d'atto" della applicazione di un tas- so d'interesse non integrava gli estremi di una pattui- zione. In conclusione, entrambi i motivi sono fondati e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. .
P Q M.
2 3 8 DIR accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese di giudizio ad altra sezione della Corte di ap- 109T 120,11 pello di Catanzaro. 456T 30,99 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001. тот. 160, 10 Il Consigliere estensore Il Presidente 0Sergio Di Anato Sergio Di Amato Giovanni Losavio Gionmilosav CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL EL Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti Mini Tomines # 28 MAR 2002. IL EL 12