Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
I E A D S O A S T N A S ) T T 4 REPUBBLICA ITALIANA O 7 S . I P n A S G M 7 R I E E ' 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T 9 T L 0 39 7 1 0 3 R 1 L L OR o I A A z D r D I a Oggetto N , m E 6 O G Separation T L N O e addebito L E g aneque affidamento g A S A e E D L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 9 1 . t r Dott. Giovanni - Presidente A LOSAVIO R.G. N. 8482/01 ( Cron.3064 PANEBIANCO - Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PLENTEDA Consigliere Dott. Donato Rep. Consigliere Dott. Mario ADAMO - Ud. 06/11/02 CELENTANO Consigliere- Dott. Walter ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RO, elettivamente domiciliato in ROMA S/A VIALE DEI BASTIONI DI MICHELANCE presso l'avvocato VINCENZO DIURNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
LI RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 43, l'avvocato FABRIZIO BISAGNI, presso e difesa dall'avvocato GIULIO MEGALE, rappresentata giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente 2002 - avverso la sentenza n. 1414/00 della Corte d'Appello 1997 -1- di NAPOLI, depositata il 06/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato VASSELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato MEGALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GOLIA che ha concluso per il Generale Dott. Aurelio rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12.2.1996 SA NE, deducendo di aver contratto matrimonio con LV NI, che dall'unione era nata la figlia MA e che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile a causa del comportamento violento del marito che l'aveva percossa nel Corso di due litigi, chiedeva al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la separazione con addebito allo stesso. Si costituiva il NI che contestava la fondatezza dei fatti esposti dalla NE e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di addebito nei confronti della moglie in quanto responsabile del fallimento del matrimonio per i condizionamenti che subiva da parte di familiari e di sacerdoti che frequentavano la casa e per aver abbandonato l'abitazione coniugale. Esperito inutilmente il tentativO di conciliazione, si procedeva nel corso del giudizio all'espletamento della prova testimoniale e di due consulenze psicologiche sulla minore nonché ad indagini sulla situazione patrimoniale di entrambe le parti per il tramite della Polizia Tributaria. Con sentenza del 29.7.1999 il Tribunale 3 dichiarava la separazione con addebito al NI, rigettava la domanda riconvenzionale di addebito affidava la minore alla madre, alla NE, regolando il diritto di visita del padre, rigettava la richiesta di assegnazione della casa alla NE e poneva a carico del NI l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia nella misura, per ciascuna di esse, di £ 1.000.000 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, condannandolo alle spese. Proponeva impugnazione il NI, chiedendo che la separazione venisse dichiarata con addebito alla moglie, che venisse disposto l'affidamento a lui della figlia od, in subordine, che venisse ampliata la sua facoltà di visita, che venisse l'assegno di revocato 0 congruamente ridotto e riformato il capo della sentenza mantenimento relativo al pagamento della spese processuali. Si costituiva la NE che contestava la fondatezza del gravame e, con lo stesso atto, anche l'avv. Giulio Megale, procuratore antistatario della ricorrente, che proponeva appello incidentale per ottenere la liquidazione delle spese nella misura richiesta. All'esito del giudizio la Corte d'Appello di 4 Napoli con sentenza del 22.3-6.6.2000 dichiarava inammissibile l'appello incidentale, accoglieva per quanto di ragione l'appello principale, determinando l'assegno dovuto per il mantenimento della moglie in £ 700.000 mensili e condannando il NI al pagamento di metà delle spese sostenute in primo grado dalla NE. Lo condannava infine al pagamento delle spese del giudizio di appello. Relativamente alle questioni che sarebbero state oggetto poi di ricorso per cassazione, condivideva la Corte d'Appello le argomentazioni del Tribunale in ordine al riconoscimento dell'addebito nei confronti del NI in considerazione del suo carattere violento ed aggressivo emerso dalla deposizione della teste EL che non poteva ritenersi inattendibile per il fatto diaprioristicamente essere la madre della NE in quanto ha riferito un episodio avvenuto nel Dicembre del 1995 al quale aveva personalmente assistito ed in cui era rimasta anche lei vittima dell'aggressività del NI nonché un altro episodio di maltrattamenti appreso dalla figlia e da lei riscontrato dai segni di percosse rilevati sul corpo. Circostanze queste 5 peraltro suffragate da altri episodi riferiti da altri testi, anche se successivi alla separazione. Confermava poi l'affidamento della minore alla e chemadre con cui la piccola era sempre vissuta considerava quindi misura più idonea per il forte legame esistente fra le due alla luce delle risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in primo grado e che hanno sottolineato nei tra l'altro una situazione di difficoltà rapporti tra padre e figlia. Riteneva infine di accogliere, sulla base delle rispettive capacità economiche (la NE è priva di redditi propri mentre il NI fruisce di uno stipendio mensile di insegnante di £ 973.000 mensili e risulta proprietario dell'appartamento in cui abita e di altri due immobili locati a terzi da cui ricava per canoni annui rispettivamente 42.000.000 e £ 9.600.000) la richiesta subordinata di riduzione dell'assegno a favore della moglie, determinandolo in £ 700.000 mensili, fermo restando quello per il mantenimento della minore in quanto non impugnato. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LV NI, deducendo tre motivi di censura. 6 Resiste con controricorso SA NE che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza, quanto meno nella copia notificata, della procura e per incertezza, in tal caso, della anteriorità contemporaneità della procura rispetto alla notifica. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata per mancanza della procura, quanto meno sulla copia notificata, con conseguente incertezza sulla anteriorità o contemporaneità della procura medesima rispetto alla notifica. L'eccezione è infondata. Risulta in calce all'originale del ricorso la procura speciale rilasciata dalla parte al proprio difensore. Quanto poi alla sua mancata trascrizione nella copia notificata, va rilevato che nell'ipotesi come quella in esame, in cui la procura risulti dall'originale del ricorso, una tale omissione non determina l'inammissibilità del ricorso medesimo allorchè la copia contenga elementi idonei а dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di procura, come la semplice indicazione 7 della procura nella copia notificata (Cass.9206/01; Cass.6766/01; Cass. 3733/01). Orbene, nel caso in esame dalla copia notificata del ricorso l'indicazione dell'avvenuto rilascio della procura speciale in calce risulta non solo dall'intestazione dell'atto ma anche dall'annotazione firmata dal difensore con cui si presente che "vi è procura fa testualmente nell'originale". Essendo implicito dalla relata, ai sensi dell'art. 137 comma 2 C.P.C., che la notifica è avvenuta mediante consegna di copia conforme all'originale, deve ritenersi che di dette attestazioni l'ufficiale giudiziario abbia preso atto e che la procura non può non essere stata quindi rilasciata anteriormente. Con il primo motivo di ricorso LV NI denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 151 C.C. nonché insufficiente motivazione sulla pronuncia di addebito a suo carico. Lamenta lache la Corte d'Appello abbia confermato pronuncia di addebito, nonostante controparte non avesse fornito alcuna prova in ordine alle numerose circostanze dedotte а tal fine (restrizioni alla sua libertà di movimento, ostacoli frapposti al 8 proseguimento degli studi ecc.), basando il proprio convincimento unicamente sull'asserito carattere violento che sarebbe stato dimostrato in più occasioni e sulla rilevanza che esso avrebbe avuto sulla sorte del rapporto familiare, valorizzando a tal fine un episodio cui la teste EL, madre della NE, avrebbe assistito nonché un altro episodio dalla stessa teste appreso tramite la figlia, i quali sarebbero risultati suffragati dai segni constatati sul corpo della figlia medesima e di altre deposizioni, solodal contenuto genericamente però richiamate senza nemmeno l'indicazione del teste. Lamenta altresì che nessuna indagine sotto il profilo soggettivo sia stata compiuta sui fatti addotti a sostegno dell'addebito. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia carenza od insufficienza della motivazione in ordine al disposto affidamento della minore alla madre, lamentando che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto, ai fini della perdita di tale affidamento, del comportamento diseducativo della stessa volto ad ostacolare i suoi incontri con la figlia in violazione dell'art. 388 C.P., per il cui accertamento egli aveva presentato varie querele. 9 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 155 C.C. nonché carenza di motivazione. Lamenta che la Corte d'Appello, pur riducendo l'assegno liquidato a favore della moglie, non abbia considerato, ai fini soprattutto di una migliore valutazione dell'entità dell'importo dovuto, il miglioramento del tenore di vita fruito dalla NE allorchè è tornata а vivere presso i suoi genitori e non abbia altresì tenuto conto che le somme cui ha fatto riferimento nell'indicare il suo reddito sono al lordo delle spese di viaggio, per quanto riguarda la sua retribuzione di insegnante, e delle imposte varie (ICI ed IRPEF), per quanto concerne gli immobili, di cui peraltro non percepiva più il canone di £ 16.200.000 annue relativo ad un locale. Sostiene altresì che erroneamente non sono stati tenuti presenti i persistenti rifiuti opposti dalla NE ad esercitare quelle attività lavorative congeniali al suo titolo di studio (laurea in biologia) che pur le erano state offerte. I tre motivi di ricorso, riguardanti i rispettivi profili affrontati dalla sentenza affidamento della minore ed impugnata (addebito, assegno di mantenimento a favore della moglie), si 10 risolvono sostanzialmente, al di là della loro formale prospettazione come vizi di legittimità, in altrettante valutazioni di merito che il ricorrente tenta di avvalorare in sostituzione di quelle operate dalla Corte d'Appello le quali, però, in quanto tali, sono insindacabili in questa sede se immune da vizi logici e giuridici. In tale ambito si collocano infatti certamente, in relazione al primo motivo, le censure riguardanti l'attendibilità della prova testimoniale in ordine agli atti di violenza che la Corte d'Appello ha considerato come causa determinante della separazione e sufficiente motivo di addebito. L'impugnata sentenza del resto ha sufficientemente motivato il proprio convincimento al riguardo in quanto, pur dando atto dello stretto rapporto di parentela (filiazione) esistente fra la teste EL e la NE, ha ritenuto tuttavia ugualmente attendibile la sua deposizione in considerazione delle particolari circostanze riferite, cui la teste ha dichiarato di aver assistito personalmente, rimanendo anch'essa vittima di percosse. Nessuna illogicità о contraddittorietà 11 tale giudizio, essendo solorilevabile in plausibile trarre eventualmente un diverso convincimento dalle stesse risultanze, ma in tal caso, come già osservato, si è fuori dall'ambito del giudizio di legittimità. Né rileva, sul piano probatorio e dell'efficienza causale dell'elemento posto a base del convincimento del giudice, che nessuna prova sia stata fornita e richiesta in ordine alle altre numerose circostanze che sarebbero state dedotte h dalla NE sin dall'atto introduttivo, ben potendo l'addebito fondarsi anche su uno solo dei tanti motivi addotti, specie allorchè la condotta che ne risulti si traduca, come la Corte d'Appello di particolare ha osservato, in trasgressioni rilevanza dei doveri coniugali. Anche con il secondo motivo, con cui si dell'affidamento dellacensura la mancata revoca minore alla madre, viene sollecitata una diversa valutazione rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello. Posto che il giudice della separazione o del divorzio, nel decidere sull'affidamento dei figli minori, deve tener conto dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel 12 genitore che appaia il più idoneo a ridurre nei limiti consentiti dalla situazione i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo possibile della prole medesima, nell'ipotesi in esame la Corte d'Appello si è uniformata a tale principio, confermando l'affidamento alla madre che, in base delle consulenze tecniche alle risultanze apparsa la più idonea sia per il d'ufficio, profondo legame riscontrato con la figlia e sia per i non facili rapporti esistenti invece tra la minore ed il padre. Il ricorrente, da parte sua, tenta di mutare il quadro probatorio di riferimento, individuando nella grave condotta della madre, che ostacolerebbe i suoi incontri con la figlia, le vere ragioni delle rilevate difficoltà, che peraltro nega. Ma in tale ambito non vi è spazio per il giudizio di legittimità, che non può discostarsi dalle risultanze accertate ed apprezzate dal giudice di merito, а meno che non si lamenti la mancata ammissione di prove specifiche espressamente richieste e da dedursi testualmente in ricorso in osservanza del principio dell'autosufficienza del ricorso medesimo ovvero la 13 mancata valutazione di elementi ritenuti decisivi. Ma né l'una né l'altra ipotesi sono ravvisabili nel caso in esame in cui la tesi del ricorrente circa il comportamento diseducativo della madre per le reiterate violazioni da parte di costei dell'obbligo di consentire l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, come stabilito nel giudizio di separazione, è affidato ad un documento (sentenza penale di condanna pronunciata dal Pretore per il reato di cui all'art. 388 C.P.) di cui è precluso il deposito in questa sede ai sensi dell'art. 372 C.P.C.. Anche la valutazione relativa all'assegno risulta all'evidenza frutto di un esame di merito che la Corte d'Appello ha svolto sulla base delle risultanze emerse e che il ricorrente censura, rilevando sostanzialmente la mancanza di un'adeguata riflessione su tutte le componenti di carattere economico idonee per una corretta decisione. Ma al di là della differente situazione reddituale lamentata dal ricorrente rispetto a quella accertata dalla Corte d'Appello e che in questa sede non è consentito sindacare, non vi è caso, nella determinazionedubbio che in ogni 14 dell'assegno, non potrebbe prescindersi dai cespiti patrimoniali di cui egli è risultato proprietario (Cass. 6774/90). Né potrebbe considerarsi decisivo l'assunto, secondo cui la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del miglioramento del tenore di vita della donna con il ritorno nella sua famiglia di origine, non risultando dal ricorso che in sede di appello fossero stati formulati specifici capitoli di prova al riguardo e che non ne fossero stati eventualmente esaminati gli esiti. Al di là di ogni valutazione giuridica, analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il preteso rifiuto della NE all'offerta di un lavoro congeniale alle sue attitudini (laurea in biologia) che sarebbe stato procurato dal marito, riferimento Sul punto nella mancando qualsiasi sentenza impugnata. Del resto la Corte d'Appello non ha del tutto disatteso le argomentazioni del NI sugli aspetti economici della separazione in quanto, pur prendendo atto dell'evidente divario della situazione economica fra i due coniugi, ha ridotto in misura non trascurabile l'importo dell'assegno di mantenimento determinato dal Tribunale. 15 Tenuto conto della natura della controversia, ritiene di compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 6.11.2002 Il Consigliere est.Pacubrien Il Presidente Mgo Rivers Ca bin Geomuumbsur идо . IL CANCELLIERE Domenica da mpi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Se Depositato Con s 18 MAR. 2003 IL CANCELLERE 16