Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2002, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
C.C. 61289 R.G. 16881/1998 Udienza del 19.34 18/02 Oggetto: lita cata ar REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Enrico Altieri Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Giuseppe Falcone P a Consigliere Gron. 821 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61289 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Società Alberghiera Immobiliare Gestione Autorimesse -S.A.I.G.A. s.p.a., in ار persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Laterza e Massimo Morelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Paolo Emilio 26 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione n. 6, n. 36.6.1997, del 31.5/7.7.1997: Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 8 7 6 2 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Uditi l'avvocato De Stefano per l'Amministrazione finanziaria;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Bari la s.p.a. S.A.I.G.A. impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'U.T.E. di Bari, a seguito della revisione generale degli estimi, aveva attribuito ad un immobile di proprietà della ricorrente avente la destinazione di albergo, sito in Bari via Lombardi 13, la rendita catastale di lit. 1.323.000.000 ( lire 26.460.000.000 x 5% ). La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento con riferimento al criterio del valore adottato, l'illegittimità della rendita attribuita sia per violazione di legge sia per eccesso di potere con riferimento al D.M. delle finanze del 20.1.1990, l'eccessività del valore del capitale fondiario rapportato al reale valore di mercato ed infine l'eccessività del saggio di rendimento applicato al valore di stima. Con decisione del 24.3.1995 la Commissione tributaria di 1° grado di Bari determinava il saggio di rendimento dell'immobile nella misura del 2%. Proponeva appello l'U.T.E. di Bari che, richiamato1 l'art. 30 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano ( d.p.r. 1142/1949), nonché il D.M. 20.1.1990, in deroga a quanto indicato nell'avviso di accertamento, riduceva la rendita da Lit.
1.123.000.000 a Lit. 960.815.000 ( 19.216.000.000 x 5% ). Si costituiva nel giudizio di appello la soc. S.A.I.G.A.. la quale, nel richiamare i motivi già esposti nel ricorso introduttivo, chiedeva il rigetto dell'appello. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l'appello e confermava la pronunzia impugnata. Osservava il giudice di appello che il rendimento del capitate fondiario doveva essere riferito alla natura economica del bene ed alla realtà economica 2 produttiva in cui esso si collocava. Nella fattispecie doveva ritenersi, in relazione alle caratteristiche dell'immobile, equo il rendimento del 2% determinato dalla Commissione di 1° grado sul suo valore. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria;
Resiste con controricorso la contribuente. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione degli artt. 15 del d.p.r. 636/1972 e 18 del d. lgs. 546/1992, degli artt. 30 e 75 del d.p.r. 1142/1949; nonché l'erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce la ricorrente che la determinazione del saggio di interesse doveva essere effettuato sulla base di apprezzamenti di mercato, come prescritto dalla normativa catastale per gli immobili a destinazione speciale (art. 30 del d.p.r. 1142/1949), e non sulla base di elementi convenzionali, come quello cui il giudice di appello aveva inteso fare riferimento della determinazione automatica della rendita degli immobili a destinazione ordinaria. Con il 2° motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta la violazione degli artt. 29 del d.p.r. 1142/1149 e 8 del R.D.L. 652/1939; dei principi generali in materia di formazione delle rendite catastali;
l'erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che dalla motivazione della sentenza di appello si evinceva che essa si basava sull'erroneo presupposto che oggetto di determinazione fosse il reddito di un esercizio alberghiero, mentre la rendita catastale riguardava la redditività del solo capitale immobiliare;
che la Commissione regionale di Bari aveva trascurato di considerare che era stata prodotta una sentenza della stessa Commissione che, con riferimento ad un albergo prossimo a quello oggetto di contenzioso, aveva determinato un saggio di fruttuosità del 3,5%; che i saggi di interesse da assumere dovevano essere al netto e la individuazione degli stessi non 3 doveva essere necessariamente collegata a quelli stabiliti per la categoria di immobili a destinazione ordinaria ma discendere unicamente da apprezzamenti di mercato.
2. Va innanzi tutto esaminata l'eccezione pregiudiziale della contribuente di inammissibilità del ricorso perché non notificato ai suoi procuratori ex art. 330, primo comma, ultima parte c.p.c.. L'eccezione é infondata. Il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato, Su istanza dell'Amministrazione finanziaria, a mani di un dipendente incaricato alla ricezione degli atti, in Torino corso Matteotti 49 ove si trovava sia la sede legale della società (residenza dichiarata e domicilio eletto per il giudizio), sia lo studio di uno dei procuratori costituiti della contribuente, l'avv. Mario Pia. Risultano pertanto osservate le formalità di notificazione previste dall'art. 330 primo comma ultima parte c.p.c. a norma del quale appunto, in mancanza di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte nell'atto di notificazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata (a scelta del contribuente) presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio ( nel caso di specie, come si detto, i tre luoghi addirittura coincidevano). I motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perché intimamente connessi, sono peraltro inammissibili. Essi si fondano sul presupposto che i giudici tributari abbiano tenuto conto soltanto di elementi convenzionali, estranei all'ambito di rivalutazione e conseguentemente non significativi;
e che per la determinazione della rendita catastale i saggi di interesse non dovevano essere individuati in quelli stabiliti per gli immobili a destinazione ordinaria ma discendere unicamente da apprezzamenti di mercato. Senonché l'assunto secondo cui la Commissione regionale, anziché riferirsi all'effettivo valore di mercato, come prescritto dalla normativa catastale per gli immobili a destinazione speciale, abbia fatto “riferimento al coefficiente stabilito 4 dalla legge per la determinazione automatica della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”, é una mera illazione. In realtà la Commissione regionale ha confermato la pronunzia di 1° grado facendo richiamo, ai fini della determinazione della rendita catastale non ad elementi convenzionali di determinazione automatica, come supposto dalla ricorrente, ma ad apprezzamenti di mercato, come si evince dal riferimento alla caratteristiche dell'immobile e al rendimento del capitale fondiario “riferito alla natura economica del bene ed alla realtà economica produttiva in cui esso si collocava". Vengono richiamati, come si vede, elementi di stima non convenzionali ma diretti, e viene fatto riferimento non al reddito di un esercizio alberghiero ma a quello del solo capitale immobiliare. E poiché l'accertamento della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare deve avvenire con stima diretta per ogni singola unità (art. 29 del d.p.r. 1142/1949), é inconferente il richiamo al saggio di fruttuosità attribuito ad altro albergo prossimo a quello in questione. In conclusione, la decisione impugnata contiene una valutazione estimativa priva di vizi logico-giuridici e quindi insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma, 19.12.2001. Il Presidente Il Consigliere est. Вишо Neraver - Your Bu NCELLIERE C1 Amaldo Gaganoснои HP 10 IN CANCO PIA Oy: -8.8. Give 5