Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/05/2003, n. 7508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7508 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O 3 . B ) N E E , E 1 C N 9 A O 9 P 1 I - Z I 1 A 1 D R - T 1 E S 2 I IC . G L E D R 9 U 3 I R.G.N. 15265 /01 A E D G 0 7508 /03 E 6 E T 4 N . N . E T T S T E S R I ( A REPUB 20/02/03 Cron. 16643 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. US IANNIRUBERTO Primo Presidente f.f. Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Cons. Relatore Dott. US MARZIALE Energia elettrica/somministrazione/Quote ha pronunciato la seguente: prezzo /Restituzione agli utenti/ Controversie instaurate prima del 10/8/2000/ SENTENZA Giurisdizione sul ricorso proposto da: SA AT, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gasperina, n. 188, presso l'avv. Donatella De Biase, unitamente all'avv. Alberto Montesani del Foro di Paola, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
US MA 1 149 2003
- ricorrente -
contro
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 126/01 emessa dal Giudice di pace di Paola il 23 aprile 2001; Udita, nella pubblica udienza del 20 febbraio 2003, la relazione del dott. US MA;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Svolgimento del processo Con atto tempestivamente notificato, l'ENEL Distribuzione 1 - S.p.a. (d'ora innanzi, ENEL) conveniva in giudizio il signor AT RA innanzi al Giudice di pace di Paola, proponendo opposizione al decreto emesso in data 26 luglio 2000, con quale quel giudice le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 94.536 indebitamente riscossa a titolo di maggiorazione della tariffa base -c.d. "quote-prezzo” – in epoca successiva alla data (30 giugno 1996) in cui erano venuti meno gli effetti del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986, che aveva autorizzato l'applicazione di tali US MA 2 :9 maggiorazioni (art. 1, primo comma, d.l. 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577). In comparsa conclusionale la ricorrente assumeva, altresì, il difetto di giurisdizione del giudice adito. Il rilievo era ritenuto fondato dal Giudice di pace che, con sentenza del 3 aprile 2001, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo: • che parte attrice, ancorché costituita nelle forme di una società per azioni, aveva natura pubblica, come le altre società privatizzate;
che le c.d. "quote-prezzo" erano stata applicate sulla base di • provvedimenti amministrativi;
che tutte le controversie in materia di pubblici servizi erano • da ritenersi devolute, in base a quanto disposto dall'art. 33, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, al giudice amministrativo. Il RA ha proposto ricorso per cassazione per motivi 1.1 - attinenti alla giurisdizione. La parte intimata non resiste. Motivi della decisione 12 Il ricorrente denunziando violazione dell'art. 33, d.lgs. 31 US MA 3 marzo 1998, n. 80 censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario senza considerare che la disposizione denunziata, nell'attribuire al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in materia di pubblici servizi, esclude quelle relative ai "rapporti individuali di utenza con soggetti privati", nel cui ambito rientrerebbe la controversia in esame. 3 La disposizione denunziata è, nella specie, inapplicabile, essendo stata rimossa, fin dalla sua entrata in vigore, dal Giudice delle leggi, che l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua (C.Cost. n. 292 del 17 luglio 2000). Né varrebbe osservare che il suo contenuto stato successivamente "ripristinato" dal legislatore con l'art. 7, legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha introdotto un nuovo testo dell'art. 33, d.lgs. 80/98, sostituendolo a quello originario. La nuova norma non ha, infatti, efficacia retroattiva (Cass., sez. un. [ord.] 5 luglio 2002, n. 12198; 21 ottobre 2002, n. 14870) e deve quindi escludersi che il criterio di ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, da essa stabilito, possa essere invocato al fine di far valere la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie che, come quella in esame, fossero già pendenti US innanzi al giudice ordinario alla data della sua entrata in vigore (10 agosto 2000).
4 - Ciò non comporta, tuttavia, la reiezione del gravame, dovendo questa Corte procedere alla individuazione della giurisdizione, sulla base della domanda, con pienezza di poteri cognitori, anche in fatto, e in piena autonomia ed indipendenza, sia dalle deduzioni delle parti che dalle valutazioni del giudice di merito (Cass., sez. un., 19 febbraio 1999, n. 79; 10 agosto 2000, n. 560; 4 dicembre 2001, n. 15289). Prima dell'entrata in vigore delle norme ricordate nel precedente paragrafo, la questione prospettata nel presente giudizio doveva essere risolta sulla base del criterio tradizionale desumibile dall'art. 2, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo, che ha devoluto alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause ...nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa”. A tale riguardo questa Corte, con orientamento assolutamente consolidato, e proprio con riferimento alle c.d. quote prezzo previste dal provvedimento C.I.P. n. 32/86, ha statuito: US Mar 5 che la controversia è da intendersi riservata alla cognizione • del giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale, tutte le volte che l'utente metta in discussione il rapporto di utenza e le posizioni giuridiche ad esso correlate, contestando nei confronti del gestore del servizio alla percezione alla percezione di prestazioni pecuniarie per il servizio erogato (Cass., sez. un., 23 aprile 1999, n. 253; 1 giugno 2000, n. 384; 27 giugno 2002, n. 9338); che, in detti casi, il giudice ordinario ha il potere di • verificare incidentalmente la legittimità e l'attitudine a produrre effetti dei provvedimenti amministrativi in materia di tariffe venuti ad inserirsi nel contratto a norma dell'art. 1399 c.c. (Cass., sez. un., 30 ottobre 1998, n. 10904; 15 ottobre 1999, n. 716, 1 giugno 2000, n. 384; 9338/02, cit.). Il presente giudizio è stato promosso dal RA al fine di 5 - ottenere la restituzione delle "quote-prezzo” (a suo dire) indebitamente versate dal luglio 1996 al luglio 1996. Non vi è quindi dubbio che debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e che il ricorso debba essere pertanto accolto, sia pure per un profilo diverso da quello prospettato. La sentenza US Ma 6 impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Paola, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Paola, anche per le spese. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2003. IlPresidente из ик L'estensore, IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 15 MAG. 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista US MA 7