Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, dal momento che gli stessi, ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza, che aveva ritenuto tardivo e quindi inammissibile l'appello proposto dagli imputati, dichiarati contumaci nel processo di primo grado, che avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2016, n. 34180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34180 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
34 1 8 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO ROTUNDO - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 30P Dott. GRAZIA LAPALORCIA Rel. Consigliere - N. 45755/2015REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - - Consigliere - Dott. ROSSELLA CATENA - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MI IN N. IL 15/06/1971 MI EL N. IL 09/05/1974 MI BE N. IL 18/08/1968 avverso l'ordinanza n. 11/2015 TRIBUNALE di NOVARA, del 28/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; T RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 28.7.2015 il Giudice Monocratico del Tribunale di Novara dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'avv. Mario Tartaglia nell'interesse di GO IN, GO IK e GO EN per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 585 c.p.p. e per l'effetto disponeva l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Novara emessa in data 11.11.2014. Rilevava il Giudice che la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 11.11.2014 e che la motivazione era stata depositata in data 25.11.2014, mentre l'appello era stato depositato il 30.12.2014, oltre il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza dall'art. 585/1 lett. b) e 591/1 lett. c) c.p.p.. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo del loro difensore di fiducia, lamentando la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 15 bis della Legge n. 67/2014, così come modificato dalla L. n.118/2014, per aver il Giudice erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, ritenendo come, nel caso di specie, si applicasse modifica legislativa in tema di assenza dell'imputato e che nessuno dei ricorrenti, avesse diritto alla notifica dell'estratto contumaciale;
tale valutazione è erronea, poiché il giudizio innanzi al Giudice di Pace è iniziato in data 13 maggio 2014 (prima udienza) ed è proprio in tale data che i ricorrenti sono stati dichiarati contumaci;
di conseguenza, l'atto di appello depositato dall'avv. Tartaglia è stato depositato tempestivamente, poiché alla data di presentazione del gravame nessuno degli scriventi aveva ancora ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza del G.d.P. in data 11 agosto 2014; invero la disciplina transitoria al fine di regolare i procedimenti in corso ha stabilito all'art. 15 bis n.1 secondo periodo una espressa deroga in riferimento ai procedimenti non conclusi in primo grado, soltanto quando l'imputato sia già stato dichiarato contumace ( ex art. art. 420 quater c.p.p.) e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità (ex art. 159 c.p.p.), per cui soddisfatte tali condizioni, come nel caso in esame, procedimento deve ritenersi regolato dalle norme previgenti la legge 67 del 2014. 3. Il procuratore generale in sede, dr. Massimo Galli, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato disponendo la trasmissione degli atti al tribunale di Novara per l'ulteriore corso. CONSIDERATO IN DIRITTO Т 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Ed invero, gli imputati sono stati dichiarati contumaci nel corso del giudizio di primo grado- in data 13.5.2014- prima dell'entrata in vigore delle norme sul procedimento in absentia di cui alla L. n. 67/2014. Così come dedotto dai ricorrenti la norma transitoria di cui all'art. 15 bis L.n. 67/2014, introdotto dalla L. n. 118/2014 prevede che le disposizioni di cui alla L. n. 67/2014 si applicano ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado;
le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della L.67/2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data in vigore della legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso decreto di irreperibilità, entrambe condizioni queste verificatesi nella fattispecie in esame.
2. Questa Corte, in proposito, ha più volte evidenziato che le disposizioni degli artt. 420-bis e quater c.p.p., introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi, ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti (Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015).
3. Alla stregua di siffatti principi, pertanto, deve concludersi che l'appello proposto dagli imputati dichiarati contumaci all'udienza del 13.5.2014 e che hanno dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale - non può ritenersi tardivo ed è quindi ammissibile.
4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio e gli atti vanno rimessi al Tribunale di Novara per il giudizio d'appello.
p.q.m.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Novara per il giudizio di appello. Così deciso il 17.2.2016 Jose Pezull Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Petun do Rosa Pezzullo Vincenzo Rotundo, Depositata in Cancelleria ma, I 3 AGO. 2016 Il F i Luana I O N E *