Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2016, n. 34180
CASS
Sentenza 17 febbraio 2016

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In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, dal momento che gli stessi, ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza, che aveva ritenuto tardivo e quindi inammissibile l'appello proposto dagli imputati, dichiarati contumaci nel processo di primo grado, che avevano dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2016, n. 34180
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34180
    Data del deposito : 17 febbraio 2016

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