Sentenza 20 giugno 2013
Massime • 1
È ammissibile, ai sensi dell'art. 266, cod. proc. pen., l'autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni per il reato previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 504 del 1955, in quanto lo stesso, consistendo nella sottrazione di alcool all'accertamento e al pagamento dell'accisa, deve ritenersi compreso nei delitti di contrabbando.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2013, n. 38024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38024 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 20/06/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1854
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1268/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR TT, nato a [...] il [...];
RR UR, nato a [...] il [...];
RR CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26/01/2011 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per gli imputati l'avv. Rizzo Massimo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la impugnata sentenza la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia in data 12/11/2008, ha confermato la condanna di RR TT, RR UR e RR CE limitatamente al reato di cui all'art. 110 c.p., e del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, comma 1, lett. a), loro ascritto per avere sottratto 2.000 litri di alcol di contrabbando all'accertamento ed al pagamento dell'accisa, rideterminando la pena per detto reato nella misura ritenuta di giustizia.
Ai predetti RR era stato contestato anche il concorso esterno in associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di sottrazione di alcol di contrabbando all'accertamento ed al pagamento dell'accisa; reato per il quale erano stati altresì condannati in primo grado. La sentenza ha trattato diffusamente tale fattispecie criminosa, sia sul piano teorico che con riferimento alle risultanze processuali, pervenendo alla pronuncia di assoluzione degli imputati per insussistenza del fatto.
Per quanto interessa in sede di legittimità la Corte territoriale ha affermato la utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, inizialmente disposte in relazione ai soli reati di cui al D.Lgs. n.504 del 1995, artt. 43 e 46, e ha ritenuto sussistenti adeguati elementi di prova del concorso degli imputati RR UR e RR CE nella commissione del reato di cui all'affermazione di colpevolezza.
Sul primo punto la sentenza ha affermato che la norma, che punisce la sottrazione di alcol all'accertamento e al pagamento dell'accisa, costituisce fattispecie speciale del reato di contrabbando e che, nel prosieguo, le intercettazioni erano state disposte anche in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p.. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il difensore, che la denuncia con due mezzi di annullamento.
2.1 Violazione ed errata applicazione degli art. 266 e 271 c.p.p.. Si contesta che i reati di cui al D.Lgs n. 504 del 1995, artt. 43 e 46 siano sussumibili nella fattispecie del contrabbando. L'improprio riferimento lessicale del legislatore al contrabbando, contenuto nell'art. 43, u.c., non costituisce rinvio alla normativa di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, essendosi voluto solo sottolineare la rilevanza penale della condotta di mera detenzione irregolare delle sostanze alcoliche. Il contrabbando di cui all'art. 266 c.p.p., comma 1, lett. e), è solo quello previsto e sanzionato dal D.P.R. n. 43 del 1973, proprio in considerazione della peculiare insidiosità dei reati transnazionali. Nè l'art. 266 c.p.p. può essere interpretato estensivamente o analogicamente, considerato il carattere eccezionale della norma rispetto alla previsione dell'art. 15 Cost.. Peraltro, il legislatore con il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 ha posto fine ad ogni confusione in ambito interpretativo in ordine alla definizione della accisa, eliminando il pregresso riferimento alla "corrispondente sovrimposta di confine". Una diversa interpretazione dell'art. 266 c.p.p. apparirebbe certamente censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma, in quanto violazione del disposto dell'art. 15 Cost. e art. 101 Cost., comma 2. La inutilizzabilità delle intercettazioni disposte ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 43 e 46 travolge anche le successive, essendo i relativi decreti fondati su acquisizioni non utilizzabili.
2.2 Con riferimento alla posizione degli imputati RR UR e RR CE si denunciano violazione ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., nonché vizi della motivazione della sentenza. In sintesi, si deduce che l'affermazione di colpevolezza dei predetti imputati a titolo di concorso nella commissione del reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, comma 1, lett. a), è fondata su una motivazione del tutto carente, che ha valorizzato il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse con ZA ON o tra loro, delle quali si riportano stralci, di carattere assolutamente generico, nonché, con riferimento alla posizione di RR CE, sul travisamento del rapporto di servizio del 05/07/2007 in ordine alla identificazione della persona che era in compagnia del RR TT in occasione dell'operazione criminosa, indicato dalla sentenza nel predetto ricorrente, mentre dal rapporto emerge che il TT RR era in compagnia di un complice che non era stato possibile individuare. Conclusivamente si osserva, citando la giurisprudenza di questa Corte in materia, che la mera presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti illeciti commessi da altri non assume rilevanza ai fini della configurabilità della sua corresponsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Osserva il Collegio in ordine al primo motivo di gravame che con sentenza di questa Suprema Corte n. 38430/2008, emessa il 09/07/2008 su ricorso del AR CE, nel procedimento avente ad oggetto la misura cautelare reale, era già stato affermato che l'autorizzazione alle intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p. è consentita per il reato di contrabbando, nel quale deve comprendersi anche quello previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art.43, in quanto consistente nella sottrazione di alcol all'accertamento ed al pagamento dell'accisa.
Osservava la Corte nella citata pronuncia, da una parte, che il tratto caratteristico del contrabbando - come si desume dal D.P.R. n.43 del 1973, art. 292 - è la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti;
dall'altra, che per accisa si intende "l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo" (D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 1, comma 2, lett. b)).
Non appaiono rilevanti sul punto le modificazioni dell'art. citato introdotte dal D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 1, comma 1, lett. a), considerato, da un lato, che il predetto art., anche a seguito delle introdotte modifiche, individua analiticamente le ipotesi dell'imposta dovuta all'importazione e, dall'altro, che il D.Lgs. n.504 del 1995, art. 43, comma 4, continua a disporre che "L'alcole ed i prodotti alcolici detenuti in condizioni diverse da quelle prescritte si considerano di contrabbando e si applica la pena..." e che in materia di confisca si applicano, ai sensi dell'art. 44 le disposizioni legislative vigenti in materia doganale. Peraltro, la questione giuridica dedotta dai ricorrenti non appare rilevante, essendo già stato osservato nella citata sentenza di questa Corte, e deve ribadirsi in questa sede, che i decreti autorizzativi non sono reperibili in atti, ne' sono stati prodotti, sicché la Corte non può esercitare il sindacato di legittimità che le compete.
È stato, infatti, già reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che eccepisce la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi alla utilizzazione degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ha l'onere di allegare o produrre i decreti autorizzativi, in modo da porre il giudice in grado di effettuare la verifica giurisdizionale prescritta dall'art. 15 Cost. (cfr. sez. 6, Sentenza n. 6875 del 15/01/2009, Pagano, Rv. 243671; sez. 6, 08/03/2007 n. 35043, De Meo, RV 237587). Peraltro, la mancata allegazione dei decreti si palesa nel caso in esame ostativa a qualsiasi indagine sull'eccezione dedotta, poiché dalle sentenze di merito risulta che le intercettazioni, inizialmente disposte per il reato di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 43, nel prosieguo sono state autorizzate anche in relazione alla più grave ipotesi delittuosa dell'associazione per delinquere e che tali decreti sono fondati non solo sulle risultanze delle intercettazioni già effettuate, ma anche sull'esito di sequestri di sostanze alcoliche sottratte all'accertamento ed al pagamento dell'accisa. Sicché, in assenza dei relativi provvedimenti, non sarebbe in ogni caso possibile verificare la legittimità dei decreti autorizzativi con riferimento alle risultanze delle intercettazioni dalle quali sono stati desunti elementi di prova ed indiziari a carico degli attuali imputati.
3. Anche le doglianze in ordine all'affermazione di colpevolezza di tutti gli imputati, di cui al secondo motivo di ricorso, sono infondate.
Osserva, infatti, la Corte che in ordine alla posizione del RR TT, secondo le sentenze di merito, non vi sono solo le risultanze delle intercettazioni telefoniche ma anche l'attività di osservazione degli organi di polizia giudiziaria relativa all'incontro con lo ZA in occasione della fornitura di alcol sottratto al pagamento dell'accisa di cui all'affermazione di colpevolezza (il RR incontrò lo ZA e successivamente lo accompagnò presso il liquorificio Luxor, di cui sono titolari i tre fratelli, ove avvenne la fornitura di 2000 litri di alcool). Risulta ancora dall'accertamento di merito che in tale circostanza nel liquorificio era presente anche il RR UR, che peraltro accompagnò il fratello TT all'appuntamento con lo ZA.
Sul punto della identificazione dell'imputato la sentenza ha osservato che la identificazione del RR è avvenuta anche attraverso la successiva visione dei cartellini anagrafici della carte di identità da parte dei militari operanti, su cui nulla si osserva in ricorso.
Quanto al RR CE la sentenza ha evidenziato che l'imputato era amministratore unico dell'azienda e valorizzato le risultanze delle intercettazioni telefoniche intercorse con lo ZA.
Su tutti tali punti in effetti i ricorrenti si limitano ad indicare elementi di dubbio nella ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza ovvero una possibile ricostruzione alternativa degli stessi, la cui valutazione è inammissibile in sede di legittimità. Nè, infine, rilevano le deduzioni circa la configurabilità di ipotesi di mera connivenza a fronte del materiale probatorio su cui è fondato l'accertamento del concorso degli imputati nella commissione del reato ed essendo gli stessi tutti contitolari dell'azienda.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013