Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/10/2002, n. 14618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14618 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
1-46-18/02 R 16546,17146, 17136/99 Cron. 34060 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 3807 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Ud. 17.1.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Michele CANTILLO Presidente Richiesta studio 66 Vincenzo CARBONE Presidente di sezione dal Sig. per diritti € 135 66 GI IA -> 24UTY 2007 i! IL CANCELLIERE * Giovanni PAOLINI - Consigliere - 66 AN AN -> 66 GI AT -> 66 CO AL -> 66 AR IO RE GI E' rel. ha pronunciato la seguente JUN CUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 66041 sul ricorso n° 16546/99 r.g. proposto N. da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello 1,771 1500 Stato che lo rappresenta e difende per legge, ricorrente cons. GI MÈ 132 .
contro
ERG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio 12 presso l'avv. Ludovico Villani che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Giovanni Bormioli per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente nonché sul ricorso n° 17136/1999 r.g. proposto da ERG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio 12 presso l'avv. Ludovico Villani che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Giovanni Bormioli per procura speciale a margine del controricorso, ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LIGURIA, SEZIONE DISTACCATA DI GENOVA, intimati nonché sul ricorso n° 17146/1999 r.g. proposto cons. G ope MÈ 2 da ERG s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio 12 presso l'avv. Ludovico Villani che la rappresenta e difende in unione con l'avv. Giovanni Bormioli per procura speciale a margine del controricorso, ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, intimato avverso la sentenza del tribunale superiore delle acque pubbliche del 22 febbraio 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. GI MÈ alla pubblica udienza del 17 gennaio 2002; sentito l'avv. dello Stato Clemente e l'avv. Bormioli;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con tre autonomi ricorsi la ERG, concessionaria di beni del demanio fluviale (sponde, alveo e subalveo di alcuni torrenti) nella provincia di Genova, utilizzati in parte per il parcheggio di autobotti e in parte per l'attraversamento, mediante strutture interrate o aeree, di un proprio oleodotto, ha chiesto al tribunale superiore delle acque pubbliche l'annullamento di tre note con le quali la cons. iuseppe MÈ 3 Direzione compartimentale del territorio per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria ha respinto le istanze con le quali la predetta società aveva chiesto la revisione dei canoni applicati per il periodo dal 1990 al 1995 e la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del d.m. 20 luglio 1990, che aveva disposto l'aumento di detti canoni, a seguito dell'annullamento di tale provvedimento con sentenza del tribunale superiore n. 132 del 1993. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione diretta del tribunale adito, affermando che la controversia appartiene alla giurisdizione del tribunale regionale delle acque. Con sentenza del 22 febbraio 1999 il AP, riuniti i ricorsi, ha annullato gli atti impugnati e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle domande restitutorie. Il AP, rilevato che la società ricorrente aveva proposto sia domande di natura costitutiva, dirette a ottenere l'annullamento degli atti impugnati, con affermazione dell'obbligo dell'amministrazione di procedere alla previa definizione dei criteri per l'aumento dei canoni concessori, che domande di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in misura asseritamente indebita, ha ritenuto che le domande di annullamento avessero natura principale e quelle restitutorie natura conseguenziale. Mentre, secondo la sentenza impugnata, le domande di annullamento appartengono alla giurisdizione del AP, perché in ordine alla determinazione dei canoni l'amministrazione concedente ha un potere autoritativo, rispetto al quale l'interessato può vantare solo una situazione di interesse legittimo, la cognizione sulle domande cons. PE MÈ 4 restitutorie, aventi oggetto meramente patrimoniale, appartengono alla giurisdizione del tribunale regionale. Nel merito delle domande di annullamento, il AP ha osservato che l'art. 12, comma 5, del decreto legge n. 90 del 1990 (convertito con modificazioni nella legge n. 165 dello stesso anno), prevedeva che, a decorrere dal 1990, potevano essere aumentati i canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, limitandosi a fissare i limiti massimi degli aumenti in base a determinati indici di riferimento e demandando ad un decreto ministeriale di stabilire i criteri per la rideterminazione. Il provvedimento era stato effettivamente emanato il 20 luglio 1990, ma era stato annullato in sede giurisdizionaale. Pertanto, poiché i criteri per la rideterminazione dei canoni non sono rinvenibili nella legge e non possono essere desunti dal decreto ministeriale annullato, il diniego di revisione dei canoni era illegittimo, "restando ogni ulteriore questione assorbita dalla rilevata esigenza del previo esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nell'osservanza dei limiti indicati dalla citata disposizione di legge". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l'amministrazione finanziaria. La ER resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un unico motivo. Lo stesso motivo forma anche oggetto di un autonomo ricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie. cons. Ginseppe Salme 5 Motivi della decisione Il ricorso principale dell'amministrazione finanziaria, il ricorso autonomo e il ricorso incidentale della ER debbono essere riuniti essendo proposti nei confronti della stessa sentenza.
1. Deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, secondo comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, degli artt. 140 e 143 T.U. n. 1775 del 1933 e dei principi che presiedono al riparto della giurisdizione (primo motivo) nonché la violazione dell'art. 143, secondo comma, cod. proc. civ. e dei principi in tema di ammissibilità dei ricorsi giurisdizionali amministrativi (secondo motivo), l'amministrazione ricorrente sostiene che gli atti dell'amministrazione, oggetto dell'impugnazione davanti al AP, non hanno natura provvedimentale trattandosi di mere comunicazioni alla concessionaria del proprio avviso secondo cui la concessionaria stessa non dispone di alcun diritto soggettivo in ordine ai canoni già pagati. Il vero oggetto della controversia, invece, riguarderebbe l'accertamento se l'amministrazione abbia o non diritto di non corrispondere parte delle somme già ricevute sulla base dei criteri previsti in un d.m. annullato (e comunque successivamente nuovamente emanato) e tale controversia apparterrebbe alla giurisdizione del tribunale regionale delle acque ai sensi dell'art. 140 del T.U. n. 1775 del 1933. Il ricorso è fondato. Il AP ha affermato che la ER avrebbe proposto due autonome domande: una, di natura costitutiva, diretta, formalmente, ad ottenere l'annullamento degli atti cons.が 6 - --- -------- con i quali l'amministrazione si è rifiutata di procedere alla revisione dei canoni concessori, a seguito dell'annullamento del d.m. 20 luglio 1990 e, sostanzialmente, intesa ad ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di procedere alla previa definizione dei criteri di determinazione di detti canoni;
l'altra, di natura dichiarativa e di condanna, volta a conseguire la restituzione di quanto corrisposto sulla base e nella vigenza del d.m. sopra indicato. In realtà, come risulta dai ricorsi proposti dalla ER davanti al AP, l'annullamento in sede giurisdizionale del d.m. 20 luglio 1990 è stato posto dalla società a fondamento di una richiesta all'amministrazione finanziaria "di ripetizione dell'indebito per somme da essa corrisposte a titolo di aumento canone negli esercizi 1990-1995." L'amministrazione finanziaria ha respinto tale richiesta sostenendo di avere diritto di trattenere le somme riscosse in quanto l'annullamento del decreto ministeriale era avvenuto per ragioni meramente formali. Il petitum formale dell'azione proposta dalla ER davanti al AP è effettivamente duplice (annullamento del rigetto della domanda di ripetizione e accertamento del diritto alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte), ma il petitum sostanziale, sulla base del quale deve operarsi il riparto della giurisdizione, ha un oggetto unico, consistente nella richiesta di accertamento del diritto soggettivo alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte. La controversia, quindi, per la parte che si sta esaminando, è del tutto estranea alla determinazione (o rideterminazione) dei canoni concessori, avendo la società cons. GI MÈ 7 richiesto, e l'amministrazione negato, la ripetizione delle somme versate nel periodo 1990-1995. Tale essendo l'oggetto del contendere nessun dubbio che la controversia appartenga alla giurisdizione del tribunale regionale delle acque pubbliche di Genova, ai sensi dell'art. 140, lettera c) del r.d. n. 1775 del 1933. 2. Il rilevato errore nel quale è incorso il AP è stato provocato dalla circostanza che, contestualmente alla richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate sulla base di decreto ministeriale annullato, la società ER aveva richiesto anche che i canoni dovuti fossero determinati in misura meramente ricognitoria, invocando una determinazione generale del Ministero delle finanze (nota 22 febbraio 1995, n. 50460) che, sulla base dell'esiguità della superficie occupata e della natura non produttiva delle aree, periodicamente sommerse dalle acque, avrebbe disposto che per l'attraversamento con tubazioni del subalveo di corsi d'acqua pubblici i canoni concessori avrebbero dovuto essere corrisposti in misura ricognitoria. Anche questa richiesta è stata respinta dall'amministrazione e avverso tale determinazione la ER ha proposto ricorso al AP. Con il ricorso autonomo e con il ricorso incidentale la ER lamenta che il AP non abbia statuito sulla domanda di annullamento di detta determinazione dell'amministrazione, riproponendo in questa sede i motivi di merito sui quali la domanda di annullamento era stata avanzata. cons. GI faimèབའམ་ལས་རི་རི་དང 8 Entrambi i ricorsi non sono fondati perché, in realtà, il AP, accogliendo la domanda di annullamento degli atti con i quali l'amministrazione ha respinto le richieste della società ha, sia pure implicitamente, deciso anche sulla domanda di annullamento del rigetto della richiesta di applicazione del canone ricognitorio, se non altro perché ha ritenuto assorbita ogni questione ulteriore rispetto a quella ampiamente esaminata relativa al rigetto della richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate. Né tale implicito rigetto è stato in questa sede censurato, avendo la ER solo riproposto i motivi di merito dell'annullamento, al fine di ottenere una pronuncia ex art. 384 c.p.c., per l'ipotesi di accoglimento del motivo relativo all'omessa pronuncia. L'infondatezza di tale motivo preclude ogni ulteriore valutazione. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale dell'amministrazione delle finanze, rigetta i ricorsi incidentali della ER, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del tribunale regionale delle acque pubbliche di Genova. Compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2002, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili. Il presidente L'e * ANOELLIERD Avana Gambettina they 109T 129.11 30.99 Depositata in Candela 456T 15 OIT, 2002 ,10 160 cons. GI MÈ 9 --