CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21157 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da ID IE, nato a [...] il [...], LL GO, nato a [...] il [...], TI NI, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 20/05/2024 del Tribunale di Prato;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
dato atto nessuno dei difensori dei ricorrenti è presente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha rigettato la richiesta di riesame proposta da IE ID, GO LL e NI TI avverso il decreto del 08/04/2024, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato aveva disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 125.665,00, nonché dell’immobile sito in Prato, via NI Copernico, ove aveva sede il “Prestige Poker”, per il reato di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. iscritto nei confronti dei ricorrenti. Con altra ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha dichiarato Penale Sent. Sez. 3 Num. 21157 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 inammissibile la richiesta di riesame proposta da IE ID, GO LL e NI TI avverso il provvedimento del 02/05/2024, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato aveva corretto il numero della particella catastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 08/04/2024, trattandosi di atto non impugnabile con lo strumento dell’art. 324 cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame, IE ID, GO LL e NI TI, a mezzo dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. Il ricorso, datato 28 giugno 2024, è pervenuto presso la Corte di cassazione il 2 marzo 2026; al ricorso, inoltre, sebbene diretto chiaramente a censurare l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 08/04/2024, era allegata l’ordinanza di inammissibilità relativa alla richiesta di riesame avente ad oggetto il provvedimento del 02/05/2024 con la quale era stato corretto il numero della particella catastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo, sicchè è stata disposta l’acquisizione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame che non era stata allegata agli atti del fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione.
2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensiva, avuto riguardo al fumus del reato e al sequestro di denaro. Sostiene la difesa che il poker sportivo, praticato da anni presso la Sala Prestige, nelle sue diverse varianti, era lecito e il Tribunale cautelare aveva travisato i fatti, dal momento che le ciotole colorate, all’interno delle quali erano state rinvenute le somme di denaro pari a euro 500,00 e ad euro 440,00, in realtà non si trovavano sui tavoli da gioco, ma sul banco d’ingresso, dove si trovava OM SG, che non era il croupier, ma l’arbitro chiamato a intervenire su questioni riguardanti le regole di gioco, e costituivano le somme versate dai giocatori per la partecipazione al gioco.
2.2. Con un secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in punto di esigenze cautelari, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., per difetto di proporzionalità e del nesso di pertinenzialità tra il reato e gran parte dell’immobile sequestrato. Deduce la difesa che l’immobile sottoposto a sequestro era destinato allo svolgimento di svariate attività, di cui il gioco illegale di azzardo ivi asseritamente svolto avrebbe riguardato solo una minima porzione della struttura, limitata ad una singola sala, separata dal resto dell’immobile, dove si svolgeva attività di bar, tornei pienamente leciti di poker sportivo, attività lecita di raccolta scommesse, gioco lecito con slot machine (parte dei cui incassi erano destinati all’Erario a titolo di PREU), attività di CAF, attività di internet point, attività di scuola di poker, attività di scuola per croupier. Per cui ciò avrebbe imposto di limitare il sequestro preventivo ai soli tavoli e sale destinati allo svolgimento delle asserite attività illecite (punto banco e blackjack). 2 2.3. Con un terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240, commi 2 e 3, cod. pen., per essere stato il sequestro preventivo disposto su un immobile di proprietà di un soggetto terzo estraneo al reato. Deduce la difesa che l’immobile in sequestro era di proprietà non della ASD Prestige Poker, che ne era l’affittuaria, bensì della Immobiliare Tavanella di RO UL e C. s.a.s., come poteva desumersi dal contratto di locazione prodotto, per cui essendo il proprietario soggetto in buona fede, che non aveva ricavato vantaggi e utilità dal reato, non poteva essere disposta la misura di sicurezza di cui all’art. 240, commi 2 e 3, cod. pen. e doveva ordinarsi l’immediata restituzione dell’intero immobile al legittimo proprietario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, [...], Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, [...], Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, [...], Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...]). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, [...], Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, finalizzato a sostenere la insussistenza del fumus commissi delicti in ordine al sequestro di denaro, è manifestamente infondato. Argomenta la difesa diffusamente sulla liceità del poker sportivo, praticato da tempo all’interno del locale “Prestige Poker”, e sul travisamento dei fatti ad opera del Tribunale cautelare, sostenendo che le somme di denaro pari a euro 500,00 e ad euro 440,00, rinvenute all’interno di ciotole colorate, costituivano le somme versate dai giocatori per la partecipazione al gioco. Tuttavia, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il Tribunale di Prato ha chiarito, in linea con quanto affermato nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari, che il denaro rinvenuto nelle casseforti a muro, per un complessivo ammontare di euro 125.665,00, era frutto degli incassi in contanti delle giocate avvenute nelle sale, ed in particolare consisteva nelle somme di denaro scambiate in fiches dai giocatori poi risultati perdenti, incamerate inizialmente nella prima cassaforte piccola della sala, per poi essere trasferite nella cassaforte più grande (v. pagina 4 della ordinanza impugnata), sottolineando in particolare che la polizia giudiziaria aveva accertato, nella giornata del 15/03/2024, il pacifico svolgimento di giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) e del gioco del “poker sportivo” con modalità assai sospette, per la presenza del meccanismo del cd. “re- buy”, vale a dire della possibilità di acquistare nuove fiches in caso di perdita, come testimoniato dalla circolazione di denaro contante, nonché, attraverso le immagini di videosorveglianza del giorno precedente all’accertamento, dalla circostanza che più giocatori avevano scambiato del denaro contante con delle fiches e che il denaro era stato fatto confluire in una cassaforte di colore nero (v. pagina 5 dell’ordinanza), nonché - infine - dal rinvenimento del registro delle vincite dei giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) e dalla constatazione della presenza dell’applicazione per la conta dei punti e delle vincite del gioco “punto e banco” nel tablet presente nell’ufficio cassa e nei tablet nella disponibilità dei croupier ai tavoli, così logicamente concludendo nel senso della pratica del gioco d’azzardo all’interno dei locali del “Prestige Poker”, in ragione del fatto che l’acquisto di fiches al tavolo con pagamenti in contanti rappresentasse una prassi ampiamente praticata ed anche condivisa con gli amministratori, tanto che le somme incamerate confluivano nelle casseforti. Del resto, il Tribunale richiama anche le logiche conclusioni del G.I.P., che aveva già rimarcato come il denaro rinvenuto nelle casseforti non potesse costituire lecito incasso delle attività svolte nel circolo, essendo stata prodotta la sola documentazione contabile relativa agli incassi del bar, da cui emergeva che i pagamenti in contanti, nei mesi di gennaio e febbraio 2024, erano limitati ad euro 7.694,47, somma non in grado di giustificare l’importo rinvenuto nelle casseforti, anche alla stregua di quanto accertato personalmente dai militari operanti e di quanto poi emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Emerge, pertanto, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, esente dalle denunciate censure e tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno 4 all’obbligo di esaustiva verifica del fumus commissi delicti con riferimento al sequestro di denaro, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase. 3. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di proporzionalità e del nesso di pertinenzialità con parte dell’immobile sottoposto a sequestro, è anch’esso manifestamente infondato. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, vale a dire che l’immobile sottoposto a sequestro fosse destinato allo svolgimento di svariate e lecite attività (bar, tornei di poker sportivo, raccolta scommesse, slot machine, CAF, internet point, scuola di poker, scuola per croupier), il Tribunale di Prato ha affermato che, né dagli atti di indagine, né dalle allegazioni difensive, emergevano elementi tali da comprovare l’effettivo svolgimento di tali ulteriori servizi, richiamando specificamente le immagini di videosorveglianza e la planimetria da cui emergeva come, all’interno del locale, non fossero presenti tavoli da biliardo, né una postazione di assistenza fiscale ai contribuenti, sottolineando, inoltre, come, al contrario, le uniche attività in corso di svolgimento al momento delle operazioni da parte della polizia giudiziaria fossero quelle dei giochi d’azzardo, descrivendo quanto emerso e concludendo nel senso che la pratica del gioco d’azzardo - in particolare del “black jack” e del “punto e banco”, relativamente ai quali non è mai stata emessa alcuna disciplina intesa a regolamentarne la pratica - fosse tutt’altro che occasionale, costituendo uno dei principali servizi erogati alla clientela, e come anche le pratiche del poker sportivo fossero apparentemente incompatibili con il gioco lecito, in quanto concretamente non conformi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari, che si pone in rapporto di reciproca complementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, [...], Rv. 205257), aveva peraltro sottolineato come, sebbene l’oggetto sociale della società sportiva dilettantistica “Prestige Poker”, priva di scopo di lucro, fosse costituito dallo sviluppo della disciplina sportiva del bridge e del biliardo dilettantistico, detti giochi in realtà non venivano svolti all’interno del locale, che presentava, invece, “una pluralità di oggetti e mobili – tavoli meccanizzati per la distribuzione automatica di carte, monitor di sorveglianza, stanza di ristoro per la somministrazione di bevande ecc. – strumentali in maniera esclusiva alla realizzazione del gioco d’azzardo”, rimarcando sostanzialmente trattarsi, sotto il profilo del sequestro preventivo impeditivo, “di immobile espressamente costituito per diventare la sede di una bisca clandestina e, dunque, come tale indispensabile per l’attuazione delle condotte illecite per le quali si procede”. Il Tribunale, infine, nel riprendere le affermazioni del G.I.P. alla pagina 5 della ordinanza impugnata, motiva non illogicamente sulla strumentalità dell’immobile nel suo complesso allo svolgimento della pratica del gioco d’azzardo, sottolineando come, anche 5 grazie ai servizi collaterali che esso offre ai soci, quali la somministrazione di bevande, risulta essere un punto di riferimento per un elevato numero di giocatori che abitualmente frequenta le sue sale. La ricostruzione dei giudici della cautela non è, pertanto, censurabile in questa sede, essendo il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, sollecitando una diversa valutazione, senza evidenziare carenza o apparenza motivazionale, né tantomeno manifeste illogicità nella argomentazione che regge l’ordinanza impugnata. 4. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla illegittimità del sequestro preventivo a fini di confisca, perché eseguito su immobile di proprietà di un terzo, è inammissibile, dovendosi evidenziare come i ricorrenti abbiano agito, con il ricorso per cassazione, in proprio, non certo nell’interesse della Immobiliare Tavanella di RO UL e C. s.a.s., proprietaria dell’immobile in sequestro, per cui il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse giuridico a proporre il gravame. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
dato atto nessuno dei difensori dei ricorrenti è presente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha rigettato la richiesta di riesame proposta da IE ID, GO LL e NI TI avverso il decreto del 08/04/2024, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato aveva disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari ad euro 125.665,00, nonché dell’immobile sito in Prato, via NI Copernico, ove aveva sede il “Prestige Poker”, per il reato di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. iscritto nei confronti dei ricorrenti. Con altra ordinanza del 20 maggio 2024, il Tribunale di Prato ha dichiarato Penale Sent. Sez. 3 Num. 21157 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 20/05/2026 inammissibile la richiesta di riesame proposta da IE ID, GO LL e NI TI avverso il provvedimento del 02/05/2024, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Prato aveva corretto il numero della particella catastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo con decreto del 08/04/2024, trattandosi di atto non impugnabile con lo strumento dell’art. 324 cod. proc. pen. 2. Avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame, IE ID, GO LL e NI TI, a mezzo dei comuni difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi. Il ricorso, datato 28 giugno 2024, è pervenuto presso la Corte di cassazione il 2 marzo 2026; al ricorso, inoltre, sebbene diretto chiaramente a censurare l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 08/04/2024, era allegata l’ordinanza di inammissibilità relativa alla richiesta di riesame avente ad oggetto il provvedimento del 02/05/2024 con la quale era stato corretto il numero della particella catastale dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo, sicchè è stata disposta l’acquisizione dell’ordinanza reiettiva della richiesta di riesame che non era stata allegata agli atti del fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione.
2.1. Con un primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensiva, avuto riguardo al fumus del reato e al sequestro di denaro. Sostiene la difesa che il poker sportivo, praticato da anni presso la Sala Prestige, nelle sue diverse varianti, era lecito e il Tribunale cautelare aveva travisato i fatti, dal momento che le ciotole colorate, all’interno delle quali erano state rinvenute le somme di denaro pari a euro 500,00 e ad euro 440,00, in realtà non si trovavano sui tavoli da gioco, ma sul banco d’ingresso, dove si trovava OM SG, che non era il croupier, ma l’arbitro chiamato a intervenire su questioni riguardanti le regole di gioco, e costituivano le somme versate dai giocatori per la partecipazione al gioco.
2.2. Con un secondo motivo, i ricorrenti denunciano, in punto di esigenze cautelari, la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen., per difetto di proporzionalità e del nesso di pertinenzialità tra il reato e gran parte dell’immobile sequestrato. Deduce la difesa che l’immobile sottoposto a sequestro era destinato allo svolgimento di svariate attività, di cui il gioco illegale di azzardo ivi asseritamente svolto avrebbe riguardato solo una minima porzione della struttura, limitata ad una singola sala, separata dal resto dell’immobile, dove si svolgeva attività di bar, tornei pienamente leciti di poker sportivo, attività lecita di raccolta scommesse, gioco lecito con slot machine (parte dei cui incassi erano destinati all’Erario a titolo di PREU), attività di CAF, attività di internet point, attività di scuola di poker, attività di scuola per croupier. Per cui ciò avrebbe imposto di limitare il sequestro preventivo ai soli tavoli e sale destinati allo svolgimento delle asserite attività illecite (punto banco e blackjack). 2 2.3. Con un terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 240, commi 2 e 3, cod. pen., per essere stato il sequestro preventivo disposto su un immobile di proprietà di un soggetto terzo estraneo al reato. Deduce la difesa che l’immobile in sequestro era di proprietà non della ASD Prestige Poker, che ne era l’affittuaria, bensì della Immobiliare Tavanella di RO UL e C. s.a.s., come poteva desumersi dal contratto di locazione prodotto, per cui essendo il proprietario soggetto in buona fede, che non aveva ricavato vantaggi e utilità dal reato, non poteva essere disposta la misura di sicurezza di cui all’art. 240, commi 2 e 3, cod. pen. e doveva ordinarsi l’immediata restituzione dell’intero immobile al legittimo proprietario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, [...], Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, [...], Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, [...], Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, [...]). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, [...], Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, [...]; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, [...]) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, [...]). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [...]). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 3 2. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, finalizzato a sostenere la insussistenza del fumus commissi delicti in ordine al sequestro di denaro, è manifestamente infondato. Argomenta la difesa diffusamente sulla liceità del poker sportivo, praticato da tempo all’interno del locale “Prestige Poker”, e sul travisamento dei fatti ad opera del Tribunale cautelare, sostenendo che le somme di denaro pari a euro 500,00 e ad euro 440,00, rinvenute all’interno di ciotole colorate, costituivano le somme versate dai giocatori per la partecipazione al gioco. Tuttavia, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, il Tribunale di Prato ha chiarito, in linea con quanto affermato nel provvedimento genetico del Giudice per le indagini preliminari, che il denaro rinvenuto nelle casseforti a muro, per un complessivo ammontare di euro 125.665,00, era frutto degli incassi in contanti delle giocate avvenute nelle sale, ed in particolare consisteva nelle somme di denaro scambiate in fiches dai giocatori poi risultati perdenti, incamerate inizialmente nella prima cassaforte piccola della sala, per poi essere trasferite nella cassaforte più grande (v. pagina 4 della ordinanza impugnata), sottolineando in particolare che la polizia giudiziaria aveva accertato, nella giornata del 15/03/2024, il pacifico svolgimento di giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) e del gioco del “poker sportivo” con modalità assai sospette, per la presenza del meccanismo del cd. “re- buy”, vale a dire della possibilità di acquistare nuove fiches in caso di perdita, come testimoniato dalla circolazione di denaro contante, nonché, attraverso le immagini di videosorveglianza del giorno precedente all’accertamento, dalla circostanza che più giocatori avevano scambiato del denaro contante con delle fiches e che il denaro era stato fatto confluire in una cassaforte di colore nero (v. pagina 5 dell’ordinanza), nonché - infine - dal rinvenimento del registro delle vincite dei giochi d’azzardo (“black jack” e “punto e banco”) e dalla constatazione della presenza dell’applicazione per la conta dei punti e delle vincite del gioco “punto e banco” nel tablet presente nell’ufficio cassa e nei tablet nella disponibilità dei croupier ai tavoli, così logicamente concludendo nel senso della pratica del gioco d’azzardo all’interno dei locali del “Prestige Poker”, in ragione del fatto che l’acquisto di fiches al tavolo con pagamenti in contanti rappresentasse una prassi ampiamente praticata ed anche condivisa con gli amministratori, tanto che le somme incamerate confluivano nelle casseforti. Del resto, il Tribunale richiama anche le logiche conclusioni del G.I.P., che aveva già rimarcato come il denaro rinvenuto nelle casseforti non potesse costituire lecito incasso delle attività svolte nel circolo, essendo stata prodotta la sola documentazione contabile relativa agli incassi del bar, da cui emergeva che i pagamenti in contanti, nei mesi di gennaio e febbraio 2024, erano limitati ad euro 7.694,47, somma non in grado di giustificare l’importo rinvenuto nelle casseforti, anche alla stregua di quanto accertato personalmente dai militari operanti e di quanto poi emerso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Emerge, pertanto, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, esente dalle denunciate censure e tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno 4 all’obbligo di esaustiva verifica del fumus commissi delicti con riferimento al sequestro di denaro, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase. 3. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di proporzionalità e del nesso di pertinenzialità con parte dell’immobile sottoposto a sequestro, è anch’esso manifestamente infondato. Diversamente da quanto dedotto in ricorso, vale a dire che l’immobile sottoposto a sequestro fosse destinato allo svolgimento di svariate e lecite attività (bar, tornei di poker sportivo, raccolta scommesse, slot machine, CAF, internet point, scuola di poker, scuola per croupier), il Tribunale di Prato ha affermato che, né dagli atti di indagine, né dalle allegazioni difensive, emergevano elementi tali da comprovare l’effettivo svolgimento di tali ulteriori servizi, richiamando specificamente le immagini di videosorveglianza e la planimetria da cui emergeva come, all’interno del locale, non fossero presenti tavoli da biliardo, né una postazione di assistenza fiscale ai contribuenti, sottolineando, inoltre, come, al contrario, le uniche attività in corso di svolgimento al momento delle operazioni da parte della polizia giudiziaria fossero quelle dei giochi d’azzardo, descrivendo quanto emerso e concludendo nel senso che la pratica del gioco d’azzardo - in particolare del “black jack” e del “punto e banco”, relativamente ai quali non è mai stata emessa alcuna disciplina intesa a regolamentarne la pratica - fosse tutt’altro che occasionale, costituendo uno dei principali servizi erogati alla clientela, e come anche le pratiche del poker sportivo fossero apparentemente incompatibili con il gioco lecito, in quanto concretamente non conformi alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari, che si pone in rapporto di reciproca complementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, [...], Rv. 205257), aveva peraltro sottolineato come, sebbene l’oggetto sociale della società sportiva dilettantistica “Prestige Poker”, priva di scopo di lucro, fosse costituito dallo sviluppo della disciplina sportiva del bridge e del biliardo dilettantistico, detti giochi in realtà non venivano svolti all’interno del locale, che presentava, invece, “una pluralità di oggetti e mobili – tavoli meccanizzati per la distribuzione automatica di carte, monitor di sorveglianza, stanza di ristoro per la somministrazione di bevande ecc. – strumentali in maniera esclusiva alla realizzazione del gioco d’azzardo”, rimarcando sostanzialmente trattarsi, sotto il profilo del sequestro preventivo impeditivo, “di immobile espressamente costituito per diventare la sede di una bisca clandestina e, dunque, come tale indispensabile per l’attuazione delle condotte illecite per le quali si procede”. Il Tribunale, infine, nel riprendere le affermazioni del G.I.P. alla pagina 5 della ordinanza impugnata, motiva non illogicamente sulla strumentalità dell’immobile nel suo complesso allo svolgimento della pratica del gioco d’azzardo, sottolineando come, anche 5 grazie ai servizi collaterali che esso offre ai soci, quali la somministrazione di bevande, risulta essere un punto di riferimento per un elevato numero di giocatori che abitualmente frequenta le sue sale. La ricostruzione dei giudici della cautela non è, pertanto, censurabile in questa sede, essendo il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura, sollecitando una diversa valutazione, senza evidenziare carenza o apparenza motivazionale, né tantomeno manifeste illogicità nella argomentazione che regge l’ordinanza impugnata. 4. Il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla illegittimità del sequestro preventivo a fini di confisca, perché eseguito su immobile di proprietà di un terzo, è inammissibile, dovendosi evidenziare come i ricorrenti abbiano agito, con il ricorso per cassazione, in proprio, non certo nell’interesse della Immobiliare Tavanella di RO UL e C. s.a.s., proprietaria dell’immobile in sequestro, per cui il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse giuridico a proporre il gravame. 5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6