Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21157
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Omessa motivazione in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensiva, avuto riguardo al fumus del reato e al sequestro di denaro

    Il Tribunale ha chiarito che il denaro sequestrato era frutto degli incassi delle giocate, consistendo in somme scambiate in fiches dai giocatori perdenti. La polizia giudiziaria ha accertato lo svolgimento di giochi d'azzardo con modalità sospette, la circolazione di denaro contante per acquisto di fiches e il rinvenimento di registri di vincite. La documentazione contabile del bar non giustificava l'importo rinvenuto nelle casseforti.

  • Rigettato
    Difetto di proporzionalità e del nesso di pertinenzialità tra il reato e gran parte dell’immobile sequestrato

    Il Tribunale ha affermato che dagli atti di indagine e dalle allegazioni difensive non emergevano elementi a comprova dell'effettivo svolgimento di tali ulteriori servizi. Le uniche attività in corso al momento delle operazioni erano giochi d'azzardo, e il poker sportivo non era conforme alle indicazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'immobile era strumentale alla realizzazione del gioco d'azzardo, essendo indispensabile per l'attuazione delle condotte illecite.

  • Inammissibile
    Sequestro preventivo disposto su immobile di proprietà di un terzo estraneo al reato

    Il ricorso è inammissibile poiché i ricorrenti hanno agito in proprio, non nell'interesse del proprietario dell'immobile, per cui manca loro l'interesse giuridico a proporre il gravame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21157
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21157
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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