Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice della cognizione quando lo stesso si trova a valutare un unico reato - che ritenga in concreto più grave - e che debba essere riunito ad altri reati, oggetto di sentenze passate in giudicato, e da lui reputati meno gravi, quantunque in astratto puniti con pene edittali più elevate, attesa l'applicabilità in questa ipotesi, per identità di "ratio", della disciplina prevista dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2014, n. 21769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21769 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 04/02/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 325
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 41416/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SO IL N. IL 01/08/1982;
avverso la sentenza n. 5949/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATOLA Gianluigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in riferimento alla ritenuta continuazione, e rideterminazione della pena;
rilevata la regolarità degli eventi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato - quanto all'affermazione di responsabilità - la sentenza emessa in data 3 luglio 2008 dal Tribunale partenopeo, che aveva dichiarato l'imputato DE SO IL colpevole della ricettazione di un'autovettura di provenienza furtiva (fatto accertato in Napoli il 28 novembre 2003), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza - in precedenza negata - del vincolo della continuazione con il reato separatamente giudicato dal locale Tribunale con sentenza emessa in data 29 novembre 2003, irrevocabile dal 16 gennaio 2004, rideterminando conseguentemente la pena.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione dell'art. 81 c.p.;
2 - mancanza della motivazione.
All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
A parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel riconoscere come reato più grave quello giudicando, e non quello separatamente giudicato, pur essendo il primo sanzionato con pena edittale inferiore.
Avrebbe, inoltre, trascurato "le argomentazioni addotte dalla difesa a sostegno dell'atto di appello, non motivando affatto in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche o comunque di riduzione della sanzione".
La seconda doglianza è generica e manifestamente infondata. Il ricorso per cassazione redatto con la tecnica del rinvio per relationem ad uno o più atti distinti è inammissibile, in quanto privo del requisito della specificità: l'atto di ricorso deve, infatti, essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa indicazione dei punti del provvedimento impugnato censurati, e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o mal risolte, e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 5, sentenza n. 116 del 19 gennaio 1995, CED Cass. n. 200661; Sez. 6, sentenza n. 21858 del 19 dicembre 2006, dep. 5 giugno 2007, CED Cass. n. 236689; Sez. 6, sentenza n. 43207 de 12 novembre 2010, CED Cass. n. 248823; Sez. 1, sentenza n. 32993 del 22 marzo 2013, CED Cass. n. 256996). Peraltro, la Corte di appello (f. 2 s.) ha espressamente indicato le ragioni del mancato accoglimento delle istanze di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione della pena, in sintesi valorizzando la proclività a delinquere dell'imputato, desunta dalla gravità della condotta e dalla sua elevata capacità a delinquere dimostrata dai precedenti penali.
Con questi rilievi il ricorrente non si confronta, limitandosi a riproporre pedissequamente doglianze (peraltro anche generiche, in difetto della congrua indicazione dell'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato) già non accolte.
La prima doglianza è infondata.
Questa Corte Suprema ha già ritenuto che, in tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto, per rapporto alla pena edittale comminata, del reato più grave, non è vincolante per il giudice della cognizione nell'ipotesi in cui egli si trovi a valutare un unico reato - che ritenga in concreto più grave - e che debba essere riunito dal vincolo della continuazione ad altri reati, oggetto di sentenze passate in giudicato, che il giudice procedente ritenga meno gravi quantunque in astratto puniti con pene edittali più elevate (Sez. 2, sentenza n. 41575 del 2006, CED Cass. n. 235384).
Nel caso di specie, la Corte di appello, da un lato, per effetto della ritenuta infondatezza delle doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio, era addivenuta ad una statuizione in punto di determinazione della pena congrua per il singolo reato giudicato nel procedimento, non più modificabile;
dall'altro, non poteva incidere sulla determinazione della pena ritenuta congrua per il diverso reato separatamente giudicato.
Di conseguenza, una volta riconosciuta la continuazione tra il reato giudicato nell'ambito del presente procedimento e quello separatamente giudicato, doveva necessariamente tener conto dei trattamenti sanzionatori in concreto ritenuti equi per i due reati, e ritenere più grave il reato relativamente al quale l'imputato aveva riportato la condanna a pena più elevata, prescindendo dal riferimento ai limiti edittali, con riferimento al caso di specie non più cogente, poiché, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p. (applicabile al caso di specie per evidente identità di ratio) "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave".
Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 4 febbraio 2014. Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014