Sentenza 3 giugno 2003
Massime • 1
Qualora il giudice penale debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista in relazione ad una pluralità di reati non solo non potrà contenere la durata della sanzione al di sotto dei minimi di legge previsti per ciascun addebito, ma dovrà altresì "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della sospensione della patente di guida. (Nella specie, in cui si procedeva per i reati di cui agli artt. 589 cod. pen., 186 e 187 cod. strad., erroneamente il giudice di merito aveva determinato la durata della sospensione della patente di guida "per mesi uno", dimenticando di "cumulare" i vari periodi di sospensione da applicare per ciascun reato e di considerare, comunque, che per il reato di cui all'art. 589 cod. pen. l' art. 222 cod. strad. prevede la durata della sospensione "da due mesi ad un anno").
Commentario • 1
- 1. Cassazione: legittimità del cumulo di sanzioni amministrative in tema di sospensione di patente di guidaC.G · https://www.studiocataldi.it/ · 23 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2003, n. 33691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33691 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1075
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 036791/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
1) AN AN nato a [...] [...];
avverso SENTENZA del 20/05/2003 GIP TRIBUNALE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento sul punto dell'impugnata sentenza.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 20/5/2003, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato nei confronti di AN IE le pene concordate fra le parti in ordine ai reati: a) artt. 81 c.p., 186 e 187 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti); b) art. 589 1^ e 2^ comma, c.p. (omicidio plurimo colposo commesso con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale); reati commessi il 20.10.2002. Con la stessa sentenza il GIP ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi uno. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza succitata in relazione alla durata della sospensione della patente di guida, prevedendo gli artt. 186 e 187 C.d.S. il minimo di giorni 15 per ciascuna violazione ed il delitto di omicidio colposo un periodo di sospensione compreso tra due mesi ed un anno. Il ricorrente ha sostenuto, quindi, che, nella specie, la sospensione della patente di guida sia stata disposta per un periodo inferiore ai minimi di legge, ricordando altresì che in conseguenza dell'incidente erano morte tre persone.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nella specie non è in questione l'adozione o meno delle sanzioni amministrative nel caso che venga emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), considerato che il GIP ha disposto la sospensione della patente di guida, condividendo quindi l'orientamento espresso dalle sentenze della sezioni unite di questa Corte 21/6/2000 n. 20 e 21/7/1998 n. 8488 e da innumerevoli sentenze successive di legittimità. Il ricorso ha invece per oggetto la violazione dei limiti legali previsti in relazione alle norme per le quali è stata emessa la sentenza ex art. 444 c.p.p. nei confronti del AN. Un primo profilo di illegalità si individua certamente nell'avere applicato il GIP la sospensione della patente di guida per mesi uno, là dove l'art. 222, 2 comma, C.d.S. prevede per il solo reato di omicidio colposo la sospensione "da due mesi ad un anno". Ma, è evidente che la sanzione amministrativa va applicata cumulativamente per le varie violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale e che contemplano tale sanzione, non essendo nè previsto da alcuna norma ne' ovviamente logico che essa si applichi solo per la più grave violazione.
Sul primo punto, si osserva che al cumulo delle sanzioni amministrative non possono applicarsi discipline tipicamente penalistiche, finalizzate o a limitare l'inflizione di pene eccessive (art. 81 c.p.) o ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personali (art. 307, comma 1 bis c.p.p. che individua la possibilità di applicare cumulativamente le misure cautelari previste dagli artt. 281, 282 e 283, dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, solo se si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a). Nessuna limitazione è invece prevista in caso di cumulo di sanzioni amministrative.
Sotto il profilo logico, diversamente opinando, risulterebbe una palese disparità di trattamento tra chi ha commesso (o comunque è stata applicata nei suoi confronti la pena su richiesta delle parti) un solo reato (ad es, omicidio colposo) e chi ha commesso, oltre all'omicidio colposo, altri reati, come nella specie, di guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, ed il giudice di rinvio, nel rivalutare l'entità della sanzione, eserciterà il suo potere discrezionale, secondo i principi che regolano la materia, ma non potrà contenere la sanzione oltre i minimi di legge previsti per ciascun addebito e dovrà "cumulare" i vari periodi previsti per ciascun reato, e così poi determinare definitivamente la durata della sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lucca.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004