Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2007, n. 35222
CASS
Sentenza 11 aprile 2007

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In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n.269 (conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha, peraltro, escluso la condonabilità in applicazione della L. reg. della Basilicata 12 novembre 2004, n. 18, più rigorosa di quella nazionale, in quanto esclude dalla sfera di applicabilità del condono edilizio anche gli abusi edilizi minori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2007, n. 35222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35222
    Data del deposito : 11 aprile 2007

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