Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n.269 (conv. con modd. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha, peraltro, escluso la condonabilità in applicazione della L. reg. della Basilicata 12 novembre 2004, n. 18, più rigorosa di quella nazionale, in quanto esclude dalla sfera di applicabilità del condono edilizio anche gli abusi edilizi minori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2007, n. 35222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35222 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/04/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1134
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 31867/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA PE, nato a [...] il [...];
2) RA AN, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 4.5.2006 dalla Corte d'appello di Potenza;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 4.5.2006 la corte d'appello di Potenza ha integralmente confermato quella resa il 5.7.2005 dal tribunale di Matera, sezione distaccata di Pisticci, che: - aveva dichiarato PE AN e AN LI colpevoli dei reati di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e al D.Lgs. n. 490 del 1999, art.163, in concorso formale, perché il primo quale legale rappresentante della "National Car s.a.s." e la seconda quale proprietaria del terreno adibito a esposizione di veicoli usati, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, avevano realizzato un manufatto con superficie di mq. 60 e con altezza interna utile di m. 2,70 (accertati in Policoro il 28.11.2002);
- per l'effetto aveva condannato gli imputati alla pena di quattro mesi di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda ciascuno, col beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione delle opere abusive e alla remissione in pristino del luogo entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza stessa.
La Corte territoriale, prendendo in considerazione i motivi di appello formulati dagli imputati, ha osservato quanto segue:
- il fatto che MA LI, nata a [...] il [...], fosse stata indicata nel decreto di citazione a giudizio e nella sentenza di primo grado come nata a [...] nella stessa data, non era motivo di nullità, essendo comunque certa l'identità fisica della persona. Comunque, si sarebbe trattato di nullità relativa, eccepita tardivamente e inoltre sanata ex art. 183 c.p.p., lett. b), avendo la LI esercitato il suo diritto di difesa;
- correttamente il primo giudice non aveva sospeso il processo ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32, una volta verificato che il manufatto era insuscettibile di sanatoria;
ne' poteva utilmente invocarsi in senso contrario il disposto della L. n. 47 del 1985, art. 39;
- il manufatto de qua aveva sicuramente carattere permanente e non precario;
- la corresponsabilità della LI era logicamente desumibile da una serie di indizi: essere non solo proprietaria del terreno, ma anche moglie del AN e socia accomandante della National Car s.a.s., amministrata dal marito, e come tale percettrice degli utili sociali;
- era legittimo e congruo il trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto nel termine stabilito.
2 - Il difensore degli imputati ha presentato due distinti ricorsi, deducendo in parte motivi comuni.
Per AN lamenta:
2.1 - violazione della L.R. Basilicata 28 dicembre 2005, n. 33, art.2, laddove i giudici di merito non hanno sospeso il processo penale in attesa della definizione della procedura amministrativa di condono edilizio;
2.2 - mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dello stesso imputato, non bastando al riguardo il fatto che il manufatto abusivo fosse utilizzato dalla ditta amministrata dal AN;
Per LI denuncia:
2.3 - nullità per violazione dell'art. 555 recte art. 552 c.p.p. perché il decreto di citazione a giudizio non conteneva le esatte generalità dell'imputata.
2.4 - mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità della medesima imputata, non potendo questa dedursi dal fatto che era proprietaria del terreno che aveva ceduto in comodato al National Car con atto del 11.4.2002;
Per entrambi gli imputati il difensore deduce:
2.5 - inosservanza della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), laddove i giudici di merito non hanno sospeso il processo penale in attesa della decisione sul condono edilizio. È infatti errata - secondo il difensore - l'argomentazione secondo cui nelle zone soggette a vincolo paesaggistico non sono applicabili della L. n. 47 del 1985, ne' l'art. 44 ne' l'art. 38, benché espressamente richiamati dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25 e 28, convertito nella L. n. 326 del 2003. In tali zone. - secondo il ricorrente - il legislatore non ha stabilito l'inammissibilità della sanatoria, ma l'ha solo subordinata alla compatibilità con gli strumenti urbanistici e al parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Aggiunge anche il ricorrente che la concessione in sanatoria ottenuta dal AN L. n. 47 del 1985, ex art. 13 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36) era illegittima laddove imponeva di "arretrare la parete perimetrale esterna", con conseguente riduzione della superficie e della volumetria del manufatto, perché l'istituto della sanatoria ha per oggetto, non le opere da eseguire, ma quelle già eseguite, con l'effetto di estinguere il reato, quando ricorra il requisito della ed. doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica;
2.6 - ancora violazione della legge penale nonché mancanza e manifesta illogicità di motivazione, giacché l'opera aveva natura precaria e perciò non necessitava di concessione edilizia, e sul punto la sentenza impugnata non ha motivatamente accertato che essa rispondeva a esigenze permanenti nel tempo;
2.7 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla possibilità di ridurre la pena inflitta in primo grado. Andava infatti applicata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, trattandosi di un reato determinato da motivi di lucro, in cui gli imputati avevano agito per conseguire un lucro di speciale tenuità e anche l'evento dannoso o pericoloso era di speciale tenuità;
2.8 - infine, inosservanza della legge penale in ordine alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto: si tratta infatti di una subordinazione incongrua, perché, avendo il AN attivato la procedura amministrativa del condono, si potrebbe arrivare alla demolizione di un opera legittimamente assentita dall'autorità amministrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Vanno anzitutto esaminate le doglianze relative alla mancata sospensione del processo in attesa della definizione della procedura attivata per ottenere il cd. terzo condono edilizio di cui al D.L. n.269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003 (v. nn.
2.1 e 2.5).
Le doglianze sono infondate, atteso che nell'area di cui trattasi è incontestata l'esistenza di vincolo paesaggistico imposto ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora D.Lgs. n. 42 del 2004). Infatti, in tema di abuso edilizio commesso in aree sottoposte a vincolo, la norma di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 27, lett. d), convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326,
secondo cui non sono comunque suscettibili di sanatoria edilizia le opere realizzate in aree vincolate quando non sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, va letta in coordinazione con la norma di cui al comma 26, lett. a), stesso articolo, secondo cui sono suscettibili di sanatoria edilizia solo gli interventi minimi realizzati nelle stesse aree vincolate, cioè gli interventi corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell'Allegato (rispettivamente di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).
Coordinando le due norme, risulta evidente che nelle ripetute aree vincolate:
a) non sono mai suscettibili di sanatoria gli abusi edilizi maggiori, consistenti in nuove costruzioni o in ristrutturazioni edilizie;
b) anche gli abusi edilizi minori, consistenti in interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria non sono suscettibili di sanatoria quando non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Sotto questo profilo, si deve concludere che nel caso di specie, trattandosi di una nuova costruzione, l'abuso realizzato dagli imputati non era "condonabile"; e per conseguenza non era consentita la sospensione del processo penale prevista dalla L. n. 47 del 1985, artt. 38 e 44, espressamente richiamati dal suddetto D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25.
Sotto altro profilo, la condonabilità e la sospensione processuale erano escluse anche in considerazione del carattere non residenziale della nuova costruzione di cui trattasi, la quale sembra pacificamente destinata a uso commerciale per le esigenze della "National Car s.a.s.", posto che secondo l'art. 32, citato comma 25 gli immobili a uso commerciale sono ammessi alla sanatoria edilizia solo se consistono in ampliamenti di edifici preesistenti. 3.1 - A maggior ragione la condonabilità dell'intervento, e quindi la sospensione del processo penale, andavano escluse in base alla L.R. Basilicata 12 novembre 2004, n. 18 che non è (e, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale nella soggetta materia, non poteva essere) più permissiva della normativa statale sopra esaminata.
Infatti, secondo l'art. 4, comma 1, lett. B, la legge regionale dichiara suscettibili di sanatoria edilizia gli interventi eseguiti su aree vincolate solo se consistono in ampliamenti o sopraelevazioni, in ristrutturazioni edilizie senza aumento di unità immobiliari, in restauri e risanamenti conservativi, in manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, in semplici mutamenti d'uso meramente funzionali (cioè senza opere materiali): quindi non sono condonabili gli interventi di nuova costruzione e le ristrutturazioni edilizie con aumento di unità immobiliari. Secondo l'art. 3, comma 1, lett. d), della stessa legge non sono suscettibili di sanatoria tutti i tipi di interventi realizzati in aree vincolate quando siano difformi dalla legislazione urbanistica e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici: quindi non sono condonabili neppure gli interventi minori sopra elencati, se difformi dalle prescrizioni urbanistiche. Dal coordinamento di queste due norme risulta evidente che, in tema di abusi edilizi compiuti nelle aree vincolate della regione Basilicata, le nuove costruzioni (e le ristrutturazioni edilizie con aumento delle unità immobiliari) non sono mai suscettibili di sanatoria, anche se non difformi dalle norme e dagli strumenti urbanistici.
L'immobile abusivo contestato agli imputati era per l'appunto una nuova costruzione.
3.2 - Quanto alla sanatoria ordinaria ottenuta dal AN ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 13 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art.36), è vero che questo istituto ha per oggetto le opere già
eseguite e non quelle da eseguire, sicché la sanatoria era irregolare laddove imponeva al richiedente di "arretrare la parete perimetrale esterna" con conseguente riduzione della superficie e della volumetria del manufatto.
Ma ciò significa soltanto che essa era in sostanza un permesso di costruire per un intervento edilizio futuro, e non configurava una vera sanatoria per l'intervento già realizzato, perché mancava il requisito della ed. doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento della domanda: requisito che è presupposto necessario per il rilascio della sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36) e per l'estinzione del reato urbanistico L. n. 47 del 1985, ex art. 22 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45).
Nel caso di specie, quindi, questa ed. sanatoria non ha e non poteva avere alcun effetto penale;
e la censura mossa al riguardo dal ricorrente è inammissibile per difetto di interesse. Si deve quindi concludere che non solo tutti gli argomenti di cui al motivo sub 2.5, ma anche il motivo sub 2.1 sono destituiti di fondamento giuridico.
4 - Non può neppure accogliersi la doglianza di cui al precedente n. 2.6, perché la sentenza impugnata ha escluso la natura precaria del manufatto (che avrebbe sottratto lo stesso alla necessità della concessione edilizia, oggi permesso di costruire) con una motivazione adeguata, che ha valorizzato le caratteristiche del fabbricato, suddiviso in stanze e poggiato su fondamenta in cemento armato, dalle quali ha legittimamente desunto il carattere permanente (o comunque non temporaneo) della sua destinazione.
5 - Così accertata la sussistenza oggettiva di entrambi i reati contestati, va ora esaminata la personale responsabilità degli imputati.
Sul punto, il giudizio di responsabilità dei giudici di merito è sorretto da una motivazione congrua e logica, come tale incensurabile in sede di legittimità.
Quanto al AN, i giudici hanno valorizzato non solo la circostanza che la società da lui amministrata utilizzasse in concreto l'immobile abusivo, ma anche il fatto, non meno sintomatico, che egli, quale legale rappresentante della stessa società, avesse sottoscritto e presentato la domanda di sanatoria relativa all'immobile stesso.
Quanto alla LI, la sua corresponsabilità è stata legittimamente affermata in base a una serie di indizi, gravi e concordanti: non solo che era proprietaria del terreno su cui è stato edificato l'immobile abusivo, ma anche che era moglie del AN ed era socia accomandante della società utilizzatrice dell'immobile stesso.
Relativamente alla stessa LI, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che l'errata indicazione del luogo di nascita (Gravina di Puglia, anziché Matera) sia nel decreto di citazione a giudizio che nella sentenza dì primo grado non costituisse motivo di nullità. Infatti, a norma dell'art. 552 c.p.p., comma 2, il decreto di citazione è nullo solo se l'imputato non è stato indicato in modo certo, mentre nel caso di specie nessun dubbio sussisteva sulla identità personale della LI, non solo perché generalizzata con la data di nascita esatta, ma anche perché individuata come proprietaria del terreno e come moglie del coimputato AN e socia accomandante della società amministrata da quest'ultimo (tanto che la stessa si è difesa nel merito).
In secondo luogo, quanto alla generalità indicate nella sentenza di primo grado, l'art. 546 c.p.p. (richiamato per il giudizio davanti al tribunale monocratico dall'art. 549 c.p.p.) non prevede espressamente come causa di nullità l'errata indicazione delle generalità dell'imputato o di altri elementi che valgono a identificarlo. Ne deriva che, una volta accertata la identità personale dell'imputato, che è presupposto essenziale per la validità del giudizio, l'erronea indicazione delle sue generalità va rettificata nelle forme previste dall'art. 130 c.p.p., come prevede espressamente l'art. 66 c.p.p., comma 3. La corte distrettuale, però, non ha proceduto alla rettifica, ma anzi ha ripetuto l'errore nella epigrafe della sentenza d'appello, dove AN LI continua a essere generalizzata come nata in [...], anziché in Matera.
Ai sensi del richiamato art. 130 c.p.p. è questo giudice a dover procedere alla rettifica, come giudice della impugnazione. In conclusione vanno disattese anche le censure sub 2.2, 2.3 e 2.4. 6 - Restano infine da esaminare i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio (nn.
2.7 e 2.8).
Quanto all'invocata attenuante della speciale tenuità del lucro ottenuto e del danno provocato, prevista dall'art. 62 c.p., n. 4, basta osservare che essa è applicabile solo per i delitti, e non per le contravvenzioni, quali sono entrambi i reati contestati. Quanto alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale alla demolizione del manufatto abusivo, la giurisprudenza di questa corte è ormai costante nel ritenerla legittima da quando sono intervenute al riguardo le sezioni unite con la sentenza n. 714 del 03-0 2-1997 cc. del 20-11-1996, Luongo c. Suraci, rv. 206659, secondo cui: "il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena infinta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile. (In motivazione, la S.C. ha ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato dalla norma). Contro questa conclusione non ha pregio sostenere la incongruità della demolizione a fronte di una prospettiva di sanatoria del manufatto abusivo, non foss'altro perché nel caso di specie - come già detto - il manufatto è per legge insuscettibile di sanatoria.
7 - Il ricorso va quindi respinto sotto ogni profilo.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione ordina correggersi la epigrafe della sentenza impugnata nel senso che in relazione alle generalità dell'imputata AN LI deve leggersi "nata a [...] il [...]"; rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007