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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2023, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; lette le conclusioni del difensore, avv. Roberto Di Loreto, per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del 21 gennaio 2021 del Tribunale di Chieti che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia l'imputato RO TT per il reato di cui agli artt. 81 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di cocaina, marijuana e hashish, commessa il 23 ottobre 2014). Penale Sent. Sez. 6 Num. 2179 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 04/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Estinzione del reato per prescrizione. Nelle more del procedimento in cassazione (ovvero il 23 aprile 2022) il reato si è estinto per prescrizione. 2.2. Violazione di legge (533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento ai contestati artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La prova del reato è lacunosa e inidonea ad acclarare la responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. In particolare, da subito l'imputato ha collaborato con gli inquirenti fornendo la sua versione dei fatti (destinazione di esigui quantitativi di droga ad uso personale saltuario e di gruppo), confermata da un teste e ribadita in tutto il corso del processo e non smentita da alcuna evidenza contraria. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte anche di replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorrente, quanto al punto della ritenuta responsabilità, reitera in questa sede questioni che risultano già affrontate e risolte dai giudici di merito nei due gradi di giudizio, con motivazione priva di vizi rilevanti in questa sede. E' stato infatti accertato, con "doppia conforme", come la versione dell'imputato risultasse da un lato estranea alla nozione di "consumo di gruppo" delineata dalla giurisprudenza di legittimità e dall'altro distonica rispetto alle circostanze risultanti dagli atti. Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin 2 dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258). Nella specie, il ricorrente aveva giustificato il possesso dello stupefacente con l'incarico venuto da ignoti conoscenti per acquistare con denaro dell'imputato (salvo poi ottenerne la restituzione) sostanze da consumare in serate da trascorre insieme. Quanto al teste AP, i Giudici di merito hanno rilevato che costui avesse soltanto confermato di aver fatto uso nel recente passato di hashish e saltuariamente di marijuana acquistate dal ricorrente in vista dell'uso comune. La destinazione dello stupefacente alla cessione verso terzi era invece desumibile dal possesso di tre bilancini e di ritagli di cellophane. 3. In considerazione della manifesta infondatezza del ricorso non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità; lette le conclusioni del difensore, avv. Roberto Di Loreto, per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza del 21 gennaio 2021 del Tribunale di Chieti che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia l'imputato RO TT per il reato di cui agli artt. 81 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di cocaina, marijuana e hashish, commessa il 23 ottobre 2014). Penale Sent. Sez. 6 Num. 2179 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 04/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Estinzione del reato per prescrizione. Nelle more del procedimento in cassazione (ovvero il 23 aprile 2022) il reato si è estinto per prescrizione. 2.2. Violazione di legge (533 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riferimento ai contestati artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La prova del reato è lacunosa e inidonea ad acclarare la responsabilità del ricorrente ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. In particolare, da subito l'imputato ha collaborato con gli inquirenti fornendo la sua versione dei fatti (destinazione di esigui quantitativi di droga ad uso personale saltuario e di gruppo), confermata da un teste e ribadita in tutto il corso del processo e non smentita da alcuna evidenza contraria. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte anche di replica alla requisitoria del Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorrente, quanto al punto della ritenuta responsabilità, reitera in questa sede questioni che risultano già affrontate e risolte dai giudici di merito nei due gradi di giudizio, con motivazione priva di vizi rilevanti in questa sede. E' stato infatti accertato, con "doppia conforme", come la versione dell'imputato risultasse da un lato estranea alla nozione di "consumo di gruppo" delineata dalla giurisprudenza di legittimità e dall'altro distonica rispetto alle circostanze risultanti dagli atti. Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin 2 dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013, Galluccio, Rv. 255258). Nella specie, il ricorrente aveva giustificato il possesso dello stupefacente con l'incarico venuto da ignoti conoscenti per acquistare con denaro dell'imputato (salvo poi ottenerne la restituzione) sostanze da consumare in serate da trascorre insieme. Quanto al teste AP, i Giudici di merito hanno rilevato che costui avesse soltanto confermato di aver fatto uso nel recente passato di hashish e saltuariamente di marijuana acquistate dal ricorrente in vista dell'uso comune. La destinazione dello stupefacente alla cessione verso terzi era invece desumibile dal possesso di tre bilancini e di ritagli di cellophane. 3. In considerazione della manifesta infondatezza del ricorso non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2022.