Sentenza 11 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, gli accertamenti richiesti dal giudice ai sensi dell'art. 96, commi secondo e terzo, d.P.R. 30.5.2002 n. 215, non debbono essere diretti ad accertare in astratto se, per la natura dei reati contestati, l'interessato sia stato o meno in grado di accumulare la ricchezza, ma debbono essere volte a verificare in concreto se, in base ai parametri indicati dalla legge e, in particolare, al tenore di vita dell'interessato, alle sue condizioni personali e familiari, alle attività economiche svolte, possa o meno ritenersi sussistente una situazione patrimoniale diversa da quella rappresentata all'atto della presentazione della richiesta e tale da superare le misure di reddito indicate dalla legge per l'ammissione al patrocinio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 8778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8778 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11/02/2004
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 780
3. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 04996/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'UN RA EP N. IL 06/04/1971;
avverso ORDINANZA del 02/10/2002 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cesqui Elisabetta che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2 ottobre 2002 il tribunale di Lecce, in sede di opposizione ex art. 6, comma 4, legge 217/90, rigettava la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da D'NI ES PP.
Rilevava il tribunale che il gip, essendo il D'NI imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., aveva chiesto ai sensi dell'art. 1, comma 9-ter della legge, informazioni in ordine alle fonti dalle quali l'imputato e la sua famiglia traevano i mezzi di sussistenza, non risultando alcun reddito legalmente dichiarato, e che la DNA aveva risposto che tali fonti dovevano individuarsi nelle estorsioni commesse dall'imputato; che, pur essendo stato nel giudizio abbreviato celebrato contro il D'NI, il reato derubricato in quello di associazione a delinquere semplice, tuttavia, la richiesta doveva essere rigettata in quanto sulla base delle informazioni già acquisite, che potevano essere utilizzate ai fini della decisione, doveva ritenersi che l'imputato ricavasse cospicue fonti di reddito dal frutto delle numerose illecite attività estorsive del sodalizio di cui faceva parte.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il D'NI, sostenendo che la DNA, nella sua informativa, aveva espresso soltanto delle congetture, mentre il tribunale avrebbe dovuto decidere sulla base dei parametri previsti obbligatoriamente dalla legge (tenore di vita del soggetto, condizioni personali e familiari, attività economiche svolte); che la valutazione del reddito deve essere attuale, per cui non avendo egli lavorato nel corso dell'anno per essere stato sempre detenuto, non aveva alcun reddito;
che il titolo del reato per il quale si procede non può considerarsi ostativa alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che i poteri di indagine di cui all'articolo in esame sono concessi al magistrato proprio per accertare, se le dichiarazioni dell'interessato corrispondano al suo "effettivo stato di abbienza".
3. I motivi di ricorso sono fondati.
Lo Stato al fine di rendere effettivo il principio costituzionale del diritto di difesa ha previsto che, nel processo penale, l'imputato e gli altri soggetti ai quali il diritto è riconosciuto, siano ammessi al patrocinio a spese sulla base dei dati comunicati dagli stessi interessati e che il giudice, ad eccezione delle ipotesi di cui ai commi 9-bis e 9-ter legge 217/90 (ora trasfusi nell'art. 96, comma 2 e 3, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 215), non possa compiere indagini di natura patrimoniale (salvo l'obbligo di trasmettere la copia dell'istanza dell'interessato e del decreto di ammissione al patrocinio alla intendenza di finanza competente per territorio che potrà attivare il procedimento di revoca (artt. 6, comma 3, e 10, comma 2, legge 217/90 - art. 98 e art. 112, comma 1, lett. d), d.p.r. 215/2002) e per rendere ancor più evidente la importanza di una immediata attuazione di tale fondamentale diritto costituzionale ha previsto che, perfino nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter, il giudice deve decidere sull'ammissione al patrocinio nei termini perentori previsti dalla legge, anche se non sono pervenute le informazioni richieste (art. 6, comma 1-bis, legge 217/90 - art. 96, comma 4, d.p.r. 215/2002).
Tanto precisato è evidente che ai fini in esame non interessa conoscere quali siano state le condizioni economiche dell'interessato prima del momento in cui è sorta la necessità della difesa, in quanto la anticipazione da parte dello Stato delle somme necessarie per garantire la difesa prescinde da qualsiasi valutazione di carattere etico.
Consegue che gli accertamenti richiesti dal giudice, nei casi in cui le indagini sono consentite, non debbono essere dirette ad accertare in astratto se per la natura dei reati contestati l'interessato sia stato o meno in grado di accumulare ricchezza, ma debbono essere volte a verificare in concreto se in base ai parametri indicati dalla legge del tenore di vita dell'interessato, delle sue condizioni personali e familiari, delle attività economiche svolte possa o meno ritenersi sussistente una situazione patrimoniale diversa da quella rappresentata dall'interessato all'atto della presentazione della richiesta e tale da superare le misure di reddito indicate dalla legge per l'ammissione al patrocinio.
Il fatto, pertanto, che il D'NI sia perseguito per una associazione a delinquere finalizzata al compimento di estorsioni costituisce soltanto il presupposto che consente al giudice di chiedere informazioni, ma non è di per sè sufficiente per rigettare la richiesta di ammissione, dovendo, come si è precisato, un tale provvedimento essere giustificato dalle condizioni economiche effettivamente accertate, che dimostrino, anche soltanto sulla base di concreti indizi, che l'interessato non si trova nelle condizioni richieste.
In tale senso, peraltro, già si espressa questa corte (cfr. Cass. 12 ottobre 1999, n. 3123, RV. 214978). È evidente, invece, che una volta acquisite le informazioni, la circostanza che sia mutato il titolo del reato non incide sulla loro utilizzabilità, in quanto il fine della legge è quello di assicurare la difesa ai non abbienti e, quindi, sono del tutto indifferenti, come si evince anche dal comma 9-bis della legge (ora 96, comma 2, d.p.r.), le modalità con le quali il giudice ha acquisito le informazioni, dovendo rigettare la richiesta quando "vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni economiche" previste dalla legge in base agli indicati parametri "del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche svolte".
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allo stesso tribunale per nuovo esame in base ai principi di diritto innanzi indicati.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004