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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 15070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15070 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
ZO ON CC SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento penale c/: - Salerno AL n. 27/10/1949 a Pantelleria avverso la sentenza del 08/03/2024 del TRIBUNALE di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. GI Cucchiara, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Marsala dell’8 marzo 2024 Salerno AL veniva assolto dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., “per non avere commesso il fatto” (art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ), con revoca del sequestro. Al medesimo era stata contestata l’arbitraria occupazione di un'area del demanio marittimo mediante un terrazzo esterno (m 3,50 × 3) recintato (h 1,10 m), antistante l’abitazione dell’imputato in Pantelleria (accertamento del 14 settembre 2021).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. In sintesi, contesta il PM che la realizzazione delle opere edilizie insistenti sul demanio marittimo fossero state realizzate dal padre dell’odierno imputato, Salerno GI, circa quarant’anni fa. Tale ricostruzione appare viziata in quanto muove da errati presupposti in diritto sulla corretta ricostruzione del reato de quo, oltre che da una erronea valutazione di taluni elementi di fatto. Partendo dal presupposto che i beni facenti parte del demanio sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle Penale Sent. Sez. 3 Num. 15070 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 03/03/2026 leggi che li riguardano (art. 823 cod. civ.), ne discende che il reato contestato, ossia l’abusiva occupazione di una porzione del demanio marittimo, ha natura permanente che si realizza con il perdurare dell’insistenza delle opere edilizie realizzate in modo abusivo o divenute abusive nel corso del tempo. Inoltre, l’autore del reato ex art. 1161 cod. nav. può essere indifferentemente sia chi abbia posto in essere l’attività edificatoria sul demanio pubblico sia che gli sia succeduto nel possesso per titolo derivativo o ereditario, come nel caso di specie. Nel caso in esame, rileva il pubblico ministero la sussistenza dell’elemento oggettivo, ossia il dolo specifico, richiesto dall’art. 1161 cod. nav., poiché, subentrato nel possesso, l’odierno imputato non ha manifestato alcuna volontà di dismettere o demolire l’opera abusiva, ma, al contrario, ha realizzato all’interno del terrazzino, di pertinenza del demanio marittimo, ulteriori opere edilizie minori, quali la realizzazione di un piano cottura e di un locale tecnico per l’allocazione di elettropompe, finalizzate alla prossima apertura di un locale commerciale, la cui insegna era già stata installata. Inoltre, si ritiene sussistente anche l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza di agire o proseguire nell’azione in violazione del disposto normativo. In particolare, l’imputato, a seguito della richiesta di presentare un titolo idoneo all’occupazione del demanio marittimo, non ha fornita alcuna valida concessione o autorizzazione, limitandosi a produrre solo un titolo rilasciato nel 1984 dalla Sopraintendenza, volta ad ottenere la sanatoria di alcuni ampliamenti del manufatto originario, ma non costitutivo del diritto di proprietà in capo al padre dell’imputato, dell’area demaniale circostante il manufatto di cui si richiedeva la sanatoria.
3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto di annullare con rinvio al Tribunale la sentenza impugnata. Per il PG, il ricorso (in detti termini convertito l’originario appello) del Procuratore della Repubblica è fondato. Costituisce ius receptum il principio a mente del quale la permanenza del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae fino a che essa perdura e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160). Sotto tale profilo, corretta risulta, allora, la valorizzata condotta a mente della quale l’imputato era in procinto di realizzare delle opere e alcuni manufatti che, di fatto, andavano a sovrapporsi all’opera costruita sul demanio a suo tempo autorizzata e non più sottoposta ad analogo titolo ampliativo, rendendo palese, non solo il protratto utilizzo, ma la stessa perdurante occupazione là dove l’opera viene parzialmente ampliata e omesso ogni ripristino dello stato dei luoghi. Il rilevato vizio della decisione impone, a causa dell’inappellabilità della stessa da parte del Procuratore della Repubblica, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Marsala che si atterrà al principio di diritto di cui sopra o a quello che la Corte meglio vorrà individuare.
4. In data 16 febbraio 2026, l’Avv. GI Cucchiara, nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dell’impugnazione del pubblico ministero, evidenziando che la condotta contestata nel capo di imputazione è l’occupazione del Demanio mediante la costruzione di un terrazzo esterno alla sua abitazione, mentre è emerso nel dibattimento che l’odierno imputato non è stato l’autore della costruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, è inammissibile.
2. Coglie nel segno, infatti, la deduzione difensiva svolta in sede di conclusioni scritte.
2.1. Ed invero, la contestazione mossa è stata cristallizzata nella imputazione elevata al Salerno e consistente nell'aver violato le richiamate norme del codice della navigazione perché “costruendo su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua abitazione” delle dimensioni meglio indicate in rubrica “delimitato da un recinto in muratura di altezza pari a 1,10 mt., occupava arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo”.
2.2. Orbene, l’impugnazione del pubblico ministero, pur corretta nel prendere atto che il Tribunale ipso iure aveva riconosciuto la ricaduta dell’area nel demanio marittimo (trattandosi di questione non contestata), non tiene tuttavia conto della contestazione mossa all’imputato, asserendo che l’imputato avrebbe confermato la propria volontà di proseguire l’illecito predisponendo opere minori (piano cottura, locale tecnico) e installando un insegna per aprire un esercizio, indici del dolo di permanere sine titulo.
2.3. Come, tuttavia, bene evidenziato dalla difesa, all'imputato era stato contestato di avere costruito su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua ubicazione. Nel corso dell'istruttoria era emerso che tale terrazzo non era stato realizzato dall'attuale imputato ma dal padre di quest'ultimo e suo dante causa. Tale imputazione non è stata mai modificata dal pubblico ministero nel corso dell’istruttoria dibattimentale donde, del tutto correttamente, il Tribunale, sulla base delle emergenze istruttorie, aveva assolto l'imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”, essendo emerso che l'imputato non aveva occupato il demanio marittimo mediante la costituzione della terrazza, unica condotta contestatagli.
2.4. Ciò che, dunque, rileva nel caso di specie è la circostanza che, nella odierna vicenda processuale, non è stata contestata l'occupazione del demanio marittimo mediante le altre opere indicate nell'impugnazione del pubblico ministero, ma solo mediante la realizzazione di quel terrazzo, sicché, nel pieno rispetto del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, il Tribunale ha pronunciato sentenza assolutoria essendo stato accertato che l'imputato non era l'autore della costruzione, essendo la stessa riferibile al padre.
3. Perdono, dunque, di spessore argomentativo le pur corrette considerazioni svolte dal pubblico ministero con riferimento alla configurabilità in astratto dell’illecito oggetto di contestazione (essendo pacifico che i beni del demanio necessario sono inalienabili e non formano oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti di legge (art. 823 c.c.) e che la giurisprudenza penale ribadisce che il bene giuridico tutelato dagli artt. 54 e 1161 cod. nav. è la fruizione collettiva del bene demaniale e che la nozione di “arbitraria occupazione” coincide con il mantenere un possesso esclusivo sine titulo che esclude o comprime l’uso pubblico (Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, Del Grosso, non mass.; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 – 01).
4. Analogamente è a dirsi a proposito delle considerazioni circa la natura giuridica dell’illecito contestato (essendosi più volte affermato che la contravvenzione di abusiva occupazione o di innovazioni su demanio ha natura permanente, che cessa solo con sgombero o rilascio della concessione e che l’accessione allo Stato delle opere illegittime incide sulla proprietà, non sull’uso e godimento (Sez. 3, n. 6915 del 12/12/2003, dep. 2004, P.m. in proc. RO ed altri, Rv. 227562 – 01; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 – 01), principio ribadito anche in pronunce più recenti (Sez. 3, n. 25984 del 02/07/2020, 3 Muscarà, Rv. 279901 – 02; Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, Del Grosso, non mass.), che definiscono “occupazione arbitraria” l’acquisire e mantenere il possesso esclusivo che impedisca o comprima l’uso collettivo, a prescindere da chi abbia iniziato la violazione.
5. La valorizzazione di quegli “indici sintomatici” della volontà dell’imputato di proseguire l’occupazione (predisposizione di piano cottura, locale tecnico per pompe, insegna per attività), diversamente, avrebbe potuto essere corretta ove tali condotte, come detto, fossero state oggetto di compiuta contestazione all’imputato (posto che, come è noto, la responsabilità ricade anche su chi perpetua l’occupazione iniziata da altri (c.d. successore di fatto), perché la fattispecie tutela l’uso collettivo e reprime l’uso esclusivo sine titulo indipendentemente dall’autore originario (v. ancora le già citate, sentenze n. 25984/2020 e n. 43101/2021). Ma, come anticipato, così non è stato, avendo il PM proposto impugnazione “a contestazione invariata”, residuando l’unica condotta contestata dell’aver realizzato quel terrazzo, in realtà riferibile al padre, donde il corretto approdo cui è pervenuto il tribunale.
6. Residua, certo, l’errore di diritto in cui incorre il Tribunale (ossia l’aver valorizzato il nulla osta della Soprintendenza del 02.02.1984 allegato all’istanza di sanatoria ediliziopaesaggistica ex L.R. 70/1981), atteso che nessun nulla osta o titolo edilizio/paesaggistico supplisce la concessione demaniale prevista dal codice della navigazione, posto che l’arbitrarietà sussiste quando l’uso esclusivo non sia legittimato da valido titolo concessorio, essendo irrilevante anche l’acquiescenza o la prassi delle amministrazioni (sul punto, si v., le già citate sentenze n. 25984/2020 e n. 43101/2021). Tuttavia, si tratta di un errore di diritto che non rileva sull’esito assolutorio del giudizio, fondato su una questione di fatto, ossia l’estraneità dell’imputato rispetto alla condotta contestata di aver abusivamente occupato lo spazio demaniale marittimo con un un’opera (terrazzo), riferibile al padre.
7. Il ricorso del pubblico ministero, così riqualificato l'originario atto di appello, dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. GI Cucchiara, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Marsala dell’8 marzo 2024 Salerno AL veniva assolto dal reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., “per non avere commesso il fatto” (art. 530, comma 2, cod. proc. pen. ), con revoca del sequestro. Al medesimo era stata contestata l’arbitraria occupazione di un'area del demanio marittimo mediante un terrazzo esterno (m 3,50 × 3) recintato (h 1,10 m), antistante l’abitazione dell’imputato in Pantelleria (accertamento del 14 settembre 2021).
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto atto di appello, riqualificato come ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.
2.1. In sintesi, contesta il PM che la realizzazione delle opere edilizie insistenti sul demanio marittimo fossero state realizzate dal padre dell’odierno imputato, Salerno GI, circa quarant’anni fa. Tale ricostruzione appare viziata in quanto muove da errati presupposti in diritto sulla corretta ricostruzione del reato de quo, oltre che da una erronea valutazione di taluni elementi di fatto. Partendo dal presupposto che i beni facenti parte del demanio sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle Penale Sent. Sez. 3 Num. 15070 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 03/03/2026 leggi che li riguardano (art. 823 cod. civ.), ne discende che il reato contestato, ossia l’abusiva occupazione di una porzione del demanio marittimo, ha natura permanente che si realizza con il perdurare dell’insistenza delle opere edilizie realizzate in modo abusivo o divenute abusive nel corso del tempo. Inoltre, l’autore del reato ex art. 1161 cod. nav. può essere indifferentemente sia chi abbia posto in essere l’attività edificatoria sul demanio pubblico sia che gli sia succeduto nel possesso per titolo derivativo o ereditario, come nel caso di specie. Nel caso in esame, rileva il pubblico ministero la sussistenza dell’elemento oggettivo, ossia il dolo specifico, richiesto dall’art. 1161 cod. nav., poiché, subentrato nel possesso, l’odierno imputato non ha manifestato alcuna volontà di dismettere o demolire l’opera abusiva, ma, al contrario, ha realizzato all’interno del terrazzino, di pertinenza del demanio marittimo, ulteriori opere edilizie minori, quali la realizzazione di un piano cottura e di un locale tecnico per l’allocazione di elettropompe, finalizzate alla prossima apertura di un locale commerciale, la cui insegna era già stata installata. Inoltre, si ritiene sussistente anche l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza di agire o proseguire nell’azione in violazione del disposto normativo. In particolare, l’imputato, a seguito della richiesta di presentare un titolo idoneo all’occupazione del demanio marittimo, non ha fornita alcuna valida concessione o autorizzazione, limitandosi a produrre solo un titolo rilasciato nel 1984 dalla Sopraintendenza, volta ad ottenere la sanatoria di alcuni ampliamenti del manufatto originario, ma non costitutivo del diritto di proprietà in capo al padre dell’imputato, dell’area demaniale circostante il manufatto di cui si richiedeva la sanatoria.
3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse a questo Ufficio le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte, che ha chiesto di annullare con rinvio al Tribunale la sentenza impugnata. Per il PG, il ricorso (in detti termini convertito l’originario appello) del Procuratore della Repubblica è fondato. Costituisce ius receptum il principio a mente del quale la permanenza del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale (artt. 54 e 1161 Cod. nav.) si protrae fino a che essa perdura e, pertanto, il termine di prescrizione non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160). Sotto tale profilo, corretta risulta, allora, la valorizzata condotta a mente della quale l’imputato era in procinto di realizzare delle opere e alcuni manufatti che, di fatto, andavano a sovrapporsi all’opera costruita sul demanio a suo tempo autorizzata e non più sottoposta ad analogo titolo ampliativo, rendendo palese, non solo il protratto utilizzo, ma la stessa perdurante occupazione là dove l’opera viene parzialmente ampliata e omesso ogni ripristino dello stato dei luoghi. Il rilevato vizio della decisione impone, a causa dell’inappellabilità della stessa da parte del Procuratore della Repubblica, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al Tribunale di Marsala che si atterrà al principio di diritto di cui sopra o a quello che la Corte meglio vorrà individuare.
4. In data 16 febbraio 2026, l’Avv. GI Cucchiara, nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto dell’impugnazione del pubblico ministero, evidenziando che la condotta contestata nel capo di imputazione è l’occupazione del Demanio mediante la costruzione di un terrazzo esterno alla sua abitazione, mentre è emerso nel dibattimento che l’odierno imputato non è stato l’autore della costruzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’atto di appello, riqualificato in ricorso per cassazione, è inammissibile.
2. Coglie nel segno, infatti, la deduzione difensiva svolta in sede di conclusioni scritte.
2.1. Ed invero, la contestazione mossa è stata cristallizzata nella imputazione elevata al Salerno e consistente nell'aver violato le richiamate norme del codice della navigazione perché “costruendo su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua abitazione” delle dimensioni meglio indicate in rubrica “delimitato da un recinto in muratura di altezza pari a 1,10 mt., occupava arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo”.
2.2. Orbene, l’impugnazione del pubblico ministero, pur corretta nel prendere atto che il Tribunale ipso iure aveva riconosciuto la ricaduta dell’area nel demanio marittimo (trattandosi di questione non contestata), non tiene tuttavia conto della contestazione mossa all’imputato, asserendo che l’imputato avrebbe confermato la propria volontà di proseguire l’illecito predisponendo opere minori (piano cottura, locale tecnico) e installando un insegna per aprire un esercizio, indici del dolo di permanere sine titulo.
2.3. Come, tuttavia, bene evidenziato dalla difesa, all'imputato era stato contestato di avere costruito su area demaniale marittima un terrazzo esterno alla sua ubicazione. Nel corso dell'istruttoria era emerso che tale terrazzo non era stato realizzato dall'attuale imputato ma dal padre di quest'ultimo e suo dante causa. Tale imputazione non è stata mai modificata dal pubblico ministero nel corso dell’istruttoria dibattimentale donde, del tutto correttamente, il Tribunale, sulla base delle emergenze istruttorie, aveva assolto l'imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”, essendo emerso che l'imputato non aveva occupato il demanio marittimo mediante la costituzione della terrazza, unica condotta contestatagli.
2.4. Ciò che, dunque, rileva nel caso di specie è la circostanza che, nella odierna vicenda processuale, non è stata contestata l'occupazione del demanio marittimo mediante le altre opere indicate nell'impugnazione del pubblico ministero, ma solo mediante la realizzazione di quel terrazzo, sicché, nel pieno rispetto del principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, il Tribunale ha pronunciato sentenza assolutoria essendo stato accertato che l'imputato non era l'autore della costruzione, essendo la stessa riferibile al padre.
3. Perdono, dunque, di spessore argomentativo le pur corrette considerazioni svolte dal pubblico ministero con riferimento alla configurabilità in astratto dell’illecito oggetto di contestazione (essendo pacifico che i beni del demanio necessario sono inalienabili e non formano oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti di legge (art. 823 c.c.) e che la giurisprudenza penale ribadisce che il bene giuridico tutelato dagli artt. 54 e 1161 cod. nav. è la fruizione collettiva del bene demaniale e che la nozione di “arbitraria occupazione” coincide con il mantenere un possesso esclusivo sine titulo che esclude o comprime l’uso pubblico (Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, Del Grosso, non mass.; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 – 01).
4. Analogamente è a dirsi a proposito delle considerazioni circa la natura giuridica dell’illecito contestato (essendosi più volte affermato che la contravvenzione di abusiva occupazione o di innovazioni su demanio ha natura permanente, che cessa solo con sgombero o rilascio della concessione e che l’accessione allo Stato delle opere illegittime incide sulla proprietà, non sull’uso e godimento (Sez. 3, n. 6915 del 12/12/2003, dep. 2004, P.m. in proc. RO ed altri, Rv. 227562 – 01; Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Rv. 275837 – 01), principio ribadito anche in pronunce più recenti (Sez. 3, n. 25984 del 02/07/2020, 3 Muscarà, Rv. 279901 – 02; Sez. 3, n. 43101 del 14/07/2021, Del Grosso, non mass.), che definiscono “occupazione arbitraria” l’acquisire e mantenere il possesso esclusivo che impedisca o comprima l’uso collettivo, a prescindere da chi abbia iniziato la violazione.
5. La valorizzazione di quegli “indici sintomatici” della volontà dell’imputato di proseguire l’occupazione (predisposizione di piano cottura, locale tecnico per pompe, insegna per attività), diversamente, avrebbe potuto essere corretta ove tali condotte, come detto, fossero state oggetto di compiuta contestazione all’imputato (posto che, come è noto, la responsabilità ricade anche su chi perpetua l’occupazione iniziata da altri (c.d. successore di fatto), perché la fattispecie tutela l’uso collettivo e reprime l’uso esclusivo sine titulo indipendentemente dall’autore originario (v. ancora le già citate, sentenze n. 25984/2020 e n. 43101/2021). Ma, come anticipato, così non è stato, avendo il PM proposto impugnazione “a contestazione invariata”, residuando l’unica condotta contestata dell’aver realizzato quel terrazzo, in realtà riferibile al padre, donde il corretto approdo cui è pervenuto il tribunale.
6. Residua, certo, l’errore di diritto in cui incorre il Tribunale (ossia l’aver valorizzato il nulla osta della Soprintendenza del 02.02.1984 allegato all’istanza di sanatoria ediliziopaesaggistica ex L.R. 70/1981), atteso che nessun nulla osta o titolo edilizio/paesaggistico supplisce la concessione demaniale prevista dal codice della navigazione, posto che l’arbitrarietà sussiste quando l’uso esclusivo non sia legittimato da valido titolo concessorio, essendo irrilevante anche l’acquiescenza o la prassi delle amministrazioni (sul punto, si v., le già citate sentenze n. 25984/2020 e n. 43101/2021). Tuttavia, si tratta di un errore di diritto che non rileva sull’esito assolutorio del giudizio, fondato su una questione di fatto, ossia l’estraneità dell’imputato rispetto alla condotta contestata di aver abusivamente occupato lo spazio demaniale marittimo con un un’opera (terrazzo), riferibile al padre.
7. Il ricorso del pubblico ministero, così riqualificato l'originario atto di appello, dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4