Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante della provocazione non può essere riconosciuta in favore di chi abbia a sua volta provocato con il proprio pregresso comportamento la reazione della persona offesa del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2010, n. 7573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7573 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto ? Presidente - del 26/01/2010
Dott. GENTILE Domenico ? Consigliere - SENTENZA
Dott. NUZZO Laurenza ? Consigliere - N. 356
Dott. GALLO Domenico ? Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio ? rel. Consigliere - N. 36557/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN LA;
avverso la sentenza 9.6.08 della Corte d?Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l?annullamento limitatamente alla quantificazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 9.6.08 la Corte d?Appello di Catanzaro confermava la condanna emessa il 14.12.07 dal GUP del Tribunale di NZ nei confronti di IN LA per i reati di lesioni personali gravi e pluriaggravate, detenzione e porto aggravato di una pistola nonche? ricettazione della stessa (in quanto di provenienza furtiva). L?IN ricorreva personalmente contro detta sentenza, di cui chiedeva l?annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) erroneamente ed immotivatamente la Corte territoriale, dando credito alla narrazione della sola parte offesa, aveva riconosciuto l?aggravante dei futili motivi ex art. 61 c.p., n. 1 e, nel contempo, aveva negato l?attenuante della provocazione, che si sarebbe invece dovuta ravvisare accogliendo la versione difensiva dell?imputato, ancor piu? perche? quest?ultima era avvalorata dalle lesioni che gli erano state riscontrate presso il servizio sanitario della Casa Circondariale di NZ (ove era stato portato dopo l?arresto, avvenuto nell?immediatezza dei fatti);
b) ancora erroneamente la gravata pronuncia aveva omesso di dichiarare l?avvenuta prescrizione del delitto di ricettazione della pistola nonostante che, visto il precario equilibrio psichico (risultante da una consulenza psichiatrica) di OR RI, proprietaria che aveva denunciato il furto dell?arma, fosse presumibile che davvero ella la avesse gettata via, il che avrebbe corroborato le dichiarazioni dell?IN, che aveva sempre sostenuto di aver trovato l?arma in un cassonetto della spazzatura;
comunque, incerto essendo il momento in cui tale pistola era uscita dalla sfera di disponibilita? dell?originaria proprietaria, doveva ritenersi che il furto della pistola fosse stato consumato nell?anno 1979, allorquando la OR aveva denunciato il possesso dell?arma, con conseguente prescrizione del delitto di ricettazione;
c) mancato riconoscimento dell?attenuante del fatto di lieve entita?
di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, nonostante la sostanziale incensuratezza dell?imputato ed il fatto che l?arma, avente scarsissima offensivita?, non era stata portata in luogo gremito di persone (come invece affermato dai giudici del merito);
d) infine, erroneamente era stata ritenuta la recidiva specifica reiterata sulla base d?un precedente penale costituito da un decreto penale di condanna illegittimamente divenuto esecutivo nonostante il vizio di notifica dello stesso al difensore dell?IN, ragion per cui questi aveva promosso incidente di esecuzione. Con motivi aggiunti l?IN depositava copia della sentenza con cui la prima Sez. di questa Suprema Corte aveva annullato senza rinvio l?ordinanza con cui il giudice dell?esecuzione aveva rigettato l?incidente promosso dall?IN medesimo e, per l?effetto, aveva revocato l?esecutivita? del decreto penale, il che faceva venire meno la contestata recidiva.
1 - Il motivo di doglianza che precede sub a) e? infondato: a tal fine basti ricordare l?antico e costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la deposizione della parte offesa puo?
anche da sola, previo vaglio scrupoloso, fondare una condanna;
nella fattispecie i giudici del merito hanno congruamente motivato l?attendibilita? della parte offesa (IO EG RI) nel descrivere i momenti che avevano preceduto l?aggressione: il IO, intento al servizio d?ordine in occasione d?uno spettacolo all?aperto che si teneva a NZ la sera del 28.8.07, si era rifiutato di far passare senza biglietto l?odierno ricorrente;
le sue rimostranze erano sfociate in una colluttazione fra i due, all?esito della quale l?IN si era dapprima allontanato, per poi fare ritorno sul luogo ed esplodere contro il IO quattro o cinque colpi di pistola, cagionandogli gravi e multiple ferite agli arti inferiori. L?impugnata sentenza non si e? limitata - contrariamente a quanto sostenuto dall?odierno ricorrente - ad un acritico accoglimento del narrato del IO, ma ne ha valutato precisione e linearita?, il tutto conformemente a quanto riportato nel verbale d?arresto, eseguito nell?immediatezza dell?aggressione. Ha altresi? escluso rilevanza alle escoriazioni refertate all?IN in quanto compatibili con la deposizione della parte offesa (che aveva riferito che i due si erano azzuffati prima che l?odierno ricorrente tornasse in loco, armato di pistola).
Ogni ulteriore considerazione svolta a riguardo in ricorso - ove si insiste nel dire che l?IN non voleva entrare senza biglietto, ma semplicemente attraversare la vicina villa comunale per fare una passeggiata e, poi, tornare a casa - attiene a mere questioni di merito e, in quanto tale, risulta preclusa in sede di legittimita? vista l?adeguatezza della motivazione dell?impugnata sentenza, immune da vizi logico-giuridici.
Per lo stesso motivo non merita censura il riconoscimento dell?aggravante dell?art. 61 c.p., n. 1 e la contestuale esclusione dell?attenuante dell?art. 62 c.p., n. 2, in quanto fondati su una ricostruzione dell?accaduto rettamente motivata. Inoltre, come correttamente evidenziato dai giudici del gravame, deve ribadirsi che la circostanza attenuante della provocazione non e?
applicabile in favore dell?autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della persona offesa, cui l?agente ha reagito, sia stato causato, a sua volta, da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente: in tale evenienza quest?ultimo si presenta come l?originario provocatore ed il comportamento della persona offesa non riveste il carattere del fatto ingiusto (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 7585 dell?8.6.83, dep. 28.9.83, rv. 160283; Cass. Sez. 1^ n. 9305 del 9.5.85, dep. 19.10.85, rv. 170744;
Cass. Sez. 1^ n. 1775 del 13.11.86, dep. 17.2.87, rv. 175127). A cio? si aggiunga che la giurisprudenza di questa Corte Suprema e?
del pari costante nello statuire l?incompatibilita? dell?aggravante dei futili motivi con l?attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d?animo contrastanti, dei quali l?uno esclude di per se? l?ingiustizia dell?azione dell?antagonista (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1^ n. 24683 del 22.5.08, dep. 18.6.08, rv. 240906 e numerosissime altre).
2 - Del pari da disattendere e? il motivo che precede sub b), vuoi perche? estraneo al perimetro di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p. in quanto sostanzialmente sollecita una inammissibile terza lettura delle risultanze processuali in ordine alla provenienza della pistola oggetto di ricettazione (anche in proposito la gravata pronuncia ha reso motivazione immune da vizi logico-giuridici), vuoi perche? lo stesso IN (come si legge nell?impugnata sentenza) aveva dichiarato di essere entrato in possesso dell?arma nel 2007 (vale a dire nello stesso anno della denuncia di furto della pistola), vuoi - infine - perche? l?ipotetica prescrizione del reato presupposto non comporta di per se? anche quella della ricettazione.
3 - Il motivo di doglianza che precede sub c) trascura l?insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell?attenuante della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, il giudice deve fare riferimento prima alle componenti oggettive e soggettive del fatto diverse dalla valutazione della quantita? e qualita? delle armi, apprezzamento - quest?ultimo - da compiere soltanto successivamente, quando cioe? il primo giudizio abbia avuto esito favorevole per l?imputato. In particolare, deve farsi riferimento all?uso che si sia fatto dell?arma esplodendo colpi all?indirizzo della persona offesa disarmata (come avvenuto nel caso di specie).
Inoltre l?impugnata sentenza ha congruamente motivato anche in ordine al fatto che l?uso dell?arma era avvenuto in prossimita? d?un luogo gremito di persone accorse ad assistere allo spettacolo all?aperto e, viste le ferite gravi arrecate alla parte offesa, doveva ritenersi non trascurabile l?offensivita? della pistola.
Ogni differente argomentazione in proposito svolta in ricorso mira unicamente a sollecitare un nuovo apprezzamento in punto di fatto, estraneo ai poteri di questa Suprema Corte.
4 - Va invece accolto il motivo che precede sub d), giacche?
effettivamente il riconoscimento della recidiva e? avvenuto in base alle risultanze di quello che era il certificato penale dell?IN che, all?epoca della decisione impugnata, recava l?indicazione della condanna definitiva per il reato p. e p. ex art.336 c.p., in forza di decreto penale la cui esecutivita? e? poi venuta meno in forza della sentenza n. 15166/09 successivamente emessa proprio da questa S.C., prima Sez. penale.
Per l?effetto, la gravata pronuncia deve annoiarsi limitatamente alla quantificazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che dovra? provvedere solo alla sua rideterminazione.
Ex art. 624 c.p.p., comma 1, si dichiara passata in giudicato la sentenza impugnata in riferimento al giudizio di penale responsabilita? dell?IN.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010