Sentenza 7 dicembre 1998
Massime • 1
Alla luce della disciplina del nuovo codice di procedura penale, la polizia giudiziaria, una volta intervenuto il Pubblico Ministero, deve compiere non solo gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi. Ne consegue che, ove il P.M., pur avendo ricevuto la "notitia criminis", non abbia impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione l'art. 348, comma primo, cod. proc. pen., secondo il quale la polizia giudiziaria, senza necessità di specifica delega e agendo, quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. (Fattispecie in cui la P.G. ha provveduto ad acquisire valutazioni circa una supposta contraffazione di marchi, servendosi all'uopo di persone esperte nel settore. La S.C. in applicazione del principio di cui in massima ha, tra l'altro, escluso l'illegittimità del decreto di sequestro preventivo, disposto dal P.M. anche sulla base dell'operato della P.G.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/1998, n. 6712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6712 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 7.12.1998
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Calbi " N.6712
3. " Pierfrancesco Marini " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N.35573/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TO EL, dom.ta in Rimini c/o studio del difensore in Rimini, via Circonvallazione occidentale n. 8;
avverso ordinanza in sede di riesame emessa dal Tribunale di Rimini in data 16.7.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per accoglimento del ricorso udito il difensore Avv. Alessandro Francesco Ritullo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
In data 3.6.1998, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Rimini convalidava il sequestro operato dalla Polizia Municipale della stessa città in ordine a numerosi capi di abbigliamento rinvenuti il 30.5.98 in locali degli esercizi commerciali "Galluzzi Boutique" e "Stefan Stok", e ritenuti contraffatti nei marchi originali.
L'istanza di riesame presentata da TO EL, legale rappresentante della società "Stefan Stok", conduceva peraltro all'annullamento del decreto di convalida da parte del Tribunale di Rimini in data 18.6.98, sul rilievo che il giudizio di contraffazione dei capi non risultava sostenuto da alcun concreto elemento, insufficienti sul punto i generici apprezzamenti soggettivi trascritti nel provvedimento impugnato.
Il successivo 24.6.98, il Procuratore della Repubblica faceva notificare all'interessata un decreto di sequestro preventivo di urgenza dei capi di abbigliamento, motivato dalla circostanza "nuova" che nelle more la Polizia Giudiziaria aveva acquisito da persone esperte del ramo convincente giudizio di non genuinità dei capi medesimi.
Le istanze di convalida del sequestro e di emissione di autonomo decreto di sequestro preventivo, opposte dalla TO, venivano entrambe rigettate dal GIP della Pretura di Rimini con ordinanza 1.7.98, ritenendosi la richiamata attività valutativa svolta in assenza di ogni contraddittorio.
In data 4.7.98 il Procuratore della Repubblica emetteva nuovo decreto di sequestro, ritenuto necessario per l'espletamento dello incidente probatorio nonché relativo a corpo del reato;
tale decreto era fatto oggetto di nuova istanza di riesame che il Tribunale di Rimini rigettava con proprio provvedimento datato 16.7.1998, ravvisando la necessità di mantenere il sequestro ai fini del già richiesto incidente probatorio ed in presenza del necessario fumus di reato. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la TO deducendo:
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità in relazione agli artt.178 lett.B) e C) e 191 C.P.P.;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.253 C.P.P. e 474 C.P.;
sotto il primo profilo, invero, assumendosi che il Tribunale del riesame ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro fondato su acquisizioni valutative illegittime della P.G., nello intervento della stessa individuandosi ipotesi di ricognizione reale ovvero di accertamento urgente operate senza darne partecipazione al difensore dell'indagato; sotto il secondo profilo si assume che la valutazione raccolta dalla P.G., equiparabile a perizia e, per vero, non preceduta da affidamento dello incarico e da atto di nomina dei periti, sarebbe avvenuta in violazione dei sigilli e, pertanto, illegittima al punto da estendere l'effetto invalidante al decreto di sequestro.
All'odierna udienza, il P.M. ha concluso per la pronuncia di annullamento con rinvio ed il difensore della ricorrente ha concluso negli identici termini.
Il ricorso non può ritenersi fondato.
Deve anzitutto osservarsi che il decreto 4.7.98, motivato dalla necessità di espletamento dell'incidente probatorio e da quella di assicurare il corpo del reato, ha fatto seguito ad iniziativa della Polizia Giudiziaria perfettamente consentita anche in assenza di delega del Pubblico Ministero, noto essendo che nella disciplina prevista dal codice di procedura penale non esiste un assoluto divieto per essa Polizia Giudiziaria di procedere ad atti di iniziativa successivamente alla trasmissione della notizia di reato al pubblico ministero, ma soltanto un divieto di compiere atti in contrasto con le di lui direttive;
dopo l'intervento del Pubblico Ministero, la polizia Giudiziaria deve non solo compiere gli atti ad essa specificamente delegati, ma anche tutte le altre attività di indagine ritenute necessarie nell'ambito delle direttive impartite, sia per accertare i reati, sia perché richieste da elementi successivamente emersi;
onde è che, ove il Pubblico Ministero, pure avendo ricevuta la notitia criminis, non abbia impartito specifiche direttive, trova esclusiva applicazione il disposto dell'art.348 co. 1 C.P.P. secondo il quale la Polizia Giudiziaria, senza necessità di specifica delega ed agendo quindi di sua iniziativa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole (Cass.Sez.VI. 26.1.1993 n.4603).
Nella specie, è appunto avvenuto che la Polizia Giudiziaria di propria iniziativa, ma non certo in contrasto con le direttive del P.M. (cui già era stata resa informativa del reato e che poi ha fatto proprio l'operato della P.G. ponendolo a fondamento del nuovo decreto di sequestro), ha acquisito valutazioni circa la supposta contraffazione dei marchi servendosi all'uopo di persone esperte nel settore, come le è consentito dal cpv dell'art.348 C.P.P. nell'ambito dell'assunzione di nuove fonti di prova. Tanto osservato, deve ritenersi quindi infondato il motivo di ricorso che fa discendere giudizio di illegittimità del decreto dalla mancata partecipazione al difensore dell'indagato dell'attività valutativa di genuinità della merce colpita dal provvedimento. Ed invero, ricondotta correttamente l'attività della P.G. nell'ambito dei poteri di cui al cpv dell'art.348 C.P.P., e rilevato che detto disposto non prevede come formalità necessaria la nomina degli esperti, ne' l'attività in parola è equiparabile a perizia del P.M., deve escludersi che essa siasi tradotta in una ricognizione reale ex art.215 C.P.P., in ragione della totale diversità dello strumento di indagine adottato, sicuramente non diretto a ricercare ed acquisire la conferma di un dato conoscitivo mediante esami comparativi, ovvero che in essa possa ravvisarsi l'ipotesi del l'accertamento urgente ex art.354 C.P.P., assenti la motivazione data dall'urgenza e la funzione conservativa propria dell'atto, in relazione al quale, come erroneamente qualificato, deve comunque ricordarsi che ai sensi dell'art.356 C.P.P. il difensore ha facoltà di assistere agli atti previsti negli artt.352 e 354 ma non anche il diritto di essere previamente avvisato del loro compimento (Cass.Sez.I 18.7.95 n. 7998). Non sussiste pertanto la denunciata violazione dell'art.178 lett. c) C.P.P., ed il decreto che ha fatto propria la valutazione degli esperti resta su questo punto intangibile.
È del pari infondato il motivo che trae la "illegittimità" del decreto dal fondarsi il medesimo su asserita violazione dei sigilli operata dalla P.G., con richiamo all'art.261 C.P.P.. Detto richiamo - peraltro non confortato dalla certezza che i sigilli siano stati effettivamente rimossi, poi che non viene indicato in che data essi sarebbero stati apposti per ordine dell'Autorità Giudiziaria (ben potendo l'apposizione, senza sanzioni di nullità, non avvenire immediatamente dopo l'apprensione del corpo del reato), e del resto non individuabile una effettiva nullità attinente all'imputato, per quanto sopra detto, ma neppure il Pubblico Ministero (che ha fatto propria l'indagine della Polizia Giudiziaria) - non conferisce effetto di invalidità al provvedimento di sequestro consequenzialmente disposto dal Pubblico Ministero;
detta misura, infatti, è stata adottata dal Pubblico ministero sia ai fini probatorii, già formulata richiesta di incidente probatorio, sia al fine di assicurare il corpo del reato, e non vi è dubbio che, arricchita la originaria notitia criminis del dato confermativo del sospetto di contraffazione dei marchi, comunque acquisito, il sequestro fosse non solo legittimo ma anche dovuto.
Così come è stato ritenuto che, mentre in linea generale il sequestro eseguito in forza di perquisizione illegittima non è utilizzabile come prova del processo, tale conclusione vada viceversa esclusa allorché ricorra l'ipotesi di cui all'art.253 co 1 C.P.P, giacché il sequestro del corpo di reato o di cose pertinenti al reato, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti (Cass.Sez.Un. 27.3.1996, Sala) - e, dunque, escluso fra i due provvedimenti un nesso eziologico di causa ad effetto, in presenza dei presupposti del sequestro penale, non siano ostative alla sequestrabilità dei beni le particolari modalità con le quali i beni sono stati reperiti (Cass.Sez. 27.12.95, Melillo) - così nella specie deve riconoscersi che le modalità "valutative" che hanno permesso di qualificare con maggiore sicurezza determinati capi di abbigliamento come corpo di reato per essere il prodotto della contraffazione dei marchi, non potevano impedire al P.M., cui veniva prospettato un fumus sufficiente a giustificare il sequestro, la concreta adozione del provvedimento, quale atto dovuto.
Appare evidente, d'altra parte, che laddove il ricorrente censura di inutilizzabilità le acquisizioni poste a fondamento del contestato decreto di sequestro, egli finisce con il riferire la rilevanza del denunziato "vizio" alla sola e più propria fase dibattimentale nella quale il giudizio di contraffazione del marchio potrà eventualmente meritare nuova verifica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con carico al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in udienza in Camera di Consiglio, il 7 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999