Sentenza 9 febbraio 1998
Massime • 1
Pur prescindendo la figura dell'innovato art. 323 cod. pen. dalle patologie dell'atto amministrativo e rimanendo la condotta integrata dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto procurato nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di regolamento, la condotta da prendere in considerazione deve inerire all'esercizio del potere attribuito dalla normativa di base dell'ufficio di cui fa parte il pubblico ufficiale. E, trattandosi di funzione, cioè di potere attribuito in vista di uno scopo pubblico, che del potere medesimo costituisce la causa intrinseca di legalità, si ha violazione di legge non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti richiesti, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine il potere, caratterizzato, a differenza dell'autonomia negoziale, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale. Pertanto il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge, e quindi per uno scopo personale od egoistico, e comunque estraneo alla pubblica amministrazione, si pone fuori dallo schema di legalità e rappresenta nella sua oggettività offesa dell'interesse tutelato. (Fattispecie relativa all'invio da parte di un assessore comunale di una missiva indirizzata al Sindaco ed alla giunta comunale con la quale si lamentava la condotta del comandante dei vigili urbani).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/1998, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi Sansone Presidente del 9.2.98
Dott. Francesco Romano Componente SENTENZA
Dott. Adalberto Albamonte Componente N. 137
Dott. Eugenio Amari Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Arturo Cortese Componente N. 29600/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto AN RT,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze pronunciata in data 18.4.1997;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere A. Albamonte Udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A. Albano che ha concluso per a.s.r.;
Udito il difensore avv. F. Dean;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 18.4.1997, confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti di AN RT in ordine ai reatì di cui all'art. 341 c.p. (sub capo "C" dell'imputazione), ed all'art. 323 c.p. (sub capo "D/2" dell'imputazione).
Sulla base delle risultanze processuali, il reato di oltraggio veniva addebitato al AN, assessore del Comune di Chianciano Terme, perché, ricevuta la consegna del verbale di contestazione di infrazione stradale per abusivo parcheggio della propria autovettura, aveva "accartocciato" il foglio relativo "buttandolo" all'interno dell'automezzo, dicendo al comandante dei vigili urbani del Comune predetto, del quale aveva richiesto la presenza per protestare per il comportamento del vigile accertatore, "che non la pagava", e che "era l'ora che si smettesse di scrivere perché appunto avrebbe scritto lui così si faceva finita".
Quanto al reato di abuso di ufficio, il fatto consisteva nell'invio al sindaco ed alla giunta del Comune, presso il quale rivestiva la qualifica di assessore, di una missiva, con la quale si lamentava della condotta del comandante dei vigili urbani sottolineandone il carattere poco rispettoso in genere, oltre che nei suoi riguardi, nonché censurando detto funzionario sotto il professionale, ed infine chiedendo l'adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico;
il tutto chiaramente motivato rancore personale. Il su nominato ha proposto ricorso per cassazione, prospettando una personale valutazione dei fatti sotto il profilo psicologico con riguardo al reato di oltraggio, e sostenendo, quanto al reato di abuso di ufficio, di aver esercitato un potere a lui spettante istituzionalmente, per il migliore funzionamento del servizio. I motivi sono infondati, ed il ricorso va rigettato.
Quanto alla censura relativa al reato di oltraggio, essa propone una rivalutazione dei fatti e quindi un diverso apprezzamento delle prove da parte del giudice di legittimità, esulante dalle attribuzioni caratterizzanti il suo sindacato giurisdizionale. Venendo alla censura concernente il reato di abuso di ufficio, essa si fonda sulla tesi, meritevole di approfondito esame a seguito del nuovo testo dell'art. 323 c.p., - per effetto della legge 16 luglio 1997 n. 234 (art. 1) -, che non integri la fattispecie legale contestata la condotta del pubblico ufficiale posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni qualora risulti "in violazione" non già "di norme di legge o di regolamento ..." (come recita la norma citata-), ma di norme generali o di principio, ovvero di carattere organizzativo dell'ente, che quindi non prescrivano "specifici comportamenti ai singoli" (Cass. sez. 2, 22 gennaio 1998, Tosches). La suddetta tesi, fatta propria dal Procuratore Generale della presente udienza, viene argomentata, ulteriormente in forza della legge n. 234 del 1997, nel senso che, essendo stata sganciata la nozione penalistica dell'abuso dall'illegittimità amministrativa dell'atto, appare evidente l'irrilevanza di un sindacato del giudice penale sulla sua legittimità ai fini della configurazione del reato. E che, in particolare, a tale scopo non è più destinato ad assumere rilievo alcuno il vizio di eccesso di potere, la cui figura, peraltro, non è neppure ricollegabile a violazioni di specifiche disposizioni di leggi o regolamenti.
Osserva questo Collegio che è senz'altro condivisibile l'assunto secondo il quale il nuovo testo dell'art. 323 c.p. ha escluso qualsiasi sindacato di legittimità da parte del giudice penale sull'atto amministrativo, tracciando cosi una linea di netta separatezza tra potestà penale ed attività della pubblica amministrazione.
Appare opportuno ricordare, al riguardo, che la separatezza delle due sfere era stata già affermata dalle Sezioni Unite in tema di fattispecie penali correlate ad atti della pubblica amministrazione (Cass. sez. un. 21 dicembre 1993, Borgia, in materia di reati urbanistici), al fine di escludere la configurabilità del potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, potere connesso all'esercizio del sindacato di legittimità. Nella suddetta sentenza fu affermato - come principio di carattere generale e quindi travalicando l'ambito della materia penale sottoposta all'esame delle Sezioni Unite - che non di potere, di sindacato di disapplicazione si doveva parlare tutte le volte che la fattispecie penale fosse correlata ad attività amministrative, ovvero tutte le volte che la norma penale avesse fatto rinvio a norme di natura amministrativa per definire la figura di reato, ma del potere del giudice di conoscere del fatto in rapporto alla norma descrittiva della fattispecie criminosa onde apprezzare del primo la rilevanza penale.
L'accertamento riservato al giudice penale - fu affermato nella citata sentenza - aveva ad oggetto l'esatta corrispondenza tra fatto e fattispecie criminosa, quale descrittivamente risultava dagli elementi extrapenali, al fine di apprezzare del primo il disvalore, in termini di offensività dell'interesse tutelato. Orbene, se è vero - per tornare alla problematica in esame - che la figura dell'innovato art. 323 prescinde dalle patologie dell'atto amministrativo, e che la condotta rimane integrata dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto, come nel caso in specie) procurato nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di regolamento, è altrettanto indiscutibile che la condotta da prendere in considerazione deve inerire all'esercizio del potere attribuito, dalla normativa di base dell'ufficio, di cui fa parte il pubblico ufficiale. Ed allora, trattandosi di funzione, cioè di potere conferito in vista di uno scopo pubblico, il quale costituisce del potere medesimo la "causa" intrinseca di legalità, appare all'evidenza che ricorra una violazione di norme di legge non solo quando la condotta sia stata svolta in contrasto con le forme, le procedure, con i requisiti richiesti, ma quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine l'attribuzione del potere, essendo caratterizzato questo, contrariamente all'autonomia negoziale del diritto privato, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale.
Non può essere contraddetto il suddetto assunto rapportando la violazione della norma, che funzionalizza il potere, alla figura di eccesso di potere ovvero dello sviamento di potere (riferiti - peraltro in modo alquanto disinvolto- nel dibattito parlamentare di modifica legislativa dell'art. 323 alla categoria dei vizi del merito dell'atto), e quindi, sulla base della ratio legislativa innovativa, concludere nel senso che l'irrilevanza di tali vizi dell'atto rispetto alla fattispecie penale non può non comprendere l'illegalità in parola.
Invero, la suddetta conclusione omette di considerare che il potere esercitato per un fine diverso da quello voluto dalla legge (e quindi per uno scopo personale od egoistico, e comunque estraneo alla pubblica amministrazione), in vista del quale esso è attribuito, si pone, per ciò solo, fuori dallo schema di legalità, e rappresenta nella sua oggettività offesa dell'interesse tutelato. Il giudice penale, compiendo il suddetto accertamento, non si interessa del "formarsi dell'atto" ma del fatto concreto, quale risultato della condotta del pubblico ufficiale, senza interferire nell'autonomia della pubblica amministrazione, e senza inferire in materia riservata alla dommatica dell'atto amministrativo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998