Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 13, comma tredicesimo-bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 lo straniero che, colpito da espulsione quale sanzione sostitutiva in relazione a pena indultabile, faccia rientro in Italia prima che sia stato emesso in suo favore il provvedimento applicativo dell'indulto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2010, n. 23803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23803 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 05/05/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 450
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 26874/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL KA SAAD, N. IL 01/01/1997;
avverso la sentenza n. 1374/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 16/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 16.03.2009 la Corte d'appello di Venezia integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva condannato El FI AD, in concorso di generiche equivalenti alla recidiva e con la diminuente per il rito, alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 13, comma 13 bis, per avere fatto illegale rientro in Italia dopo espulsione disposta dal giudice quale pena sostituita, fatto accertato il 20.10.2006.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo: a) l'indulto erogato con L. n. 241 del 2006, la cui efficacia deve ritenersi immediata, aveva estinto la pena residua cumulata e quindi doveva ritenersi inefficace anche la pena sostituita dell'espulsione; b) errato disconoscimento della mancanza dell'elemento psicologico, posto che esso imputato era convinto che l'indulto, cancellando la pena residua, gli avesse annullato anche il divieto di rientro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge.
Il ricorrente ripropone la stessa questione già avanzata nei precedenti gradi di giudizio e già correttamente risolta da entrambi i giudici del merito. La prospettazione difensiva riguarda i profili oggettivi e soggettivi della medesima questione.
Dal punto di vista oggettivo, è veramente fuori discussione la correttezza della decisione impugnata: al momento dell'illegale rientro in Italia dell'imputato, l'indulto non era stato applicato alla pena che il Magistrato di Sorveglianza aveva sostituito con l'espulsione. È dunque del tutto evidente come, non essendo stata dichiarata estinta la pena, neppure fosse stata revocata la disposta espulsione che dunque era valida, efficace ed operativa. E se da un lato è vero - come ricorda la difesa - che il provvedimento applicativo dell'indulto ha natura dichiarativa, è però altrettanto vero che gli effetti non si possono ritenere validamente presenti nell'ordinamento giuridico fino alla pronuncia giudiziaria. Sul punto vale richiamare, medesima essendo la ratio decidendi, la pronuncia di questa Corte Sez. 6 n. 2628 in data 13.01.1998, Rv. 210584, P.G./Permoli, la cui massima recita "L'indulto non opera automaticamente, ma solo a seguito del provvedimento di applicazione da parte della competente autorità giudiziaria ex art. 672 c.p.p.;
risponde pertanto di evasione il detenuto che si allontani dagli arresti domiciliari a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n.394 del 1990 di concessione di indulto senza attendere il provvedimento di rimessone in libertà". Analogamente deve rispondere del reato di cui all'art. 13, comma 13 bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 lo straniero che, colpito da espulsione quale sanzione sostitutiva in relazione a pena indultabile, faccia rientro in Italia prima che sia stato emesso in suo favore il provvedimento applicativo dell'indulto. Anche in ordine al profilo soggettivo - parimenti attinto dai motivi del ricorso - l'impugnazione non ha pregio. Di certo l'imputato era ben consapevole dell'espulsione (concretamente attuata nei suoi confronti con l'accompagnamento alla frontiera) e del divieto di rientro (essendogli stato notificato il relativo provvedimento), aspetti questi non contestati dal ricorrente. Egli, peraltro, neppure poteva ritenere fondatamente che fosse stato emesso un provvedimento applicativo di indulto che, peraltro neppure da lui chiesto, in effetti non era stato pronunciato. È evidente dunque che l'El Karfì, facendo rientro in Italia pur con siffatto bagaglio conoscitivo, si è assunto ben consapevolmente il rischio connesso alla condotta, peraltro comunque illegale integrando in ogni modo ingresso clandestino. Vi era quindi la piena consapevolezza dell'illiceità speciale. In tale situazione è infondato il richiamo del ricorrente alla scusabilità dell'errore di diritto incolpevole (tesi elaborata dalla difesa in modo aspecifico, più che invocata personalmente) posto che neppure si dice quale fonte o quale equivoco avrebbe indotto la falsa idea che l'indulto operasse ope legis, a fronte dell'obbligo dello straniero di informarsi sulla normativa connessa al suo status, ed in presenza degli obblighi ben comunicati con il provvedimento di espulsione. Ed invero la sola deduzione di ignoranza della legge penale resta inescusabile, ex art. 5 c.p., anche ai sensi della sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale, ove non si prospetti, in modo che il giudice possa valutare, le giustificate ragioni di tale ignoranza (che resta un'eccezione). Nel caso presente non si rinviene alcuna dedotta giustificazione (all'idea che l'indulto operi senza bisogno di un provvedimento applicativo da parte dell'autorità giudiziaria competente) se non la stessa condizione di straniero, il che non può essere sufficiente, posto che si tradurrebbe in un'inammissibile esenzione per genus. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, va dunque rigettato. Alla completa reiezione del gravame consegue ex lege, ai sensi del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente El FI AD al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010