Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, ricorre la "violazione di norme di legge" non solo quando la condotta del pubblico ufficiale si svolga in contrasto con le forme, le procedure o i requisiti richiesti dalla legge, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine l'attribuzione del potere, essendo caratterizzato questo, contrariamente all'autonomia negoziale del diritto privato, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità. (Fattispecie relativa a custode giudiziario di un'azienda che aveva consentito ad un socio di profittare, con danno degli altri soci, dei beni aziendali. Affermando il principio la Corte ha precisato che la norma di cui all'art.65 cod.proc.civ., rappresentando la funzione del custode, ne vincola al contempo l'esercizio alla conservazione del bene.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2000, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 9/05/2000
Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele Leonasi Consigliere N.967
Dott. Luciano Deriu Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Tito Garribba consigliere N.8158/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 13 aprile 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dott. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Antonio Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'avv. Pasquale Corleto;
Uditi i difensori avv.ti Gaetano Contento e Marcello Marcuccio che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.1 Con sentenza del 13 aprile 1999 la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva a un anno di reclusione la pena inflitta dal tribunale a RR SA, ritenuto colpevole del delitto previsto dall'art. 323 cod. pen., per avere, abusando dell'ufficio di custode giudiziario dell'azienda Salenteli, procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale al socio della stessa VI MA, che aveva nominato suo ausiliario, permettendogli di volgere i beni dell'azienda a proprio profitto, con corrispondente danno per gli altri soci. La Corte d'appello individuava le norme di legge nella fattispecie violate negli artt. 65 e 676 cod.proc.civ., che impongono al custode di provvedere all'amministrazione del bene e di assicurare la conservazione dello stesso. Nel caso concreto, rilevava la corte, il custode aveva violato tali obblighi perché, delegata la gestione e amministrazione dell'azienda a VI MA, aveva omesso di assicurare la conservazione del bene sequestrato, estromettendo gli altri soci dal controllo della gestione e consentendo al predetto VI MA di spogliare l'azienda, determinandone il perimento.
Avverso detta sentenza la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia:
1. la nullità della sentenza d'appello per violazione della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, perché mentre il capo d'imputazione contesta l'abuso dei poteri, la sentenza invece addebita la violazione di specifici doveri derivanti dalla legge;
2. erronea applicazione dell'art. 323 cod. pen., perché le norme di legge asseritamente violate non contengono l'indicazione di particolari doveri di comportamento cui il custode debba ottemperare, ma enunciano semplicemente le funzioni allo stesso attribuite dalla legge;
3. manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, perché le argomentazioni con cui è stata affermata l'intenzione di favorire VI MA sarebbero viziate da una pregiudiziale di colpevolezza. P.
2.1 Cominciando dall'esame del primo motivo di ricorso, si osserva che l'innovato art. 323 cod. pen. prevede e punisce il pubblico ufficiale che procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale "nello svolgimento delle funzioni, in violazione di norme di legge o di regolamento".
Il capo d'imputazione, formulato quando era in vigore il testo dell'art. 323 approvato con legge 1990 n.86, addebitando all'imputato "di avere abusato del suo ufficio di custode giudiziario" al fine di procurare ingiusto vantaggio patrimoniale a VI MA, già contiene l'esplicita contestazione del cattivo uso, da parte del pubblico ufficiale agente, del potere - dovere di custodire la cosa sequestrata, cosicché l'ulteriore precisazione - fornita dal giudice d'appello in risposta ai motivi dedotti dalla difesa - che l'abuso era stato commesso in violazione degli artt. 65 e 676 cod. proc. civ., che delineano le funzioni del custode giudiziario, costituisce mera specificazione del fatto contestato, e non aggiunta di un elemento nuovo che ne alteri la struttura essenziale così da trasformarlo in un altro fatto, sostanzialmente diverso da quello originario. Deve pertanto escludersi che la sentenza impugnata abbia violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza. P.
2.2 Parimenti infondato è il secondo motivo.
L'assunto secondo cui le norme di legge enucleabili dai citati articoli del codice di procedura civile delineerebbero le funzioni del custode giudiziario, senza fornire però alcuna indicazione sui suoi doveri di comportamento, così da risultare non rilevanti per la configurazione del reato di abuso d'ufficio, è palesemente specioso. Invero l'art. 65 cod. proc. civ., il quale stabilisce che "la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate ad un custode, non si limita a rappresentare la natura delle funzioni attribuite al custode giudiziario, ma - e in ciò risiede il principale contenuto normativo della citata disposizione di legge - vincola l'esercizio delle predette funzioni alla conservazione del bene pignorato o sequestrato. La "funzione", infatti, è un potere conferito in vista del perseguimento di uno scopo pubblico, il quale costituisce del potere medesimo la causa intrinseca di legalità. Ricorre pertanto la violazione di norme di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale si svolga in contrasto con le forme, le procedure o i requisiti richiesti dalla legge, ma anche quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine l'attribuzione del potere, essendo caratterizzato questo, contrariamente all'autonomia negoziale del diritto privato, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità (v. Sez. VI, 9.2.1998, Mannucci). Nel caso concreto è indubitabile che l'imputato, "consentendo" - come recita il capo d'imputazione - a VI MA di appropriarsi dei beni aziendali, ha svolto le funzioni di custode giudiziario violando la norma di legge che gli imponeva di curare, con il vincolo del risultato, la conservazione del bene sequestrato. Peraltro, ove non sembrassero sufficienti, per delineare la norma di legge nella fattispecie violata, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile, si dovrebbe ripiegare sulle norme rinvenibili nel codice penale, che, all'art. 388, commi 4 e 5, vietano al custode, pena la sanzione della reclusione, di sottrarre la cosa sottoposta a sequestro allo scopo di favorire il proprietario oppure di omettere un atto dell'ufficio.
P.
2.3 Passando all'esame dell'ultimo motivo di ricorso, si rileva che i giudici del merito hanno ricavato la prova del dolo dell'imputato dal comportamento ripetutamente e gravemente lesivo dei doveri di buona amministrazione e di vigilanza, osservando che le gravissime omissioni e parzialità da lui commesse non potevano avere altra spiegazione che quella che perseguisse l'intento di avvantaggiare VI MA ai danni degli altri soci. Tuttavia tale argomentazione, non essendo sostenuta da elementi concreti (da un lato, il presunto beneficato ha escluso ogni coinvolgimento del custode e, dall'altro, nessun rapporto di amicizia o interesse è risultato essere intercorso tra costoro), scade in una mera supposizione, posto che le cennate "gravissime omissioni e parzialità" possono agevolmente spiegarsi - come sostiene la difesa - con una grave negligenza del custode nell'adempimento dei suoi doveri.
Pertanto, mancando la prova del dolo, ed essendovi invece quella della colpa (peraltro pacificamente ammessa dal ricorrente), la qualificazione giuridica del fatto deve essere derubricata in quella prevista dall'art. 388 bis cod. pen., per avere l'imputato, per colpa, agevolato la soppressione e la sottrazione dei beni sequestrati, affidati alla sua custodia. Poiché la pena comminata per quest'ultimo reato è meno grave di quella prevista dall'art. 323 cod. pen. e la sua determinazione è di competenza del giudice di merito, si deve disporre il rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello per la decisione sul punto.
Alle parti civili, il cui diritto al risarcimento del danno si è ormai definitivamente consolidato, spetta la rifusione delle spese sostenute in questo giudizio, che si liquidano nell'importo specificato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, qualificato il fatto come reato previsto dall'art. 388 bis cod. pen., annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per la determinazione della pena;
condanna il ricorrente a rifondere le spese sostenute dalle parti civili, che liquida complessivamente in lire 3.300.000, di cui lire tre milioni per onorari, oltre iva e CPA.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000