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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 6511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6511 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH DE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2025 del TRIBUNALE di Varese Udita la relazione svolta dal Consigliere NC LU ND;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6511 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Varese, con la decisione indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di CH DE, su richiesta concordata delle parti e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi 5 e giorni 10 di arresto, ed euro 1200 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale. L'imputato rispondeva di due distinte contestazioni: il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinici diretti a verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il dispositivo ha stabilito, quale integrazione disposta dal giudice al di fuori dell'accordo raggiunto dalle parti, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e la confisca del veicolo appartenente all'imputato. La revoca della patente è stata applicata sulla scorta del presupposto della recidiva nel biennio, ritenendo che il CH fosse stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato. 2. Il difensore dell’imputato affida il suo ricorso per cassazione a un'unica censura, lamentando la violazione di legge. Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, applicata ai sensi dell'art. 186, comma 7, cod. strada, in relazione all'ipotesi di recidiva nel biennio. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto che la precedente condanna, irrogata per la violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. b), cod. strada, costituisse il presupposto necessario per l'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente. Secondo la difesa, questa interpretazione si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha ripetutamente affermato l'autonomia delle diverse fattispecie previste dall'articolo 186 cod. strada. Il ricorrente osserva che, avendo il CH riportato nei due anni precedenti condanna per guida in stato di ebbrezza e non già per rifiuto di sottoporsi all'accertamento, la sanzione della revoca della patente sia stata erroneamente applicata e debba essere eliminata, dovendosi disporre il rinvio al Tribunale di Varese per la determinazione della durata della sola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, demandata all'esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice di merito. 3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La questione posta all’attenzione di questa Corte concerne l'interpretazione della locuzione «medesimo reato» contenuta nell'articolo 186, comma 7, cod. strada, nella parte in cui prevede che, qualora il fatto sia commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il Tribunale di Varese ha ritenuto che la precedente condanna riportata dall'imputato per violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. b), cod. strada, integrasse il presupposto della recidiva, necessario per l'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente. L’interpretazione, tuttavia, si pone in contrasto con i principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce, infatti, una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché il rinvio dell'articolo 186, comma 7, al comma 2, lett. c), della medesima disposizione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non la struttura della fattispecie. Mentre nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste dal comma 2 l'elemento costitutivo del reato è rappresentato dalla condotta di guida in concomitanza di un determinato tasso alcolico, nella fattispecie del rifiuto, disciplinata dal comma 7, la condotta illecita consiste nel rifiuto stesso di sottoporsi all'accertamento, a prescindere dall'effettiva verifica dello stato di ebbrezza del conducente. Tanto premesso in ordine all'autonomia strutturale delle diverse fattispecie previste dall'articolo 186 cod. strada, deve rilevarsi che il riferimento operato dal legislatore, nel quarto periodo del comma 7 dell'art. 186, alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il medesimo reato, implicante l'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente di guida, riguarda unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del rifiuto compiutamente disciplinata dalla norma incriminatrice di cui al citato comma 7. Questa Corte ha chiarito in modo inequivocabile che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, deve riguardare non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186, comma 2, cod. strada, bensì specificamente il medesimo reato disciplinato dalla norma incriminatrice di cui al comma 7, stesso articolo, vale a dire il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (Sez. 4, n.13548 del 22/03/2013, Rv. 254753). Tale principio interpretativo trova ulteriore conferma nella considerazione che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 99 cod.pen, il quale contempla aggravamenti di pena nel caso in cui l'imputato abbia commesso un nuovo delitto non colposo della stessa indole, configurando una situazione di cosiddetta recidiva specifica, alla contravvenzione in esame può seguire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a condizione che sia 4 accertato che l'imputato è stato condannato non per un reato della medesima indole, ma per la violazione della medesima norma di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (Sez. 4, n.14617 del 25/02/2014, Rv. 259220; Sez.4, n. 48753 del 7/11/2013, Rv. 257642). Il concetto di medesimo reato, pertanto, deve essere interpretato in senso stretto e letterale, richiedendo la perfetta identità della fattispecie normativa violata e non potendosi estendere a violazioni che, pur riguardando la medesima materia e il medesimo bene giuridico tutelato, si riferiscono a condotte strutturalmente diverse. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione agli atti e come correttamente rilevato dal ricorrente, l'imputato CH DE ha riportato, nei due anni precedenti al fatto contestato, una condanna per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, commessa in data 1/10/ 2022, per la quale è stato emesso decreto penale del Giudice di pace del Tribunale di Varese, in data 7 giugno 2023, divenuto esecutivo il 20 luglio 2023. La precedente condanna, pur riguardando una violazione dell'art. 186 cod. strada, al fine che qui interessa, non può essere equiparata al reato attualmente contestato all'imputato, consistente nel rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti. Si tratta, infatti, di fattispecie incriminatrici distinte e autonome, caratterizzate da elementi costitutivi diversi. L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado risiede nell'aver ritenuto che la locuzione «medesimo reato» potesse essere interpretata in senso estensivo, comprendendovi qualsiasi violazione dell'articolo 186 cod. strada, e nell'aver conseguentemente applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in assenza del presupposto normativo richiesto dalla legge. L’interpretazione contrasta con il richiamato orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte, che ha costantemente affermato la necessità di una lettura rigorosa e restrittiva del concetto di medesimo reato ai fini dell'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente. 2. Le considerazioni sin qui svolte impongono l'accoglimento del motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la revoca della patente di guida, statuizione che deve essere eliminata. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'articolo 186, comma 7, cod. strada per un periodo da sei mesi a due anni, comporta l'esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del merito per la determinazione della durata della stessa. Si rende pertanto necessario il rinvio degli atti al Tribunale di Varese affinché proceda alla determinazione della durata della predetta sanzione amministrativa accessoria. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Varese in diversa persona fisica. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC LU ND GE SE
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6511 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 08/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Varese, con la decisione indicata in epigrafe, ha applicato nei confronti di CH DE, su richiesta concordata delle parti e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di mesi 5 e giorni 10 di arresto, ed euro 1200 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale. L'imputato rispondeva di due distinte contestazioni: il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinici diretti a verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il dispositivo ha stabilito, quale integrazione disposta dal giudice al di fuori dell'accordo raggiunto dalle parti, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e la confisca del veicolo appartenente all'imputato. La revoca della patente è stata applicata sulla scorta del presupposto della recidiva nel biennio, ritenendo che il CH fosse stato condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato. 2. Il difensore dell’imputato affida il suo ricorso per cassazione a un'unica censura, lamentando la violazione di legge. Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, applicata ai sensi dell'art. 186, comma 7, cod. strada, in relazione all'ipotesi di recidiva nel biennio. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto che la precedente condanna, irrogata per la violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. b), cod. strada, costituisse il presupposto necessario per l'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente. Secondo la difesa, questa interpretazione si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che ha ripetutamente affermato l'autonomia delle diverse fattispecie previste dall'articolo 186 cod. strada. Il ricorrente osserva che, avendo il CH riportato nei due anni precedenti condanna per guida in stato di ebbrezza e non già per rifiuto di sottoporsi all'accertamento, la sanzione della revoca della patente sia stata erroneamente applicata e debba essere eliminata, dovendosi disporre il rinvio al Tribunale di Varese per la determinazione della durata della sola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, demandata all'esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice di merito. 3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La questione posta all’attenzione di questa Corte concerne l'interpretazione della locuzione «medesimo reato» contenuta nell'articolo 186, comma 7, cod. strada, nella parte in cui prevede che, qualora il fatto sia commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il Tribunale di Varese ha ritenuto che la precedente condanna riportata dall'imputato per violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. b), cod. strada, integrasse il presupposto della recidiva, necessario per l'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente. L’interpretazione, tuttavia, si pone in contrasto con i principi consolidati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici costituisce, infatti, una distinta e autonoma fattispecie incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, giacché il rinvio dell'articolo 186, comma 7, al comma 2, lett. c), della medesima disposizione riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non la struttura della fattispecie. Mentre nelle ipotesi di guida in stato di ebbrezza previste dal comma 2 l'elemento costitutivo del reato è rappresentato dalla condotta di guida in concomitanza di un determinato tasso alcolico, nella fattispecie del rifiuto, disciplinata dal comma 7, la condotta illecita consiste nel rifiuto stesso di sottoporsi all'accertamento, a prescindere dall'effettiva verifica dello stato di ebbrezza del conducente. Tanto premesso in ordine all'autonomia strutturale delle diverse fattispecie previste dall'articolo 186 cod. strada, deve rilevarsi che il riferimento operato dal legislatore, nel quarto periodo del comma 7 dell'art. 186, alla condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti per il medesimo reato, implicante l'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente di guida, riguarda unicamente l'ipotesi di condotta recidivante rispetto alla specifica fattispecie del rifiuto compiutamente disciplinata dalla norma incriminatrice di cui al citato comma 7. Questa Corte ha chiarito in modo inequivocabile che la condanna riportata dal soggetto nei due anni precedenti, comportante la più grave sanzione della revoca della patente di guida, deve riguardare non già genericamente una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186, comma 2, cod. strada, bensì specificamente il medesimo reato disciplinato dalla norma incriminatrice di cui al comma 7, stesso articolo, vale a dire il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (Sez. 4, n.13548 del 22/03/2013, Rv. 254753). Tale principio interpretativo trova ulteriore conferma nella considerazione che, diversamente da quanto previsto dall'articolo 99 cod.pen, il quale contempla aggravamenti di pena nel caso in cui l'imputato abbia commesso un nuovo delitto non colposo della stessa indole, configurando una situazione di cosiddetta recidiva specifica, alla contravvenzione in esame può seguire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a condizione che sia 4 accertato che l'imputato è stato condannato non per un reato della medesima indole, ma per la violazione della medesima norma di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada (Sez. 4, n.14617 del 25/02/2014, Rv. 259220; Sez.4, n. 48753 del 7/11/2013, Rv. 257642). Il concetto di medesimo reato, pertanto, deve essere interpretato in senso stretto e letterale, richiedendo la perfetta identità della fattispecie normativa violata e non potendosi estendere a violazioni che, pur riguardando la medesima materia e il medesimo bene giuridico tutelato, si riferiscono a condotte strutturalmente diverse. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione agli atti e come correttamente rilevato dal ricorrente, l'imputato CH DE ha riportato, nei due anni precedenti al fatto contestato, una condanna per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, commessa in data 1/10/ 2022, per la quale è stato emesso decreto penale del Giudice di pace del Tribunale di Varese, in data 7 giugno 2023, divenuto esecutivo il 20 luglio 2023. La precedente condanna, pur riguardando una violazione dell'art. 186 cod. strada, al fine che qui interessa, non può essere equiparata al reato attualmente contestato all'imputato, consistente nel rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico e all'accertamento relativo all'assunzione di sostanze stupefacenti. Si tratta, infatti, di fattispecie incriminatrici distinte e autonome, caratterizzate da elementi costitutivi diversi. L'errore in cui è incorso il giudice di primo grado risiede nell'aver ritenuto che la locuzione «medesimo reato» potesse essere interpretata in senso estensivo, comprendendovi qualsiasi violazione dell'articolo 186 cod. strada, e nell'aver conseguentemente applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in assenza del presupposto normativo richiesto dalla legge. L’interpretazione contrasta con il richiamato orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte, che ha costantemente affermato la necessità di una lettura rigorosa e restrittiva del concetto di medesimo reato ai fini dell'applicazione della più grave sanzione della revoca della patente. 2. Le considerazioni sin qui svolte impongono l'accoglimento del motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la revoca della patente di guida, statuizione che deve essere eliminata. L'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'articolo 186, comma 7, cod. strada per un periodo da sei mesi a due anni, comporta l'esercizio di poteri discrezionali demandati in via esclusiva al giudice del merito per la determinazione della durata della stessa. Si rende pertanto necessario il rinvio degli atti al Tribunale di Varese affinché proceda alla determinazione della durata della predetta sanzione amministrativa accessoria. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Varese in diversa persona fisica. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NC LU ND GE SE