Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S034 8 8 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE восы?йш ما مادر Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12991/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere - Dott. Giovanni Silvio Coco Cron.7225 Dott. Michele VARRONE Consigliere LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. 1170 Dott. Antonio Ud. 09/10/00 Dott. Italo PURCARO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RE DR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 28, presso lo studio dell'avvocato PORZIO RIBOTY UFFICIO COPIE ANTONIO HECTOR, difeso dagli avvocati ALBERGHINA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ROSARIO, GROSSO GIROLAMO, giusta delega in atti;
3000 diritti L 7001 - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
VOLONTIERI LO, VOLONTIERI ER, MANIERI RI elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA SILVANA, 30, presso lo studio dell'avvocato CASTANA ANTONINO, che li difende, giusta delega in atti;
2000
- controricorrenti -
1571 nonchè cont ro VOLONTIERI GIACOMINA;
- intimato avverso la sentenza n. 1196/98 del Tribunale di MILANO, emessa il 16/12/97, depositata i l 09/02/98; RG.13532/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per 1'accoglimento p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 20.4.1995 TI FR e Volon- tieri OM, qualificandosi comproprietari di un terreno in Rho (MI) ed assumendo che esso era condotto in "locazione" da EN DR, intimarono al EN sfratto per morosità e lo convennero dinanzi al Pretore di Milano per la convalida. Il EN si oppose, ne- gando l'esistenza del rapporto di locazione e sostenen- do che il terreno era stato usucapito da sua madre Tre- visan DR. In case di causa il TI FR decedette. Con sentenza del 26.7.1996 il Pretore riget- to la domanda. La TI OM ha proposto ap- pello e nell'atto di impugnazione è risultato appellan- te anche il TI FR. Con sentenza non defini- 2 tiva del 10.4.1997 il Tribunale ha dichiarato "inammissibile" l'appello del deceduto TI Fran- CO e con separata ordinanza ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del de- funto, che si sono volontariamente costituiti nelle persone di RI NA, TI RO e Volon- tieri GI. Con sentenza definitiva del 9.2.1998 i Tribunale di Milano, in riforma della sentenza del11 Pretore, ha dichiarato risolto il contratto di locazio- ne per inadempimento del conduttore, che ha condannato al pagamento della somma di L. 1.620.000 а titolo di canoni scaduti e non pagati, osservando: 1) che i Vo- lontieri avevano provato di avere la disponibilità di fatto del terreno e d'essere, quindi, qualificati а darlo in locazione;
2) che essi avevano, inoltre, pro- vato di avere effettivamente locato il terreno a Tren- tin IO e successivamente а suo figlio EN An- drea;
3) che quest'ultimo si era reso moroso nel paga- mento dei canoni. Ricorre il EN DR con dicti motivi. Resistono gli eredi TI con controricor- SO. L'intimata TI OM non ha svolto dife- se. 1 Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi tre motivi, che essendo connessi vanno 3 congiuntamente esaminati, il ricorrente denunzia la "nullità" delle "udienze" svoltesi dinanzi al Tribunale il 24.2.1997 e il 10.4.1997, asserendo che in entrambe dette udienze la TI OM sarebbe stata rappresentata da un difensore diverso da quello da lei investito con l'atto di appello. Denunzia, inoltre, la nullità" del verbale dell'udienza del 24.2.1997 per in- certezza assoluta circa la identità dei difensori ivi intervenuti, i cui nomi non sarebbero stati indicati nell'atto. Le denunzie sono inconcludenti. A prescinde- re dalla contraddittorietà della allegazione concernen- te il difetto di mandato del legale comparso per la Vo- lontieri all'udienza del 24.2.1997 con l'allegazione concernente la mancata verbalizzazione (e, quindi, la impossibile individuazione) dei nomi dei difensori pre- senti alla stessa udienza, le denunzie di nullità in argomento nor appaiono idonee a condurre ad alcun ri- sultato utile per il ricorrente, giacchè questi non chiarisce se ed in quale misura la nullità di alcuni o di tutti gli atti processuali compiuti nelle udienze predette si sarebbe riverberata sulla sentenza impugna- che è stata pronunziata all'udienza del 16.12.1997 ta, non all'udienza del 24.2.1997, né all'udienza del e 10.4.1997, in cui è stata, invece, resa la sentenza non definitiva di "inammissibilità del gravame apparente- 4 mente proposto da TI FR, che non stata assoggettata ad impugnazione ed è, quindi, trascorsa in giudicato. Col quarto motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., lamentando che il Tribuna- le abbia ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del TI FR, quan- tunque costoro non potessero considerarsi litisconsorti necessari della TI OM. La denunzia è priva di fondamento, giacchè il Tribunale ha corretta- mente ritenuto sussistenti gli estremi del litisconsor- zio necessario di natura processuale nei confronti dei successori a titolo universale del TI FR, che era stato parte nel precedente grado di giudizio. Con i motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, tra loro intimamente connessi, il ricorrente lamenta che senza adeguata motivazione il Tribunale abbia ritenuto sussistente il rapporto locativo dedotto dalla appel- lante TI OM e dagli eredi di TI FR, senza considerare che nessuno di costoro aveva provato d'essere proprietario del terreno in contesta- zione, né aveva provato 1'avvenuta stipulazione del contratto di locazione. Le doglianze sono infondate. Da un canto - come è stato esattamente osservato dal Tribu- nale la qualità di locatore non presuppone necessaria- 5 mente quella di proprietario, ma soltanto la disponibi- lità di fatto del bene locato, nella specie -secondo il Tribunale- ampiamente comprovata dai TI. D'altro canto il ricorrente non chiarisce in che cosa specificamente consisterebbe il denunziato vizio di in- sufficienza motivazionale, ma si limita a prospettare proprie valutazioni delle acquisizioni processuali, che non possono essere assunte in esame nel giudizio di le- gittimità solo perché diverse da quelle esaurientemente e logicamente espresse dal giudice del gravame di meri- to. Col nono motivo il ricorrente lamenta che il Tribu- nale abbia omesso di prendere in esame la documentazio- ne con cui egli aveva inteso provare nel giudizio di appello che sua madre SA DR aveva acquisito la proprietà del terreno in forza di decreto emesso dal Pretore di Milano ai sensi degli artt. 1159 bis cod.civ. e 3 legge 10.5.1976, n. 346. La doglianza è infondata, perché il Tribunale ha correttamente denega- to l'acquisizione agli atti di detta documentazione, 437 CO. I I ostandovi il disposto dell'art. cod. proc. civ. Col decimo motivo il ricorrente lamenta che il Tri- bunale abbia ritenuto la persistenza, nei suoi confron- ti, del rapporto locatizio, sebbene egli avesse provato 6 di aver rinunziato all'eredità di suo padre, che, se- condo lo stesso Tribunale, avrebbe assunto il terreno in locazione. La doglianza è infondata, giacchè la de- dotta rinunzia all'eredità non costituisce punto della controversia l quale il Tribunale avrebbe dovuto sof- fermarsi, non -costituendo di per sé- circostanza ido- nea a contraddire la esistenza della locazione, che il 10000 Tribunale ha ritenuto essersi instaurata anche nei di- 290000 retti confronti dell'odierno ricorrente. MOST1097 125 1 Il ricorso va, dunque, rigettato. Ricorrono giusti 4557 ই, দবি 8067 13,00 motivi di integrale compensazione delle spese del giu- 167,77 F dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9.10.2000 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia IL CANCELLIERE C1 delle Entrate di Roma 2 il 9.6.2011 Giovanni GiambattistaPhas serie 4 al n. 31273 versate € 16777 apposta in calce alla copia autentica Deposit a in Cancelleria (art. 278 T.U. n° 1/1/5 del 30/5/2002) 9 MAR 2001- IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista Ply 7