Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 1
La norma dell'art. 1359 cod. civ., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa, trova applicazione nella sola ipotesi di condizione casuale (il cui avveramento dipende, cioè, dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti), ma non nell'ipotesi di condizione potestativa semplice o impropria. (Nel caso di specie, è stata ritenuta condizione meramente potestativa quella apposta ad un contratto di lavoro dirigenziale che subordinava il pagamento di un incentivo al dirigente di una I.P.A.B. non al dato oggettivo del raggiungimento di un risultato positivo di gestione da valutarsi da parte di un arbitratore o del giudice, bensì ad un giudizio positivo del rappresentante legale dell'ente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2013, n. 8172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8172 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LA TERZA Maura - Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. MNN Antonio - rel. Consigliere -
Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25338-2008 proposto da:
ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD IO;
- intimato -
Nonché da:
RD IO (DECEDUTO) e per esso TT NN AR, RD ND, RD CA MO, nella loro qualità di eredi di RD IO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che li rappresenta e difende giusta delega in atti, procura speciale notarile e atto di costituzione del 26/11/12;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ISTITUTO ROMANO SAN MICHELE, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza definitiva n. 7152/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/10/2007 R.G.N. 7236/2001;
avverso la sentenza non definitiva n. 5921/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2006 R.G.N. 7236/2001;
avverso la sentenza non definitiva n. 1437/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2005 R.G.N. 7236/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO MNN;
udito l'Avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA;
udito l'Avvocato PANICI PIERLUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7.5.01 il Tribunale di Roma condannava l'Istituto Romano di San Michele - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (d'ora innanzi anche, più brevemente, IRSM), a pagare L.
1.078.125.000 in favore di RG IA a titolo di risarcimento del danno da ingiustificato anticipato recesso dal contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato intercorso fra le parti. All'origine del contenzioso vi era il recesso per giusta causa intimato il 16.3.99 al IA, che era stato assunto nel 1997 quale segretario generale dell'istituto.
Sull'appello di quest'ultimo, all'esito di due sentenze non definitive (la n. 1437/04 e la 5921/05) e di sentenza definitiva depositata il 23.10.07, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riduceva a Euro 376.045,18 tale risarcimento (escludendo dal relativo calcolo la voce inerente al compenso incentivante previsto nel summenzionato contratto individuale) e confermava nel resto.
Per la cassazione di tali sentenze ricorre l'Istituto Romano di San Michele affidandosi a tre motivi.
Il IA resiste con controricorso e spiega a sua volta ricorso incidentale articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso l'IRSM.
Si sono poi costituiti gli eredi del IA, deceduto nelle more. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si riuniscono ex art. 335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale condizionato, in quanto aventi ad oggetto la medesima sentenza.
1 - Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la domanda di declaratoria di nullità del contratto di lavoro, domanda proposta in appello dall'istituto in base alla sopravvenuta scoperta del fatto che il IA non era provvisto del diploma di laurea di cui pur si era dichiarato munito all'atto della stipula del contratto di lavoro dirigenziale, contratto che poggiava su una delibera del Commissario regionale dell'ente, poi annullata proprio a cagione della scoperta che il IA non era laureato. Aggiunge l'istituto ricorrente che i documenti comprovanti tale scoperta sono stati fatti valere ai sensi dell'art. 395 c.p.c., nn. 3 e 6 come comprovanti un vizio revocatorio della sentenza di primo grado (fondata sul presupposto della validità del contratto di lavoro) e che l'annullamento della suddetta delibera non può non riverberarsi sulla validità del contratto di lavoro. Tale motivo, pur formalmente deducendo un vizio di motivazione, in realtà nella sostanza contiene una censura di violazione di norme di diritto e, infatti, si conclude con due quesiti ex art. 366 bis c.p.c.. Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993 e omessa valutazione del regolamento interno dell'istituto, ulteriore fonte regolatrice del rapporto di lavoro fra le parti, avendo trascurato la Corte territoriale che la mancanza del titolo di studi necessario per ricoprire un incarico dirigenziale costituisce un insanabile vizio genetico di un contratto che, come quello in esame, era stato stipulato sull'erroneo convincimento che il IA fosse provvisto di diploma di laurea, requisito previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 21 e 28 dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, art. 6 e dalla L.R. Lazio 1 luglio 1996, n. 25, art. 19.
Tali motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati, sia pure correggendosi nei termini che seguono ex art. 384 c.p.c., u.c. la motivazione resa dalla Corte territoriale.
Si premetta che quella sollevata in appello dall'istituto va qualificata piuttosto come eccezione di nullità (e non già come vizio revocatorio) sulla base di documenti che sono stati comunque acquisiti dalla Corte territoriale.
In tal caso trova applicazione l'insegnamento di Cass. S.U.
4.9.12 n. 14828, in cui le S.U., componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto, cui va data continuità anche nella presente sede: "Il giudice del merito ha il potere di rilevare, dai fatti allegati e provati o emergenti ex actis, ogni forma di nullità non soggetta a regime speciale e, provocato il contraddittorio sulla questione, deve rigettare la domanda di risoluzione, volta ad invocare la forza del contratto. Pronuncerà con efficacia idonea al giudicato sulla questione di nullità ove, anche a seguito di rimessione in termini, sia stata proposta la relativa domanda. Nell'uno e nell'altro caso dovrà disporre, se richiesto, le restituzioni".
Nondimeno nella vicenda in esame non è ravvisatale la nullità per contrasto con norma imperativa di legge del contratto di lavoro dirigenziale stipulato inter partes, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le fonti invocate non prescrivono il requisito del possesso del diploma di laurea.
Non lo prescrive il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 21 (ratione temporis applicabile al caso di specie, le cui norme sono state poi trasfuse nel D.Lgs. n. 165 del 2001), che si limita genericamente a prescrivere una professionalità adeguata all'incarico, mentre il successivo L.R. Lazio 1 luglio 1996, n. 25, art. 28, comma 2 e l'art. 19 prevedono il requisito del possesso del diploma di laurea, ma soltanto per l'accesso alla qualifica dirigenziale tramite concorso, mentre nel caso in esame il IA è stato assunto come dirigente attraverso un contratto quinquennale ai sensi del comma 2 del cit. art. 21 che, come s'è detto, del requisito del diploma di laurea non fa menzione.
Il possesso del diploma di laurea non è prescritto neppure dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 6 (relativo alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali), ne' dal D.P.C.M. 18 ottobre 1994, n. 692. In relazione al contenuto del regolamento interno dell'istituto, che si assume essere ulteriore fonte regolatrice del rapporto di lavoro fra le parti, basti osservare - anche a tacere d'altro - che lo stesso ricorrente ammette che tale regolamento (il cui contenuto non è nemmeno trascritto in ricorso) non è stato acquisito agli atti. Nè la nullità del contratto de quo può evincersi da una possibile inadeguatezza della professionalità del IA rispetto all'incarico conferitogli, il che - a tutto concedere - avrebbe richiesto accertamenti in punto di fatto che nel caso di specie non sono stati nemmeno chiesti in sede di merito.
Infine, non risulta essere stata neppure promossa un'azione di annullamento per vizio della volontà e, quanto all'annullamento della delibera propedeutica all'assunzione del IA, basti osservare che, versandosi in tema di rapporto di lavoro ormai retto dalle norme privatistiche dopo la riforma di cui al cit. D.Lgs. n. 29 del 1993, la delibera in questione ed il suo successivo annullamento si pongono come meri adempimenti interni all'ente, non opponibili al lavoratore.
2 - Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso principale ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., per avere la Corte territoriale valutato atomisticamente e non nel loro insieme le inadempienze e il comportamento complessivo del IA che avevano indotto l'istituto a recedere ante tempus dal rapporto di lavoro. Il motivo è inammissibile perché la Corte territoriale ha motivatamente escluso in fatto le contestate inadempienze, alla stregua del materiale istruttorio acquisito o in ragione di totale assenza di prova sul punto.
In altre parole, in tanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva della gravità, ai fini dell'art. 2119 c.c., delle inadempienze in quanto le stesse risultino pur sempre sussistenti e provate, il che - invece - non è accaduto nel caso di specie.
3 - Con il primo motivo del ricorso incidentale il IA denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1359 c.c., dell'art. 1353 c.c. e segg. nella parte in cui la gravata pronuncia ha erroneamente qualificato come condizione potestativa (in quanto tale incompatibile con la finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.), anziché come condizione casuale o mista, la clausola del contratto di lavoro (art. 4) concernente l'incentivo - spettante in caso di raggiungimento di determinati risultati di gestione - che il IA avrebbe percepito se l'istituto non avesse receduto ante tempus dal rapporto. In realtà, prosegue la difesa del ricorrente incidentale, l'art. 5 del contratto intercorso fra le parti, ignorato dalla Corte territoriale, regola proprio gli effetti di un'anticipata risoluzione del rapporto stabilendo che, in caso di recesso prima della scadenza naturale del contratto, al IA spetti l'intero ammontare dei compensi pattuiti, compresi quelli incentivanti annuali. Tale doglianza viene in sostanza fatta valere anche con il secondo motivo sotto forma di omessa motivazione sulle clausole nn. 4 e 5 del contratto individuale.
I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati.
Nel caso di specie la clausola in oggetto così disponeva: "Le parti convengono, inoltre, che l'IRSM corrisponderà annualmente al Signor RG IA, a titolo di incentivo, un importo pari al 20% (venti per cento) del compenso di cui al primo comma, previo giudizio positivo del Rappresentante legale dell'IRSM in ordine al risultato della gestione dell'anno precedente".
Il tenore letterale della clausola è chiaro nell'indicare come evento dedotto in condizione il giudizio positivo del legale rappresentante dell'ente e non il mero raggiungimento d'un positivo risultato di gestione, da lasciarsi all'apprezzamento d'un arbitratore o del giudice.
Ciò significa che la condizione deve definirsi come potestativa semplice od impropria, in quanto tale incompatibile con l'art. 1359 c.c. giacché - alla luce di costante giurisprudenza di questa S.C.,
cui va data continuità anche nella presente sede - l'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario a che si avverasse, si applica solo in ipotesi di condizione casuale (il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avverarsi dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti), ma non anche in ipotesi di condizione potestativa semplice od impropria (cfr. Cass.
5.6.96 n. 5243; Cass. 25.1.83 n. 702; Cass.26.4.82 n. 2583). Per altro, al ricorrente incidentale non gioverebbe nemmeno il supporre (contrariamente al tenore letterale della clausola in oggetto) che l'evento condizionante consistesse nel puro e semplice raggiungimento di positivi risultati di gestione, a prescindere dalla valutazione del legale rappresentante dell'ente.
In tale evenienza, infatti, la condizione si rivelerebbe come non casuale ne' mista, in quanto il suo avverarsi non dipenderebbe, nemmeno in parte, dal caso o dalla volontà di terzi, ma dai risultati eventualmente conseguiti grazie alle capacità e al maggiore impegno lavorativo del dirigente (ossia di uno dei contraenti).
Nè il ricorrente incidentale chiarisce quale sarebbe stato l'apporto fortuito o di terzi che avrebbe potuto qualificare come casuale o mista la condizione in discorso.
D'altro canto, proprio il caso e/o la volontà di terzi sarebbero incompatibili con l'ottica incentivante del lavoro del dirigente, ottica propria della tipologia in cui rientra la clausola in discorso.
Dunque, anche a voler supporre che l'evento dedotto in condizione fosse il mero raggiungimento di positivi risultati di gestione (il che non è, come si è detto), ad ogni modo la condizione non sarebbe nè casuale ne' mista.
In altre parole, detta condizione non rientra nel tipo che consente l'applicazione dell'art. 1359 c.c., il che assorbe ogni altra considerazione in ordine alla configurabilità o meno dell'anticipato recesso dell'IRSM come causa di impossibilità dell'avverarsi della condizione medesima.
Il diritto all'incentivo de quo non può recuperarsi nemmeno attraverso la clausola di cui al n. 5 del contratto intercorso fra le parti, nella parte in cui stabilisce che "Qualora la parte recedente prima della scadenza naturale sia l'IRSM, sarà dovuta al Segretario Generale un'indennità pari al 100% dei compensi previsti dall'art. 4, che il Sig. IA avrebbe percepito, senza il recesso, fino alla scadenza naturale del contratto".
Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema - da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi - il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art.360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un "fatto" controverso e decisivo, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
L'esistenza di una data clausola di contratto individuale e la sua esatta portata integrano meri accertamenti in fatto, in quanto tali preclusi in sede di legittimità.
Nè al ricorrente incidentale gioverebbe intendere il motivo come sostanziale deduzione d'un vizio nell'applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e segg., vuoi perché il motivo si convertirebbe in una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 priva del quesito prescritto dall'art. 366 bis c.p.c. (e, quindi, inammissibile, non potendosi sostituire il quesito con il momento di sintesi del fatto controverso che, invece, risulta ritualmente formulato), vuoi perché - comunque - l'atto di impugnazione non indica quale dei criteri interpretativi di cui al c.c. sarebbe stato violato o falsamente applicato.
4- Con il terzo motivo del ricorso incidentale ci si duole, in subordine, di violazione dell'art. 1359 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame ed omessa motivazione del rigetto della domanda relativa al compenso incentivante dovuto per il primo anno, durante il quale il IA aveva comunque lavorato e rispetto al quale, quindi, era ben possibile il giudizio sui risultati di gestione. Il motivo è infondato.
Dell'inapplicabilità dell'art. 1359 c.c. alla clausola di cui all'art. 4 del citato contratto individuale s'è già detto, così come si è evidenziato che evento condizionante era non il mero raggiungimento di determinati risultati di gestione, bensì il loro positivo apprezzamento da parte del legale rappresentante dell'ente. Ma a tal fine il ricorrente incidentale non allega nemmeno che tale positivo apprezzamento per il primo anno di lavoro sia mai stato espresso dall'IRSM, il che rende irrilevante la censura ed assorbe ogni ulteriore commento a riguardo.
È pur vero che nel ricorso incidentale si parla dell'esistenza di una bozza di delibera in tal senso, ma si riconosce che, appunto, essa è rimasta a livello di mera minuta e non di formale riconoscimento d'un positivo risultato gestionale.
5- In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che consiglia di compensare per un terzo fra le parti le spese del giudizio di legittimità, ponendo i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, a carico del ricorrente IRSM vista la sua sostanziale soccombenza in lite.
6- Nella propria memoria ex art. 378 c.p.c. gli eredi IA hanno chiesto la correzione di un errore materiale in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel quantificare il residuo credito spettante al loro dante causa una volta detratto l'incentivo che gli era stato riconosciuto in prime cure.
Ma la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata non è operazione cui possa provvedere questa S.C., poiché la speciale disciplina dettata dall'art. 287 c.p.c., e segg., che attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, se non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito (in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori materiali), va - invece - osservata rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, perché la Corte di legittimità non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice del merito (la Corte d'appello di Roma, nel caso di specie), cui dovrà rivolgersi l'istanza di correzione (cfr. Cass. 27.7.01 n. 10289; Cass.
6.2.95 n. 1348). Tale principio è ancor più da ribadirsi dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 287 c.p.c. ad opera di Corte Cost. n. 335/2004, limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello", sicché il solo giudice competente alla correzione della sentenza è quello che l'ha emessa (cfr. Cass. 12.5.05 n. 9968).
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensate per un terzo fra le parti le spese del giudizio di legittimità, condanna parte ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013