Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 15249
CASS
Sentenza 11 novembre 2014

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Massime1

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto confiscabile di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 231 del 2001 non può essere calcolato al netto dei costi sostenuti per ottenerlo o altrimenti determinato facendo ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, quali il "profitto lordo" o il "profitto netto", ma si identifica con il concreto vantaggio conseguito dalla commissione del reato presupposto. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il profitto derivante dalla commercializzazione di prodotti agroalimentari come "biologici", invece che come "convenzionali", in misura corrispondente alla differenza tra il prezzo effettivamente ottenuto e quello che sarebbe stato conseguito se i prodotti fossero stati venduti come "convenzionali").

Commentario1

  • 1Patteggiamento e confisca nel procedimento a carico degli enti
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 dicembre 2025

    Corte di Cassazione, Sez. II, 5 febbraio 2025, n. 4753 Sommario. 1. Il caso di specie. – 2. La natura poliedrica della confisca e la qualificazione espressa come sanzione principale nel d.lgs. n. 231 del 2001. – 3. La negoziabilità della confisca a fronte della natura di sanzione principale. – 4. La conciliabilità dei caratteri della negoziabilità e della obbligatorietà. – 5. Considerazioni conclusive. ABSTRACT Muovendo dalla natura di sanzione principale della confisca del profitto dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 9 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, l'autore affronta il tema della sua negoziabilità nel procedimento a carico degli enti, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2014, n. 15249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15249
Data del deposito : 11 novembre 2014

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