Sentenza 7 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2004, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2004 |
Testo completo
ÉSENTE DA REGISTRAZIONE BBLICA ITALIANA ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 LA CORTE SU00059 /04 (IST.NE GIUDICE DI PAGE NOM Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE responsabilita einle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 6362/02 Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere TESE CronRel. Consigliere .58 Dott. Renato PERCONTE LICA Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Donato CALABRESE © Consigliere - Ud. 21/05/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI CO & DI G VA VIA ROMA 426 BELLI ZZI (SA), elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, difeso dagli avvocati FILIPPO GREGORIO, RENATO LAMBERTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AP NC, DI MM, AP LA, elettivamente domiciliati in ROMA VLE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato BRUNELLA GRENCI, difesi dagli avvocati VINCENZO DE SIO, ANTONIO GRECO, giusta delega 2003 1197 in atti;
- controricorrenti nonchè
contro
DI IA LF;
intimato - avversO la sentenza n. 172/01 del Giudice di pace di MONTECORVINO ROVELLA, emessa 1'08/06/01 e depositata il 09/07/01 (R.G. 307/98+308/98+309/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Renato m PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Proc uratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per 1 il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con tre distinte citazioni, PI CO, PI AO e AN MM convenivano in giudi- zio, innanzi al giudice di pace di Montecorvino Rovel- la, il Condominio SA & Di IO, esponendo che le loro auto erano state danneggiate da calcinacci ca- duti nel corso di lavori che interessavano il Condo- minio e chiedendo un risarcimento, rispettivamente, di lire 1.100.000, 1.200.000 e 1.200.000. Cou Si costituiva nei tre giudizi, cari altrettante comparse, il convenuto, eccependo di non essere legit- timato passivo, poiché i lavori di ristrutturazione del 2 fabbricato erano stati eseguiti dall'impresa di Sammar- co Alfonso, unico responsabile quindi nella sua veste di autonomo appaltatore. Quest'ultimo, chiamato in causa dal Condominio, contestava la domanda. Con sentenza del 9 luglio 2001, il giudice di pace و ha condannato il Condominio, in solido col SA, a pagare agli attori rispettivamente lire 906.000, 1.064.000 e 1.176.000. Ricorre per la cassazione il Condominio, deducendo tre motivi. Resistono con controricorso i PI e il AN. Non ha svolto difese il SA. I resistenti hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. AN MM, PI CO e PI Pao- la, nei rispettivi atti di citazione, hanno chiesto la condanna del Condominio al pagamento della somma, nel- l'ordine, di lire 1.200.000, 1.100.000 e 1.200.000, di quella maggiore o minore che l'Ill.mo giudice adito riterrà di giustizia liquidare", oltre agli interessi e alla svalutazione, "il tutto nell'ambito della compe- tenza per valore del giudice adito, con espressa rinun- cia al supero". 3 Dal tenore letterale delle domande è agevole desu- mere che gli attori, pur indicando, ciascuno, in via puramente orientativa, un importo determinato, hanno di р fatto manifestato una ragionevole incertezza sull'am- evitando d montare del danno, porre perciò un limite preciso al "quantum" richiesto, in modo da consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione, senza essere vincolato dalla somma predeterminata, e di discostarse- ne se del caso, tanto in difetto quanto, soprattutto, in eccesso. La giurisprudenza di legittimità è concorde infatti nell'affermare che espressioni del tipo di quelle usate dagli attori ("ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia"; "ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia", e simili) non possono essere considerate meramente di stile, ma corrispondono a un effettivo contenuto di volontà, nel senso più so- pra esposto. Occorre altresì sottolineare che, nell'ipotesi in cui venga richiesta una somma di denaro non determinata in quanto, pur specificandosene una meramente orienta- tiva, sia richiesta effettivamente "quella maggiore o minore che risulterà di giustizia", la domanda, ai sen- si dell'ultimo comma dell'art. 14 C.p.c., rimane conte- nuta nel limite della competenza per valore del giudice adito, ed entro lo stesso, così segnato dalla domanda, dev'essere contenuta la pronuncia di condanna per non incorrere nel vizio di ultrapetizione. Come se non bastasse, la domanda è stata espressa- mente estesa dagli attori fino al limite massimo del- l'ordinaria competenza per valore del giudice di pace (lire 5.000.000: art.7 1 comma C.p.c.), e ciò è deci- ° sivo per escludere la giurisdizione di equità prevista dall'art. 113 2° comma C.p.c. e con essa la ricorribi- lità della sentenza. E' ben noto infatti che le norme di cui agli artt.113 2° comma e 339 3° comma C.p.c. individuano il regime delle impugnazioni avverso la sentenza del giu- dice di pace in funzione del valore della domanda pro- posta, con la conseguenza che la decisione è ricorribi- per se la domanda è inferiore a lire le cassazione 2.000.000 (e la relativa determinazione va fatta sulla base degli artt. 10 e segg. C.p.c.), mentre è appellabi- le se è di valore superiore (Cass. S.U. 20 novembre 1999 n.803). La sentenza in esame, pronunciata in più cause ri- unite, ciascuna di valore eccedente i due milioni, era perciò appellabile e non ricorribile. Ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese di questo giudizio.
PQM
5 la Corte dichiara inammissibile il ricorso e com- pensa le spese del giudizio di Cassazione. R.
9.6362 Così deciso a Roma, addì 21 maggio 2003. 2002 "Bank Kaly Il Cons Il Presidente Vittorio Su Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 7 GEN. 2004 Dott.ssa Maria Aiello oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Atello 6