Sentenza 13 giugno 2006
Massime • 1
Non risponde del reato di cui all'art. 340 cod. pen. colui che si sia limitato a fotografare le operazioni di perquisizione all'interno della propria abitazione, senza arrecare intralcio al loro svolgimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2006, n. 25064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25064 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/06/2006
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1315
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 047796/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV RT, N. IL 02/10/1962;
avverso ORDINANZA del 24/11/2005 del TRIB. LIBERTÀ di COMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO A.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale, pendente presso la Procura della Repubblica di Como, a carico di AV RT e AV LI, indagati in ordine al reato di calunnia, veniva disposta perquisizione personale e locale a carico di costoro per la ricerca e il sequestro della copia di un atto processuale (oggetto di asserita falsificazione) relativo ad una procedura di esecuzione immobiliare, nella quale i medesimi AV erano interessati, o di una qualsiasi traccia informatica dello stesso documento.
La perquisizione veniva eseguita il 13/10/2005 dalla Guardia di Finanza, che, pur non rinvenendo quanto ricercato, procedeva comunque al sequestro (probatorio) d'iniziativa di un apparecchio fotografico digitale, di un registratore digitale e di n. 42 CD masterizzati contenenti copie di software e di banche dati. La sottoposizione di tali oggetti a vincolo d'indisponibilità veniva giustificata, quanto ai primi due, dal fatto che il AV RT, facendo uso, nel corso delle operazioni di perquisizione, dei detti apparecchi, avrebbe intralciato e turbato l'attività degli operanti (art. 340 c.p.) e, quanto ai CD, dalla violazione della normativa sul diritto di autore (L. n. 633 del 1941, art.171 bis). Il P.M. di Como, con decreto 15/10/2005, convalidava il sequestro, ma il Tribunale di Como, con ordinanza del successivo 24 novembre, decidendo in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., disponeva il dissequestro del registratore digitale, con conseguente ordine di restituzione all'avente diritto, e confermava nel resto il mezzo di ricerca della prova.
Il Tribunale, dopo avere disatteso una serie di eccezioni in rito sollevate dai AV con la richiesta di riesame, riteneva non configurabili, in relazione all'uso che i predetti avevano fatto - durante le operazioni di perquisizione - del registratore digitale, gli ipotizzati reati di cui agli artt. 340 e 617 c.p., mentre ravvisava la configurabilità - in astratto - del reato di cui all'art. 340 c.p., in relazione all'uso nella stessa circostanza della macchina fotografica, e del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, in relazione alla detenzione dei
CD.
Ha proposto ricorso per Cassazione AV RT e ha dedotto:
1) mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale presso il domicilio eletto;
2) mancata notifica dello stesso avviso ad uno dei difensori nominati;
3) incompetenza ex art. 11 c.p.p. dell'Autorità giudiziaria di Como, per essere persona offesa del reato ex art.617 c.p. un magistrato in servizio presso la Procura di Como;
4)
violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 3, per avere il P.M. trasmesso gli atti al Tribunale del riesame non il giorno successivo alla richiesta;
5) mancata indicizzazione del fascicolo del P.M., la quale aveva pregiudicato il diritto di difesa;
6) mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti favorevoli agli indagati;
7) illegittimità della perquisizione e, quindi, del sequestro;
8) violazione del diritto di difesa, non essendogli stato consentito di intervenire personalmente in camera di consiglio;
9) illegittimità del sequestro dell'apparecchio fotografico, non essendo neppure ipotizzabile il fumus del reato di cui all'art. 340 c.p.; 10) illegittimità del sequestro dei CD, non sussistendo neppure il fumus del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis. Il ricorrente ha depositato, in data 3/5/2006, memoria difensiva, con la quale ha diffusamente stigmatizzato l'illegittimità di tutta l'attività procedimentale attivata a suo carico e culminata nell'adozione del provvedimento di sequestro di cui si discute e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Vanno, però, disattese, perché infondate, tutte le doglianze in rito.
La notifica agli indagati dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale in luogo diverso dal domicilio che si assume eletto presso lo studio dell'Avv. Cazzetta deve ritenersi regolare per la già rilevata nullità della detta elezione (cfr. ordinanza 23/11/2005 del Tribunale). Ed invero, attesa la natura di dichiarazione di volontà avente valore negozial-processuale, l'elezione di domicilio ricevuta, come nella specie, a verbale dalla polizia giudiziaria è nulla qualora il verbale non risulti sottoscritto dal dichiarante. In ogni caso, nessuna concreta violazione del diritto di difesa è derivata dall'asserita irregolarità della notifica, considerato che i due indagati intervennero personalmente ed attivamente nella procedura camerale dinanzi al Giudice del riesame.
La omessa notifica dello stesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia degli indagati non ha comportato alcuna conseguenza lesiva, considerato che, come si evince dal relativo verbale in atti, i due difensori, Avv. Cazzetta e Ripamonti, furono regolarmente presenti in udienza e prestarono il contributo tecnico in favore dei propri assistiti.
Sulla eccepita incompetenza per territorio, ex art. 11 c.p.p., del Tribunale di Como, osserva, innanzi tutto, la Corte che, per quello che - allo stato - emerge dagli atti, non è dato apprezzare come possa considerarsi persona offesa dell'ipotizzato reato di cui all'art. 617 c.p. il magistrato della Procura della Repubblica di Como al quale erano affidate le indagini. Al di là di ogni considerazione in ordine alla configurabilità del citato illecito, già esclusa dal Giudice del riesame, rileva la Corte che gli indagati si sarebbero limitati a registrare, nel corso delle operazioni di perquisizione, le sole comunicazioni telefoniche degli operanti e non la conversazione tra costoro e la persona (il magistrato) che era all'altro capo del telefono, sicché ipotetiche persone offese appaiono i soli operanti della Guardia di Finanza. In ogni caso, non può sottacersi che la decisione sull'istanza di riesame spettava comunque funzionalmente al Tribunale del capoluogo della provincia, sede dell'ufficio che aveva emesso il provvedimento da riesaminare, in quanto l'art. 324 c.p.p., comma 5 fornisce una indicazione di competenza non derogabile, come non derogabile, per la convalida, è la competenza del P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito per iniziativa della polizia giudiziaria.
L'inosservanza del termine di cui all'art. 324 c.p.p., comma 3, di natura meramente ordinatoria, non comporta l'inefficacia del sequestro (cfr. Cass. Sez. VI 17/6/1993, Di Emidio;
Sez. III 15/12/1993, Paolillo;
Sez. VI 6/10/1998, Calcatemi). La mancata indicizzazione degli atti, posti comunque a disposizione delle parti, non comporta alcuna nullità. Generica è la doglianza sull'asserita omessa trasmissione al Tribunale del riesame di atti favorevoli agli indagati e, comunque, per la soluzione alla quale si perverrà, non è assistita da concreto ed attuale interesse.
Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato è - in astratto - un atto dovuto, il che rende del tutto superflua qualunque indagine in ordine alla maniera con cui ad esso si è pervenuti (cfr. S.U. 27/3/1996, Sala). AV RT è stato posto, come si evince dagli atti, nella condizione di esporre personalmente le proprie ragioni dinanzi al Tribunale del riesame e, quindi, non si è verificata, sotto tale profilo, alcuna compressione del diritto di difesa. A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine alla doglianza relativa alla illegittimità del vincolo d'indisponibilità imposto alle cose ancora in sequestro.
Il sequestro probatorio del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, pur non a presupponendo - per la sua legittimità - la verifica della concreta fondatezza dell'accusa, richiede comunque l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcuna valutazione, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della fondatezza dell'accusa. È riservato comunque al giudice il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal P.M. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. L'indispensabile ruolo di garanzia del giudice deve tenere nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminare l'integralità dei presupposti che legittimerebbero il sequestro.
Ciò posto, rileva la Corte che gli elementi in fatto esposti nel provvedimento di convalida del sequestro e in quello di riesame non consentono di ritenere l'astratta configurabilità dei reati prospettati e la qualificazione delle cose apprese come corpo di reato o come cose pertinenti al reato.
L'essersi AV RT limitato a fotografare le operazioni di perquisizione all'interno della propria abitazione non integra di per sè, in difetto di ulteriori elementi di maggiore significatività, il reato di cui all'art. 340 c.p., che consiste nel cagionare, alternativamente, una interruzione o un turbamento di un ufficio pubblico. La prima condotta si configura nel provocare la cessazione, sia pure temporanea, dell'attività dell'ufficio; la seconda nel provocare un'alterazione, per breve o lungo tempo, del regolare funzionamento dell'ufficio. Non è dato apprezzare come il semplice uso di una macchina fotografica possa determinare l'interruzione di una attività estremamente invasi va, qual è quella di una perquisizione, o intralciare il regolare espletamento della stessa, che risulta - per
contro
- essersi svolta senza soluzione di continuità e senza particolari ostacoli.
La mera detenzione, in unica copia, di CD-Rom masterizzati, relativi a programmi informatici e banche dati di natura giuridica, non configura l'ipotesi criminosa di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, difettando qualsiasi elemento indicativo della abusiva duplicazione a fine di lucro o della detenzione a scopo commerciale dei detti supporti informatici.
L'ordinanza impugnata e il decreto 15/10/2005 di convalida del sequestro, con riferimento agli oggetti ancora sottoposti a vincolo d'indisponibilità, vanno, pertanto, annullati senza rinvio e va disposta la restituzione all'avente diritto della macchina fotografica e dei CD-Rom in sequestro. La cancelleria comunicherà il presente provvedimento alla Procura della Repubblica di Como per l'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di convalida del sequestro in data 15/10/2005, con riferimento agli oggetti ancora in sequestro, di cui dispone la restituzione all'avente diritto.
Manda alla cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento al P.M. di Como.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2006