Sentenza 17 marzo 2005
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte in via provvisoria nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo di allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richedente, tuttavia una tale situazione non è da sola sufficiente a giustificare l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, in quanto la sussistenza del pericolo di fuga deve comunque essere motivatamente fondato su elementi concreti, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale.
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In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. La sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2005, n. 13939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13939 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 17/03/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Consigliere N. 511
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni Consigliere N. 4096/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BU NT;
avverso l'ordinanza 16 dicembre 2004 della Corte di appello di Roma;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. BU NT ricorre per Cassazione contro l'ordinanza 16 dicembre 2004 con la quale la Corte di appello di Roma aveva respinto l'istanza del ricorrente, in stato di custodia cautelare in carcere a fini estradizionali, volta a conseguire la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, motivando il diniego con il richiamo alla "obiettiva gravità dei fatti addebitati e (al)l'entità della pena già irrogata al BU con la sentenza di condanna" pronunciata dalla Corte di Appello di Bacau, alla pena di anno uno e mesi diciotto di reclusione, "che potrebbe verosimilmente indurre il medesimo, al fine di evitare la relativa espiazione, a rendersi uccel di bosco sottraendosi alla consegna;
mentre irrilevante appare" - così aggiunge la Corte - "a fronte delle dette circostanze, le addotte sue condizioni familiari e lavorative in atto". Denuncia violazione dell'art. 715, comma 2, lettera c, c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che, ai fini della emissione di misure coercitive nei confronti di persona richiesta in estradizione dall'estero, devono ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 714, comma 2, c.p.p. e, quindi, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p.; con la conseguenza che il giudice è tenuto a valutare in concreto la sussistenza del pericolo di fuga, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie reale, compresa la personalità dell'estradando, ed a graduare l'afflittività della singola misura alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, ben potendo la consegna estradizionale essere assicurata anche mediante cautele diverse dalla custodia in carcere (Sez. 6^, 12 marzo 2002, Corbu). Ne deriva che, in tema di misure coercitive in materia di estradizione per l'estero, la sussistenza del pericolo di fuga o di sottrazione all'eventuale consegna deve essere motivatamente basata su elementi concreti, ossia oggettivi ed effettivi, strettamente legati alla realtà di fatto, e non su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale (Sez. 6^, 28 marzo 1995, Askin). Ciò vale a dire che il pericolo di fuga che legittima una misura cautelare deve essere, secondo l'art. 274 lettera b), c.p.p., "concreto", ossia oggettivo ed effettivo, deve trovare, cioè, uno stretto legame nella realtà di fatto;
il che implica che la ragionevole valutazione del giudice sulla probabilità che l'imputato possa far perdere le proprie tracce e sottrarsi all'eventuale consegna allo Stato richiedente (art. 714, comma 2, ultima parte, c.p.p.) debba essere ancorata ad elementi reali e non eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6^, 23 marzo 1994, Zoran). Vero è che il pericolo di fuga che giustifica il permanere del provvedimento limitativo della libertà personale va inteso anche come pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di rendere possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinché risponda dei suoi comportamenti aventi rilevanza penale in quello Stato (Sez. 6^, 23 gennaio 2003, Aim Pierre), ma è anche vero che un tale dato appare di per sè solo insufficiente (pure considerando l'entità della pena inflitta) a giustificare l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.
3. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, che si conformerà al principio di diritto sopra enunciato. Ai sensi dell'art, 94, comma 1^-ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà del BU, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma per nuova deliberazione. Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente, ex art. 94/ter Disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005