Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
A ITALIAN E N ICA IO Z BBL A 1 09 16 / 02 R EPU T IS R ” D G 17 E 9 3 R T. . A N R D 'A 67 L E L -19 T E N D IN NOME DEL POPOLO IT AN E -5 I S S 3 E N " E E S G A CORTE SUPREMA DIO I G Oggetto E A L Circolazione stradale - SEZIONE PRIMA CIVILE Sanzioni amministrative Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5486/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Cron. 28522 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere BONOMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo Ud.18/03/02 SALME' Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RA CO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CATANZARO, ETR SPA;
intimati - avversO la sentenza n. 1271/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 18/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 18/03/2002 dal Consigliere Dott. Massimo + 624 BON OMO;
1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 ottobre 1998 France- ER proponeva opposizione alla cartella esat- SCO toriale n. 7838171 di lire 445.800 per la riscossione di sanzioni amministrative comminate dal Comune di Ca- tanzaro per contravvenzioni al C.d.S. Con sentenza del 12 - 18 novembre 1999 il Tribuna- le di Catanzaro dichiarava in parte inammissibile l'opposizione e in parte la rigettava, osservando: a) che la cartella esattoriale è suscettibile di autonoma impugnazione solo qualora sia l'unico atto ricevuto dall'opponente; b) che nella specie erano stati regolarmente noti- ficati al trasgressore il verbale di accertamento n. 2007 del 19 febbraio 1993 e quello n. 2285 del 27 feb- braio 1993; c) che il ricorrente non poteva far valere il ter- mine prescrizionale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, atteso che i verbali di accertamento era stati notificati nelle date indicate, mentre la car- tella era stata emessa nel maggio 1997. Avverso la suddetta sentenza l'avv. Francesco Fer- 2 rara ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente sostiene l'esperibilità dell'opposizione ex art. 22 della legge 689/1981 avverso la cartella esattoriale. Non essendo stata notificata all'avv. ER al- cuna ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'opposizione ammessa dall'art. 22 citato si era possibile solo av- verso la cartella di pagamento, ad ogni effetto equi- parabile all'ordinanza-ingiunzione. Avverso i verbali di accertamento inizialmente no- tificati in data 19 febbraio 1993 e 27 febbraio 1993 era preclusa al trasgressore l'opposizione e, di con- seguenza, la tutela riconosciuta dall'art. 22 nei con- fronti dell'ordinanza-ingiunzione.
2. Il ricorso non è fondato. L'art. 203, comma 3, C.d.S. stabilisce che, qualo- ra nei termini previsti non sia stato proposto ricorso al prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale (di accertamento notificato), in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della leg- ge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo esecu- tivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di 3 procedimento. Ora, in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada il ricorso al pre- fetto avversO il verbale di accertamento dell'infra- zione si pone in alternativa con l'opposizione innanzi al pretore (secondo l'interpretazione adeguatrice di cui alla sent. della Corte Cost. n. 255 del 1994); in caso di mancata proposizione sia del ricorso ammini- strativo che di quello giurisdizionale l'accertamento diviene definitivo e il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, rimanendo preclusa ogni opposizione, a nulla rilevando la successiva notifica di un'ordi- - ingiunzione che non costituisce titolo della nanza sanzione ma ha il solo valore di invito al pagamento (Cass. 5 aprile 2001 n. 5046; vedi anche Cass. 16 mar- zo 2001 n. 3836, 21 febbraio 2001 n. 2494). La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, osservando, in punto di fatto, che verbali di accertamento erano stati regolarmente noti- ficati al trasgressore, sicché il ricorso contro la cartella esattoriale (non per vizi attinenti alla car- tella) era inammissibile, in quanto l'iscrizione а ruolo era stata preceduta da un atto, idoneo a far CO- noscere la violazione, che il trasgressore avrebbe avuto l'onere di impugnare. 4 3. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la prescrizione delle sanzioni comminate. Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, il diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nella specie, la decorrenza del termine era stata interrotta con la notifica dei verbali di accertamento (19 febbraio 1993 e 27 febbraio 1993). La cartella di pagamento, pur emessa nel maggio 1997, era giunta а conoscenza dell'avv. ER (per posta ordinaria) 50- lo nei primi giorni di ottobre 1998, oltre la scadenza del termine di prescrizione decorrente dalla data di notifica dei verbali di accertamento.
4. Ritiene il Collegio che la decisione adottata sul punto da parte del giudice di merito debba essere cassata per un motivo diverso da quello fatto valere dal ricorrente. Questa Corte ha affermato, in tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, che l'opposi- zione avversO la cartella esattoriale per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla forma- zione del titolo esecutivo (come il pagamento, la pre- scrizione, la morte dell'autore del fatto) non è quel- la disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 5 del 1981, bensì l'ordinario rimedio costituito dal- l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione (Cass. 16 no- vembre 1999 n. 12685). Tale orientamento ha trovato conferma da parte delle Sezioni Unite civili (Cass. Sez. Un. 13 luglio 2000 n. 491, in motivazione), se- condo cui la procedura di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 è predisposta esclusivamente per lo spedito accertamento della fondatezza della sanzio- ne inflitta e, come tale, non è applicabile ad ipotesi ontologicamente diverse. Lo strumento processuale per far valere il rimedio di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c. avversO la cartella esattoriale notificata e prima dell'inizio dell'esecuzione, è quello ordinario, e cioè la citazione davanti al giudice competente per materia о valore e per territorio, con la conseguenza che la fase esecutiva viene ad avere, rispetto alla fase cognitiva, una tutela più ampia (tre gradi di giurisdizione) e più gravosa (tutela legale ed assenza di agevolazioni tributarie). Applicando tali principi al caso in esame ne deri- l'inammissibilità della domanda avverso la cartella Va esattoriale, volta a far valere la prescrizione SO- pravvenuta al titolo esecutivo, in quanto proposta ex 6 artt. 22-23 della legge n. 891 del 1981, e non nelle forme ordinarie. Poiché la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che nella specie si fosse formato il titolo esecutivo, ha invece esaminato la questione nel merito, rigettan- do la domanda, la decisione sul punto deve essere cas- sata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'opposizione alla cartella esattoriale sotto il profilo della prescrizione deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.. 5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso pronunciando sul secondo, lacassa sentenza impugnata di-relativamente alla pronuncia sulla prescrizione e esat-chiara inammissibile l'opposizione alla cartella toriale sotto il profilo della prescrizione;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. Così deciso in Roma il 18 marzo 2002. Il Presidente Il Cons. est. Dott. Giovanni LosavioGiovanni Dott. Massimo BonomoMarime Bonomo Losevio PE NN CASSAZIONE Sezione Civile IL CANCELLIEME Deportato in Cancelleria मा The Tomin # 75 10 . 2002 IL CANCELLIERE