Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
In caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di sequestro conservativo o preventivo, non potendo trovare applicazione la regola espressa dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in tema di sequestro preventivo, secondo cui, anche quando sono venute meno le condizioni di applicabilità del provvedimento indicate nell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può non essere disposta la revoca dell'atto impositivo e la restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, in materia di sequestro probatorio, l'art. 355, comma 3, cod. proc. pen. richiama l'art. 324 cod. proc. pen., norma che si applica al procedimento di riesame di detto sequestro solo in quanto compatibile).
Commentari • 2
- 1. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324 comma 7 c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 324, c. 7) Il fatto Il Tribunale di Bologna, sezione delle impugnazioni cautelari penali, annullava, per difetto di motivazione, il decreto del 17 giugno 2018 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio effettuato d'urgenza dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 544-ter e 727 cod. pen., di numerosi uccelli tenuti dall'indagato in isolamento per essere utilizzati come richiami, nonché delle gabbie che li ospitavano e di alcuni bastoni con rivestimento colloso idonei alla cattura di uccelli in libertà. Per l'effetto il Tribunale …
Leggi di più… - 2. Restituzione delle cose sequestrate: necessario il rinvio alle Sezioni UniteRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 21 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2017, n. 58050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58050 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
58050-17 * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/10/2017 PresidenteANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Sent. n. sez. 3443/2017 Rel. Consigliere - ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.9728/2017 GAETANO DI GIURO LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN AN nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK;
Lung Crous ch lette/sentite le conclusioni del PG for chuti oli obchaser fecarecent di I hear RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2017, il Tribunale del riesame di Perugia - su ricorso di UI EF e IG AU annullava il decreto di convalida del sequestro probatorio di due fucili, uno appartenente a UI e l'altro a IG, emesso dal PM presso il Tribunale di Spoleto il 10 dicembre 2016. A ragione della decisione, il tribunale evidenziava che il requirente aveva qualificato i fucili come corpo di reato o cose pertinenti al reato, ma non aveva esplicitato in forma chiara la condotta posta in essere degli indagati, essendosi limitato ad indicare le norme incriminatrici violate;
non aveva inoltre esplicitato la relazione tra le cose sequestrate ed i reati oggetto di indagine. L'annullamento tuttavia, ad avviso del riesame non comportava la restituzione dei fucili in sequestro essendone obbligatoria la confisca, come prevedeva l'art. 324, settimo comma, cod. proc. pen.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione UI EF e IG AU, a mezzo del comune difensore, deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 6 legge n. 152/1975, nonché contraddittorietà della motivazione. Ad avviso della difesa, all'annullamento del sequestro doveva seguire la restituzione delle cose, attesa anche l'insussistenza delle ipotesi contestate e la loro riferibilità ai ricorrenti. Con un secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione essendo venute meno le esigenze probatorie e non essendovi elementi per convertire il provvedimento di sequestro probatorio in altro di natura conservativa.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il tribunale del riesame ha annullato il decreto di convalida del sequestro, ma ha ritenuto possibile non restituire i beni sequestrati ai sensi dell'art. 324, settimo comma, cod. proc. pen., norma che statuisce che la revoca del sequestro non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale. Tuttavia, deve rilevarsi che questa disposizione, come risulta dalla sua collocazione, riguarda specificamente il riesame del sequestro preventivo collocato nel capo III del Titolo II (Misure cautelari reali). Come si legge nella 2 Relazione preliminare al codice «L'accostamento delle misure reali a quelle personali nell'ambito del genus "misure cautelari" ha, inoltre, suggerito di disciplinare separatamente il sequestro delle cose pertinenti al reato, finalizzato alla acquisizione del materiale probatorio: e' sembrato che il riferimento alle esigenze cautelari evocasse un vincolo piu' penetrante di quello che scaturisce in funzione delle sole esigenze probatorie, al punto da rendere possibile l'individuazione di limitazioni di ordine patrimoniale destinate ad operare come restrizioni di liberta' costituzionalmente garantite. La misura reale, in altri termini, crea l'indisponibilita' di cose o beni con una incisivita' analoga a quella che nasce dalla custodia cautelare e da altre forme di misure cautelari personali». La norma va letta in funzione del sistema in cui è др inserita e in particolare di precedenti artt. 322, che indica i soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame, e 321 che delimita l'oggetto del sequestro preventivo. L'art. 324 è quindi funzionale ad assicurare la tutela avverso i provvedimenti di sequestro preventivo emessi a norma dell'art. 321 "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati". A seguire, il terzo comma dell'art. 324 stabilisce che "il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1". Come si vede, nella sua formulazione la norma trova un parallelo nel primo comma dell'art. 299 che, trattando delle misure coercitive personali, ne prevede l'immediata revoca quando vengono meno le condizioni di applicabilità. In definitiva, mutuando una terminologia propria del diritto amministrativo afferente alla possibilità, dettata da ragioni di opportunità o di convenienza, di revocare un atto legittimamente emesso, il codice impone una costante verifica dell'esigenza della perdurante legittimità della misura imposta, con conseguente costante ed aggiornato adeguamento della necessità di mantenimento del vincolo cautelare, avendo riguardo sia ai fatti sopravvenuti, sia a quelli originari e coevi all'ordinanza impositiva, non conosciuti o non valutati dal giudice. In conseguenza, inserita nel contesto del sequestro preventivo, l'articolo 324 espone la regula juris secondo cui, ferma la legittimità dell'atto impositivo, valutazioni discrezionali di opportunità o di convenienza non consentono la revoca del sequestro e la restituzione delle cose preventivamente sequestrate, quando sono soggette a confisca obbligatoria. Su un piano diverso si pone la declaratoria di annullamento del sequestro probatorio che comporta l'eliminazione dell'atto per motivi di legittimità: è ben noto che l'istituto della revoca per ragioni di opportunità o convenienza non è prevista per il sequestro probatorio, in cui la vicenda estintiva del vincolo è 3 collegata anzitutto al venir meno delle esigenze probatorie che hanno indotto ad emanare il provvedimento acquisitivo, in ordine al quale l'interessato può invocare la restituzione delle cose sequestrate, disciplinata dall'art. 262 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Cass. sez. VI, 21.2.1995 n. 16, Frati). Si deve quindi concludere che: la revoca interviene su un sequestro in corso quando vengono meno le ragioni che giustificano la protrazione del vincolo cautelare;
l'annullamento invece elimina in radice il vincolo, sicché viene meno il titolo che giustifica lo spossessamento del bene. Non è quindi possibile applicare al sequestro probatorio la regola posta dall'art. 324 comma 7 per il sequestro preventivo. Non può essere invocato in contrario l'art. 355 cod. proc. pen. che, contro il decreto di sequestro probatorio, prevede la possibilità di richiedere il riesame "a norma dell'art. 324", norma applicabile solo in quanto compatibile: oggetto del procedimento è la restituzione delle cose sequestrate, e non la revoca del decreto. Deve quindi essere ribadito il principio che le cose sottoposte a sequestro probatorio, quando non sia più necessario mantenerle vincolate ai fini della prova, devono essere restituite all'avente diritto, nel corso dello stesso procedimento (art. 262 cod. proc. pen., comma 1) oppure quando il medesimo venga definitivamente concluso, secondo la normativa dettata dal codice di rito in materia di restituzione delle cose sequestrate non confiscate, salvo che il giudice non ne abbia disposto il sequestro conservativo o preventivo (comma 2 e 3) o ne abbia ordinato la confisca (comma 4). (v. Cass. S.U. 3 luglio 1996, Chabni Samir, RV 205706; Cass. S.U. 14 dicembre 1994, Adelio, RV 200115; Sez. 3, Sentenza n. 6380 del 2014; Sez. 6, Sentenza n. 26291 del 2013). L'ordine di restituzione della cosa sequestrata è consequenziale alla statuizione relativa alla illegittimità del sequestro, e si pone a tutela del diritto di proprietà che non può essere compresso se non in forza di un provvedimento avente base legale, sicché il tribunale del riesame annullando il decreto di convalida del sequestro probatorio deve disporre la restituzione del bene dissequestrato (contra Sez. 2, n. 3185 del 06/11/2012 - dep. 22/01/2013, Di Guida, Rv. 254508). Nella specie, il Tribunale, pur avendo annullato il decreto impositivo del vincolo cautelare, ha omesso di statuire la conseguente doverosa restituzione delle cose illegittimamente sequestrate, evocando una norma che non si attaglia alla fattispecie. In tal modo, si è realizzata una reale compressione del diritto alla restituzione conseguito con l'annullamento del vincolo cautelare che poteva discendere solo dalla apposizione di un nuovo vincolo (come si ricava dall'art. за 4 262 cit. applicabile per identità di ratio anche all'annullamento del decreto di convalida). E, peraltro, ad evitare che sia frustrato l'obbligo di obbligatoria confisca, non vi è motivo di dubitare che questo provvedimento possa essere adottato anche quando non vi è stato precedente provvedimento di sequestro, poiché nessuna disposizione attribuisce alla misura cautelare una funzione di presupposto indispensabile per l'emissione del provvedimento ablatorio (cfr., Sez. 6, n. 3606 del 20/10/2016 - dep. 24/01/2017, Bonanno, P.C. e altri, Rv. 26934601; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893). Deve, pertanto, procedersi all'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla omessa restituzione, dovendosi disporre, ai sensi dell'art. 621 cod. proc. pen., l'immediata restituzione di quanto in sequestro. L'ulteriore motivo è assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa restituzione dei fucili ai ricorrenti, restituzione che dispone. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Antonella Patrizia Mazzei Jr. mazaz DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2017 CANCELDERE M DIC E R S P U E T Rita Di Mad S R Z I O O C N 5