Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7304 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
0 7 3 04/ 03 64020 G N # TTV NOME DEL P POL TALIANO 9861/9/9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO 8 VI IEI 'N 730 SNGS Y SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7109/99 PresidentePaoliniDott. Giovanni ConsigliereDott. Giuseppe V.A. Magno Cron. 16230 Cons. Rel.RuggieroDott. Francesco Rep. ConsigliereSotgiuDott. Simonetta Ud. 27-11-02 ConsigliereD'AlonzoDott. Michele CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 64020 sul ricorso proposto da: N. Minolfi Massimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Gianfranco Gaffuri e dall'Avv. Enrico Romanelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n.5; - ricorrente
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.12; controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria 4323 1 Regionale della Lombardia-Milano n.54/58/98 del 3-3-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito l'Avv. Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo I l Credito Italiano S.p.A., nel 1984 e 1985, in Minolfioccasione del trasferimento del funzionario Massimo, dapprima da Genova a Pavia e poi da Pavia a Capriate, in forza dell'art.51 CCNL, corrispondeva rispettivamente le somme di £.
7.053.000 e di £.3.302.000, a titolo di indennizzo per il maggior canone di locazione, senza assoggettare dette somme a tassazione. L'Ufficio II. DD. di Gorgonzola notificava avvisi di accertamento, relativi agli anni 1984 e 1985, sul presupposto che tali somme fossero imponibili. Il contribuente proponeva opposizione. La C.T. di primo grado di Milano, con sentenza n.247/08/92, accoglieva i ricorsi riuniti. L'appello dell'Ufficio veniva accolto dalla C.T. Regionale della Lombardia-Milano, con la sentenza in 2 epigrafe, la quale, in riforma della decisione impugnata, accertava la legittimità dell'avviso di accertamento relativo all'anno 1985, ma accoglieva anche l'eccezione del contribuente relativa alla decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere di accertare maggiori redditi per l'anni 1984, in quanto il relativo avviso era stato notificato oltre il termine previsto dall'art.43 co.1° D.P.R. n. 600/73. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato indata 1-4-99, con l'articolazione di due ragioni di doglianza. Il Ministero delle Finanze si è costituito con controricorso, notificato il 30-4-99. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria ex art.378 c.p.c., in cui oltre a richiamare e rinviare a memoria di altra controversia, invoca il giudicato esterno n.558/2000 del 19-1-2000 e conseguente alle sentenze n.798/2000 del 25-1-2000. Motivi della decisione 1 Varie ragioni concorrono per l'immediata declaratoria di inammissibilità delle prospettazioni formulate dal ricorrente nella memoria da ultimo richiamata. Innanzitutto, non risultano soddisfatte le finalità che la memoria ex art.378 c.p.c è destinata a soddisfare, le quali sono esclusivamente quelle di illustrare 3 questioni già ritualmente introdotte. La questione del giudicato non poteva essere sollevata per la prima volta con detta memoria. Le sentenze, invocate a tali fini, non venivano allegate al ricorso, ma risultano prodotte per la prima volta con la citata memoria. Viene dedotto un giudicato esterno, nell'ottica dell'art. 1306 C.C., in una situazione in cui non sussiste solidarietà, come in seguito si dirà. Infine, perché il giudice di legittimità possa rilevare d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno, è necessario che esso risulti da atti comunque prodotti o acquisiti nel corso del giudizio di merito, essendo alle parti inibita ex art.372 c.p.c. la produzione, nel giudizio di legittimità, di documenti che non attengano alla nullità della sentenza impugnata ed all'ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. Sez. Trib., 19-10-2001, n. 12794). 2 Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.23 e 64 D.P.R. 29-9-73 n.600, nonché dell'art.67 stesso D.P.R.... in relazione all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., e l'omessa e inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in relazione all'art.360 co.1° n.5 c.p.c., riproponendo l'eccezione 4 preliminare di inesistenza di una obbligazione tributaria propria del sostituito. La censura è destituita di fondamento nella sua duplice prospettazione. In via preliminare, deve essere delibata la questione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva del contribuente. Condividendosi pienamente il più recente e prevalente indirizzo di questa Corte, deve affermarsi che è legittimo l'accertamento a carico del lavoratore subordinato, diretto a contestare la mancata inclusione nella denuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prescritta dall'art.23 D.P.R. 29-9- 73 n.600 ed il datore di lavoro abbia omesso di effettuare e versare tale ritenuta (Cass., 18-2-2000, n. 1842; 28-2-2000, n.2212; 3-3-2000, n.2389; 8-3-2000, n.2604; 8-3-2000, n.2611; 21-3-2000, n.3330; 17-6-2000, n.7703; 21-11-2000, n.15048; 30-10-2001, n.13481). Nella norma richiamata la sostituzione con ritenuta d'acconto (e dovere di rivalsa) è delineata come strumento per la più agevole ed anticipata riscossione dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente. Conseguentemente, non implica mutamento nella posizione del debitore d'imposta, ma aggiunge all'obbligazione di 5 quest'ultimo un dovere di pagamento а carico di chi eroga il reddito imponibile. Pertanto, l'esaminata questione preliminare deve essere disattesa. per confutare l'eccepito difetto Si aggiunga che l'impugnata decisione sviluppa, motivazionale il tema dell'eccepitoampiamente ed approfonditamente, difetto di legittimazione. 3 Con il secondo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell'art.48 co.1° D.P.R. 29-9-73 n.597, nonché della nozione giuridica di reddito fiscale desumibile dai sistemi normativi concernenti la sua tassazione, la violazione e falsa in relazione applicazione dell'art. 12 disp. prel., all'art.360 co.1° n.3 c.p.c., e la motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia, assumendo in particolare che gli indennizzi, la cui corresponsione era prevista da un contratto collettivo di lavoro, rientravano nell'ambito di compensi risarcitori. Anche questa censura deve ritenersi destituita di fondamento nella sua duplice articolazione. Il fondamentale thema decidendum è costituito dalla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio ("contributo-affitto"), a titolo di rimborso 6 del maggior canone di locazione, che il contribuente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione nel nuovo luogo di lavoro. Si ritiene di confermare in piena condivisione l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ., Sez.I, n.5081/1999; Cass. Civ., Sez.I, n. 14006/1999; Cass. Sez. Trib., n. 1842/2000; Cass. Civ., 8-2-2000, n.2212; Cass. Sez. Trib., 3-3-2000, n.2389; Cass. 8-3-2000, n.2604; Cass. Civ., 8-3-2001, n.2611; Cass. Civ., 21-3-2000, 3330; Cass. Civ., Sez.I, 7-6-2000, n.7703; Cass. Civ., 2-8-2000, n.10149; Cass. Sez. Trib., 4-10-2000, n.13182; Cass. Sez. Trib., 30- 10-2001, n.13482; Cass. Sez. Trib., 21-11-2000, n.15048). Secondo questo orientamento, dal complessivo quadro normativo (art.48 co.1° e successivi D. P. R. 29-9-73, n.597; art.48 D.P.R. 22-12-86, n.917; riformulazione del citato art.48, introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1998, dall'art.3 D.Lg. 2-9-97, n.314) discende che le indennità di trasferimento e le indennità similari, quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di confacente alloggio cioè le somme che il datore di lavoro eroghi - al dipendente per alleviare la maggiore entità degli 7 spostamento oneri generali connessi allo stabile sono componenti territoriale dell'attività lavorativa - tassabile, ai fini IRPEF per l'intero del reddito ammontare, se ricadano in periodi di imposta anteriori al 1998. Tale principio discende concludentemente dalle seguenti argomentazioni : eccezionalità e, comunque, specialità delle disposizioni delimitative del reddito tassabile;
diversità di natura e presupposti delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta;
conseguente inestensibilità alle prime di norme determinate. La tesi conclamata con il richiamato orientamento si articola attraverso passaggi logico-giuridici, che privano anche di rilevanza le dedotte questioni di illegittimità costituzionale (vedasi, in particolare, la richiamata Cass. n.2604/2000). Inoltre, insussistente risulta la dedotta insufficiente motivazione. L'impugnata decisione si diffonde ampiamente ed in maniera alquanto articolata sulla questione della natura del contributo. 4 In definitiva, per delineati motivi, l'esaminato ricorso deve essere rigettato. Le complessive ragioni della decisione fanno ricorrere 8 giustificati motivi per pervenire ad un'equa compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
CORA La rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 27-11-2002, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Francesco Ruggiero Dott. Giovanni Paolini. ЫЙ АЛ DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT Oggi 1.3 MAG. 2003..... Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio