Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento delle imposte dirette, i dati di provenienza bancaria raccolti dalla Guardia di finanza nel corso di indagini svolte nell'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria potevano essere utilizzati, secondo la disciplina dettata dal testo originario dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e quindi anche prima delle modifiche ad esso recate dal d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dagli uffici finanziari cui fossero stati trasmessi senza violazione del segreto istruttorio, il quale costituisce per la polizia giudiziaria l'unico limite alla piena possibilità della loro trasmissione agli uffici tributari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7613 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto:
dal signor GI IO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 495, presso lo studio dell'avv. Salvatore Taverna, che lo difende unitamente all'avv. Giuseppe Tinelli, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e lo difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale n. 2395/98, depositata il 7 maggio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno dal Cons. Dott. Achille Meloncelli;
udito per il ricorrente l'avv. Giuseppe Tinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
1.1. Il signor GI TE ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale 23 marzo 1998, n. 2395/98, depositata il 7 maggio 1998, che:
a) ha respinto due distinti ricorsi da lui presentati contro le sentenze della Commissione tributaria di secondo grado di Lecce 15 marzo 1986, n. 13 e n. 14, di parziale accoglimento delle sentenze della Commissione tributaria di primo grado di Lecce, anch'esse di parziale accoglimento dei ricorsi introduttivi contro gli avvisi di accertamento relativi ai maggiori redditi prodotti negli anni 1978 e 1979;
b) ha accolto i ricorsi dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di LI;
c) ha riformato le decisioni di secondo grado e d) ha confermato gli avvisi di accertamento.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti:
- l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di LI notificò l'8 novembre 1982 e il 30 ottobre 1982 al signor GI TE, titolare di un calzificio, gli avvisi di accertamento relativi ai maggiori redditi prodotti nel 1978 e nel 1979;
- gli accertamenti furono promossi da indagini istruttorie disposte dall'autorità giudiziaria per reati di contrabbando e per reati valutari, imputati, tra gli altri, al signor TE;
- il signor GI TE propose distinti gravami alla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, che li accolse parzialmente con distinte decisioni;
- l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di LI e il contribuente proposero distinti appelli, che furono parzialmente accolti dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le sentenze 15 marzo 1986, n. 13 e n. 14;
- il signor TE e l'Ufficio proposero sei distinti ricorsi alla Commissione tributaria centrale, che li riunì con ordinanza 11 aprile 1994. 1.3. La Commissione tributaria centrale, con la sentenza 23 marzo 1998, n. 2395/98, ora impugnata per cassazione, dispone anzitutto la scissione dei ricorsi n. 4143-91, n. 35800-86, n. 35801/86 e n. 35802/86, dai ricorsi n. 3583-86 e n. 30804-86, tutti già riuniti con ordinanza 11 aprile 1994. La scissione è giustificata con la diversità degli accertamenti, perché quelli del primo gruppo sono relativi ad accertamenti che sono stati adottati dall'Ufficio di Lecce, mentre quelli del secondo gruppo sono connessi ad accertamenti che sono stati adottati dall'Ufficio di LI. Rimangono riuniti i ricorsi costituenti il secondo gruppo, cioè quelli contrassegnati dal n. 35803-86 e dal n. 30804-86, tenuto conto della loro connessione per ragioni soggettive ed oggettive.
1.3.1. Ciò stabilito, la Commissione tributaria centrale osserva che l'adozione di decisioni sulle domande di condono presentate dal signor TE, relativamente al 1978 e al 1979, non importa l'estinzione del giudizio, secondo il DL, 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Infatti, secondo quanto si desume dalla lettera 28 luglio 1994, n. 12485/10, dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lecce, gli imponibili oggetto di condono sono inferiori alla percentuale dei redditi imponibili accertati e, quindi, il condono totale è precluso in base all'art. 17 del precitato decreto legge. Pertanto, il giudizio deve proseguire relativamente alle quote di reddito accertato che sono rimaste estranee al condono.
Gli accertamenti dei maggiori redditi furono sollecitati dai dati, che, raccolti in attuazione del decreto di sequestro del 4 ottobre 1979 del giudice istruttore del Tribunale di Bergamo, furono trasmessi il 22 novembre 1979 all'amministrazione finanziaria in vista della loro utilizzazione a fini tributari.
Il problema, proposto con il ricorso presentato dal signor TE, consiste nel verificare se i dati raccolti nel corso del procedimento penale possano essere ritualmente utilizzati per accertamenti tributari
Nel caso di specie, che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 35 DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario, le notizie derivanti dall'accesso ai conti correnti bancari del signor TE, in attuazione del decreto di sequestro disposto dal giudice istruttore, sono state utilizzate dall'amministrazione tributaria in base all'autorizzazione data dallo stesso giudice con il provvedimento 22 novembre 1979 già citato. Tale autorizzazione non è ricollegabile alla specifica tipologia stabilita dal citato art. 35, che disponeva nel senso della competenza del presidente della Commissione tributaria di primo grado ad autorizzare l'accesso presso istituti di credito. Infatti, l'art. 35 del testo originario non comprende la specifica fattispecie, identificabile nel caso in esame, caratterizzata dall'assenza di denuncia di redditi, che pur erano stati prodotti e che non erano deducibili dalle scritture tenute dal contribuente. Nel caso di specie nessuna osservazione è stata mossa sulla prospettabilità di pregiudizi all'istruttoria derivanti dall'autorizzazione 22 novembre 1979, alla quale si è fatto riferimento. Per altro verso, non si può trascurare di osservare che l'eventuale pregiudizio all'istruttoria penale sarebbe stato motivo di gravame o di impugnazione nel corso del giudizio penale, ormai concluso con sentenza irrevocabile, e non potrebbe risolversi nell'initualità dell'accertamento tributario. Il richiamo al principio di salvaguardia del segreto bancario non potrebbe equivalere all'individuazione di un ostacolo assoluto alla trasmissione di dati necessari per il compimento di accertamenti tributari, preordinati, oltretutto, alla verifica circa l'adempimento o meno dell'obbligo di pagamento delle imposte, in coerenza con i principi di livello costituzionale. Si deve, pertanto, concludere nel senso della correttezza dell'accertamento compiuto dall'amministrazione, censurato unicamente sotto il profilo dell'utilizzazione dei dati raccolti dalla polizia giudiziaria. Dalle suesposte considerazioni discende che i ricorsi del signor TE sono infondati.
1.3.2. Sui motivi di appello dell'Ufficio la Commissione tributaria centrale si pronuncia nel senso che:
1) la prima censura proposta dall'Ufficio è infondata, perché il contribuente poteva censurare contestualmente sia l'accertamento iniziale sia quello integrativo, tenuto conto della connessione esistente tra i due atti, che oltretutto incideva su un unico rapporto tributario, concernente l'IRPEF e l'ILOR, liquidabili sui redditi prodotti;
per altro verso, l'Ufficio non ha dedotto in primo grado in sede d'appello la non tempestività del gravame rispetto agli avvisi n. 189 e 190 del 1982, notificati il 30 dicembre 1982;
2) la censura relativa alle percentuali di ricarico disposte dalla Commissione tributaria di secondo grado è accolta nel senso che la riduzione operata in appello non è condivisibile, perché è giustificata dal riferimento alla percentuale di ricarico desumibile dalla dichiarazione presentata per ciascuno degli anni citati;
ma tale riduzione postula il difetto di considerazione delle importazioni in contrabbando di beni da mercati esteri e dell'assenza di riferimenti ai costi di produzione nella contabilità, che il contribuente era tenuto a curare;
pertanto, le dichiara ioni dello stesso contribuente, dalle quali si è desunta la percentuale di ricarico del 15%, non sono coerenti con la realtà aziendale;
3) è fondata la censura dell'Ufficio relativa all'indeducibilità, in vista della determinazione induttiva del reddito prodotto in ciascuno degli anni in questione, della somma corrispondente all'imposta doganale evasa, perché il difetto di adempimento dell'obbligazione doganale si è risolto in un indubbio vantaggio per l'impresa, che non aveva dovuto affrontare un costo specifico;
tale risparmio è da identificare come causa di incremento del profitto dell'impresa, i cui prezzi di cessione dei prodotti devono essere calcolati con riferimento ai prezzi praticati per prodotti simili, per la determinazione di tali prezzi è configurabile la traslazione dell'imposta doganale, liquidata sul materiale importato;
4) è accolta la censura relativa alla definitività
dell'accertamento di L. 54.748.000, perché in sede di appello era stata dedotta l'assenza di censure sul punto in primo grado;
5) rimane assorbita la censura relativa al difetto di riliquidazione delle somme a titolo di sanzioni tributarie da parte della Commissione di secondo grado, perché l'accoglimento delle censure relative agli accertamenti e la conferma di questi implica l'inutilità di affrontare il tema della rideterminazione delle sanzioni.
2.1. Nel ricorso del signor GI IE per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale 23 marzo 1998, n. 2395/98, si adducono i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
2) violazione e falsa applicazione dell'art 17 DL 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc e;
3) violazione e falsa applicazione dell'art 35 DPR 29 settembre di 973, n. 600, nel testo originario, in relazione all'art, 360, n. 3, cpc;
4) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc;
5) violazione dell'art. 33.3 DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
6) violazione e falsa applicazione dell'art. 38.3 e dell'art. 39.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc;
7) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 76, e dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3,
cpc;
8) violazione e falsa applicazione dell'art. 56 e dell'art. 74 DPR 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc;
9) violazione e falsa applicazione dell'art 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
2.2. E ricorrente chiede, in conclusione, che sia cassata la sentenza della Commissione tributaria centrale 23 marzo 1998, n. 2395/98, con i conseguenziali provvedimenti, anche in ordine alla condanna delle spese, competenze ed onorari del giudizio di cassazione.
3. Il Ministero delle finanze si costituisce in giudizio e, riservandosi di integrare le proprie difese, chiede che le avverse deduzioni siano dichiarate inammissibili, irricevibili e comunque infondate, con la conferma della sentenza impugnata. Motivi della decisione
4.1. Con il primo motivo di ricorso il signor GI TE fa valere la violazione e la falsa applicazione dell'art. 16 DL, 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
4.2. Sostiene, al riguardo, il contribuente che in via preliminare ed assorbente s'imporrebbe la cassazione dell'impugnata decisione perché la Commissione tributaria centrale non avrebbe rilevato l'illegittimità degli avvisi di accertamento notificati per gli anni in questione nel periodo compreso tra il 14 luglio 1982 e il 10 novembre 1982, secondo l'interpretazione della normativa invocata desumibile dalla sentenza della Corte costituzionale 7 luglio 1986, n. 15.
4.3. Il motivo è inammissibile, perché, come è possibile desumere dalla relazione sullo svolgimento del processo effettuata al punto 1., la questione che viene con esso proposta in sede di legittimità è del tutto nuova.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso il signor GI TE denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art 17 DL, 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
5.2. Secondo il ricorrente l'art. 17.1 DL 10 luglio 1982, n. 429, disporrebbe che, se viene presentata dal contribuente dichiarazione integrativa per periodi di imposta sottoposti ad accertamento e se nella dichiarazione viene indicato un imponibile inferiore a quello accertato, il giudizio incardinato non viene estinto per effetto della dichiara ione integrativa, ma prosegue limitatamente alla differenza tra l'imponibile accertato e quello indicato nella dichiarazione integrativa.
La stessa Commissione tributaria centrale confermerebbe la dizione legislativa, ma, poi, nel corpo della sentenza e, quindi, nel dispositivo essa si pronuncerebbe in relazione all'intero reddito accertato e non solo sulla predetta differenza. In giudice di legittimità tributaria, difatti, conferma la validità degli avvisi di accertamento, mentre avrebbe dovuto confermare esclusivamente la ripresa a tassazione della differenza tra quanto definito dall'Ufficio e quanto integrato dal contribuente.
5.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché il contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza è soltanto apparente. Infatti, nella motivazione si premette che secondo l'art. 17 DL, 10 luglio 1982, n. 429, per i periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa. Conseguentemente si afferma, con riguardo al caso di specie, che il "giudizio deve proseguire relativamente alle quote di reddito accertato e che sono rimaste estranee al condono". La sentenza, come si è riferito al punto 1., prosegue prendendo in considerazione i motivi di impugnazione dell'Ufficio al fine di rideterminare la totalità della pretesa fatta valere dall'Ufficio con gli avvisi di accertamento, rispetto alla quale si opererà, poi, la riduzione che consegue al condono intervenuto successivamente alla loro adozione e alla loro notificazione. Per questa ragione la dichiarazione di conferma dell'avviso di accertamento, cui la Commissione tributaria centrale ha ritenuto di dover pervenire, è coerente con la motivazione e in particolare con quella sua parte che dichiara la prosecuzione del giudizio e per quelle quote di reddito che sono rimaste estranee al condono, ma che devono essere determinate a seconda del reddito accertato in sede contenziosa.
In conclusione, il motivo è inammissibile, perché è diretto a censurare un vizio inesistente.
6.1. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 35 DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario, in relazione all'art. 360, n. 3,
cpc.
Il ricorrente propone la questione relativa alla legittimità della verifica operata dalla Guardia di finanza fondata su documenti bancari acquisiti in forza di un'autorizzazione rilasciata dal magistrato penale istruttore nel 1979 e, quindi, prima dell'entrata in vigore del DPR 15 luglio 1982, n. 463. Il ricorrente sostiene che la Commissione tributaria centrale avrebbe ritenuto che il caso in esame non sia disciplinato dall'art. 35 DPR 29 settembre 1973, n. 600. Per contro i dati bancari indicati nei processi verbali di constatazione del 1979 e del 1980 non avrebbero potuto essere utilizzati perché non sarebbero state rilasciate le prescritte autorizzazioni di legge.
6.2. Con il quarto motivo di ricorso si ipotizza l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
Secondo il ricorrente la Commissione tributaria centrale ritiene che non si possa richiamare l'art. 35 DPR 29 settembre 1973, n. 600, ma non motiverebbe affatto la sua opinione, perché si limiterebbe a disporre il contenuto dell'articolo citato, aggiungendo solo che l'autorizzazione del giudice istruttore non sarebbe ricollegabile alla specifica tipologia stabilita dall'art. 35.
6.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Infatti, per un verso, la seconda parte della formulazione letterale adottata dal ricorrente per il quarto motivo potrebbe indurre a ritenere che esso denunci un mero vizio della motivazione. Ma, se così fosse, occorrerebbe dichiararne l'inammissibilità, perché il ricorso per cassazione contro le sentenze della Commissione tributaria centrale è proponibile solo per violazione di legge. Se, tuttavia, e per altro verso, come sembra preferibile, il modo con il quale il quarto motivo è formulato e, in particolare, la prima parte di esso inducono ad interpretarlo come una sostanziale prospettazione della medesima violazione di legge denunciata con il terzo motivo, anche il quarto motivo è ammissibile e, data l'identità del loro oggetto sotto il profilo della violazione di legge, l'esame delle due censure può essere condotto unitariamente.
6.4. Ciò precisato, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati, perché con essi si invoca l'applicazione dell'art. 35 DPR 29 settembre 1973, n. 600, mentre la fattispecie normativa astratta, sotto la quale dev'essere sussunta la fattispecie concreta in esame, è l'art. 33 dello stesso atto normativo. Infatti, i dati utilizzati dall'amministrazione tributaria non sono stati acquisiti in violazione del segreto bancario disciplinato dall'art. 35 DPR 29 settembre 1973, n. 600, ma erano già in suo possesso sulla base di anteriori provvedimenti autoritativi, che erano dotati di forza sufficiente a superare il segreto bancario senza la collaborazione della banca, come esige l'art. 35.
7.1. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione dell'art. 33.3 DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo originario, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
7.2. Il ricorrente sostiene che nella sentenza della Commissione tributaria centrale mancherebbe la considerazione della disciplina positiva in materia di utilizzabilità fiscale dei dati acquisiti nel corso di verifiche eseguite dalla Guardia di finanza e dell'esercizio dei propri poteri di polizia giudiziaria, come è avvenuto nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 33.3 DPR 29 settembre 1973, n. 600, nel testo vigente prima dell'art 2 DPR 15 luglio 1982, n. 463, non potrebbe ritenersi legittima l'utilizzazione dei documenti, pur acquisiti previa autorizzazione del magistrato inquirente, ai fini tributari, perché la possibilità della trasposizione in sede tributaria degli elementi acquisiti in sede penale sarebbe stata consentita dal legislatore soltanto in seguito all'emanazione del DPR 15 luglio 1982, n. 463, che introduceva appunto nell'ordinamento tale facoltà. La Guardia di finanza non avrebbe avuto, quindi, alcun potere di disporre fini fiscali dei dati acquisiti in sede penale.
7.3. Il motivo è infondato. Secondo l'orientamento già assunto da questa Corte, infatti, si deve ritenere che, anche prima del DPR 15 luglio 1982, n. 463, gli uffici delle imposte dirette potessero basare gli accertamenti su dati di provenienza bancaria, raccolti dalla Guardia di finanza con indagini di polizia giudiziaria e valutaria e, quindi, trasmessi senza violazione del segreto istruttorio, che opera come unico limite alla piena possibilità della polizia giudiziaria di trasmettere agli uffici tributari dati bancari (Corte di cassazione 26 marzo 1996, n. 2668 e 27 dicembre 1999, n. 14585).
8.1. Con il sesto motivo di ricorso il contribuente segnala la violazione e la falsa applicazione dell'art. 38.3 e dell'art, 39.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
8.2. Sostiene, al riguardo, il contribuente che la Commissione tributaria centrale non si sarebbe pronunciata su una specifica doglianza da lui ritualmente devoluta in sede di deduzioni al ricorso erariale. Difatti, sarebbe stato fatto presente che i militari verificatori avevano stilato il processo verbale di constatazione e, conseguentemente, erano andati ad inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni dei contribuenti, non in base a presunzioni sostenute dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, ma su considerazioni presuntive prive di ogni valenza probatoria. Per quanto concerne, poi, gli accertamenti bancari, la Guardia di finanza non avrebbe operato neanche la distinzione tra i conti personali del contribuente e quelli che egli deteneva quale titolare della ditta omonima. La Commissione tributaria centrale, infine, non si sarebbe pronunciata nemmeno sull'illegittimità degli accertamenti nella parte in cui essi pongono a fondamento delle presunzioni adottate delle mere dichiarazioni testimoniali di terzi.
8.3. Il motivo è infondato.
Si consideri, al riguardo, che la Commissione tributaria centrale afferma, nella sua motivazione, che il problema, proposto con il ricorso presentato dal signor TE, consiste nel verificare se i dati raccolti nel corso del procedimento penale possano essere ritualmente utilizzati per accertamenti tributari. A fronte di ciò, con il motivo in esame si lamenta che la Commissione tributaria centrale non abbia esaminato "una specifica doglianza del contribuente, ritualmente devoluta in sede di deduzioni al ricorso erariale".
Si tratta, com'è ben evidente, di questioni diverse, la seconda delle quali avrebbe dovuto essere proposta, dal contribuente che avesse voluto vincolare il giudice ad una pronuncia su di essa, in sede di appello e non in sede di deduzioni al ricorso dell'ufficio. Infatti, alla proposizione di altri motivi con atto successivo a quello di impugnazione si oppone il principio di consumazione dell'impugnazione stessa.
La questione, dunque, dato il suo carattere di novità, era inammissibile e rende infondato il motivo con cui si censura in cassazione, sul punto, l'illegittimità della sentenza della Commissione tributaria centrale.
9.1. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, e dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
9.2. Secondo il contribuente la Commissione tributaria centrale avrebbe affrontato questioni di valutazione estimativa, in aperto contrasto con il disposto dell'art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 636. Essa, infatti avrebbe rideterminato il reddito del contribuente, non limitandosi a decidere sulle questioni di diritto, ma scendendo nel merito della determinazione del reddito di impresa oggetto della controversia. In particolare, la Commissione tributaria centrale avrebbe determinato il valore della base imponibile, prendendo in esame la percentuale di ricarico da applicare sui redditi dichiarati e rettificando, quindi, le valutazioni estimative già compiute dai giudici di primo e di secondo grado.
9.3. E motivo è infondato.
Infatti, come si desume dalle parti della sentenza della Commissione tributaria centrale che si sono riprodotte nel punto 1.3.2.2), la Commissione non ha effettuato alcuna valutazione estimativa, che le sarebbe preclusa dall'art. 26 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, ma si è limitata a valutare la fondatezza delle censure avanzate nei riguardi della decisione, operata dal giudice d'appello, sulla quantità del contenuto dell'imposta. Ciò risulta evidente da quella parte della motivazione in cui si legge che, con riguardo alla percentuale di ricarico, "la riduzione operata in appello non è condivisibile, perché è giustificata dal...".
10.1. Con l'ottavo motivo di ricorso il contribuente sostiene l'esistenza della violazione e della falsa applicazione dell'art. 56 e dell'art. 74 DPR 29 settembre 1973, n. 597, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
10.2. Secondo il ricorrente, affermare, come fa la Commissione tributaria centrale, che nella specie l'indeducibilità dell'imposta doganale nella determinazione del reddito d'impresa derivi dal mancato sostenimento del costo conseguente all'inadempimento dell'obbligazione doganale, vorrebbe dire non aver considerato in alcun modo l'assolvimento, seppur a seguito di accertamento doganale, di tale tributo e dei relativi interessi. In ogni caso l'adempimento del tributo nella specie non sarebbe stato rilevante, in quanto l'imposta doganale rappresenterebbe, nella sistematica dell'art. 56 DPR 29 settembre 1973, n. 597, un onere accessorio di diretta imputazione e, quindi, una componente rettificativa in aumento del costo, la cui rilevanza sarebbe collegata all'astratta soggezione al tributo doganale e non all'avvenuto pagamento del tributo stesso, secondo il principio generale della competenza a base della determinazione del reddito d'impresa.
10.3. Il motivo è inammissibile.
Infatti, il motivo solleva questioni che non sono censurabili in cassazione, perché attengono alla valutazione di fatti, come quelli costituiti dalla natura dell'evasione dell'imposta doganale, che è affermata dalla Commissione tributaria centrale e che è da essa ritenuta sufficiente per la non deducibilità dal reddito prodotto ai sensi degli art. 56 e 74 DPR 29 settembre 1973, n. 600. 11.1. Con il nono motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
11.2. Il ricorrente sostiene che la Commissione tributaria centrale avrebbe violato l'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, quando ha accolto la censura dell'Ufficio relativa all'intervenuta definitività di un recupero a tassazione specifico, perché egli non l'avrebbe dedotta nel gravame dinanzi alla Commissione tributaria di secondo grado. Il contribuente sostiene di aver proposto un analitico ed articolato appello per la riforma della decisione di primo grado, impugnandola per la parte in cui essa non aveva accolto il suo ricorso. Probabilmente il ricorrente non aveva indicato numericamente il valore del rilievo, come invece compie la Commissione tributaria centrale, ma di certo egli non aveva omesso di portarlo a conoscenza del giudice del gravame. Questo è anche vero, in quanto il contribuente contestava in toto la ripresa a tassazione, asseverata dalla Commissione di primo grado, seppure in misura minore di quella erariale. Di conseguenza, un singolo componente del reddito di impresa, come è quello qui in questione, di certo non poteva essere considerato tralasciato dal contribuente appellante. Peraltro, l'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, disciplinante l'atto di appello nel previgente sistema del contenzioso tributario, non prevedeva alcuna preclusione per le questioni non espressamente riproposte nell'atto di gravame. Tale espressa preclusione processuale è stata, difatti, introdotta solo con l'art. 56 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria centrale, quindi, non avrebbe potuto applicare una disposizione processuale, peraltro con effetti così limitativi del diritto di difesa del contribuente, che non era presente nell'ordinamento vigente al tempo dei fatti di causa. 11.3. Il motivo è inammissibile.
Come si desume dalla diffusa relazione, che s'è appena fatta, delle argomentazioni addotte a sostegno del motivo di impugnazione, nel ricorso per cassazione non viene indicata in modo specifico la parte del ricorso in appello che il contribuente ha dedicato all'oggetto contestato. Tale omissione rende generico il motivo di impugnazione e impedisce a questa Corte il controllo di legittimità. Esse deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 12. Per tutte le ragioni esposte il ricorso dev'essere rigettato.
13. Le spese relative al giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di cassazione, che sono fissate in L. 10.100.000, di cui L. 100.000 per spese, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2002