Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 1215
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata. Pertanto, il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di violenza privata - dell'imputato che aveva fisicamente aggredito la vittima tenendola 'schiacciatà contro la portiera dell'auto; la S.C. ha affermato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un 'aliquid' diverso dal fatto concretante la violenza).

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    Imporre al partner di proseguire nella relazione, non consentendo che vada via di casa costituisce il reato di violenza privata. L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 gennaio 2022 (dep. 25 maggio 2022), n. 20346 Presidente Guardiano - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 7 dicembre 2018, nei confronti di E.C. , …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 1215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1215
Data del deposito : 6 novembre 2014

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