Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata. Pertanto, il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di violenza privata - dell'imputato che aveva fisicamente aggredito la vittima tenendola 'schiacciatà contro la portiera dell'auto; la S.C. ha affermato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un 'aliquid' diverso dal fatto concretante la violenza).
Commentari • 7
- 1. Impedire alla fidanzata di interrompere la relazione è reato? (Cass. 20346/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 maggio 2022
Imporre al partner di proseguire nella relazione, non consentendo che vada via di casa costituisce il reato di violenza privata. L'elemento oggettivo del reato di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa. Corte di Cassazione sez. V penale ud. 28 gennaio 2022 (dep. 25 maggio 2022), n. 20346 Presidente Guardiano - Relatore Calaselice Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 7 dicembre 2018, nei confronti di E.C. , …
Leggi di più… - 2. Figlio allontana il genitore dai familiari e lo isola: che fare?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 gennaio 2021
- 3. Chiude a chiave l'ufficio, tentativo di violenza privata (Cass. 18533/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 giugno 2020
L'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata; ne deriva che il delitto di cui all'art. 610 c.p. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il "pati" cui la persona offesa sia costretta. Ai fini del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo …
Leggi di più… - 4. Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa: è reato?Ilaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 8 ottobre 2019
Costringere altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, integra il reato – previsto e punito dall'art. 610 c.p. – di violenza privata. La suddetta fattispecie criminosa anela a tutelare la libertà morale, id est la libertà psichica, da intendersi quale facoltà di autodeterminarsi spontaneamente secondo motivi propri, all'uopo sia formando liberamente la propria volontà sia orientando i propri comportamenti in conformità delle deliberazioni liberamente prese (ex pluris: Cass. Pen., Sez. V, 09 aprile 2019, n.35092; Cass. pen., Sez. 5, 06/06/2017, n. 40291). Elemento oggettivo L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. è costituito da una …
Leggi di più… - 5. Violenza privata esclusa se condotta configura altro reato (Cass 10132/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 luglio 2019
Il delitto di violenza privata non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita. Integra il reato di percosse la condotta di colui che strattona o spintona considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2014, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 06/11/2014
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 3268
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 10081/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA AN, nato a [...], il [...];
AN GI, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 26/4/2013 della Corte d'appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la condanna di NA AN e AN GI per il reato di violenza privata e del secondo anche per quelli di minacce, ingiurie e danneggiamento, tutti commessi ai danni di US AN. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece assolto il NA dal reato di danneggiamento, originariamente contestato anche a quest'ultimo.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei propri difensori.
2.1 Il ricorso del NA deduce l'errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di violenza privata, attribuitogli a titolo di concorso nonostante egli si sia limitato ad assistere passivamente all'azione posta in essere dal AN.
2.2 Il ricorso del AN articola invece due motivi. Con il primo viene parimenti dedotta l'errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, rilevandosi in tal senso come la condotta che la Corte territoriale ha ritenuto essere stata consumata dagli imputati sarebbe al più riconducibile allo schema normativo delle percosse, essendosi esaurita nell'aggressione violenta della persona offesa, lesiva della sua integrità fisica, ma non della sua libertà morale. Con il secondo il ricorrente lamenta il difetto di correlazione tra il fatto di tentata rapina originariamente contestato al capo 1) e quello di violenza privata ritenuto con la sentenza di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione processuale sollevata con il secondo motivo del ricorso del AN, la quale è peraltro infondata. Ed infatti dalla semplice lettura del capo d'imputazione originariamente formulato (sebbene sotto la diversa qualificazione della tentata rapina) si evince come tutti gli elementi costitutivi della condotta che giudici di merito hanno poi ritenuto integrare il diverso delitto di violenza privata erano stati contestati all'imputato, il quale dunque è stato posto nelle condizioni di difendersi dall'accusa, ne' la riqualificazione giuridica del fatto - sempre consentita al giudice dall'art. 521 c.p.p. - ha altrimenti leso i suoi diritti, avendo egli avuto la possibilità (effettivamente sfruttata come si è visto) di contestarla attraverso gli ordinari mezzi d'impugnazione.
2. È invece fondato il primo motivo proposto con il medesimo ricorso.
2.1 Per consolidata giurisprudenza l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché, in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non, per l'appunto, quello di violenza privata (ex multis Sez. 5, n. 35237 del 23 maggio 2008, Morellini, Rv. 241159). In altri termini, come pure chiarito da questa Corte, il delitto in questione non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sarebbe stata costretta (Sez. 5, n. 2480 del 18 aprile 2000, P.M. in proc. Ciardo, Rv. 216545). E sulla scia di tale interpretazione anche le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare come, nella fattispecie descritta nell'art. 610 c.p., la violenza è un connotato essenziale di una condotta che, a sua volta, deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa;
deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza (Sez. Un., n. 2437/09 del 18 dicembre 2008, Giulini e altro, in motivazione). In definitiva, l'evento del reato, nell'ipotesi del ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita.
2.2 Alla luce di tali principi deve allora convenirsi con il ricorrente circa il difetto nella motivazione della sentenza impugnata dell'individuazione di cosa la persona offesa sarebbe stata costretta a fare, omettere o tollerare in conseguenza della condotta violenta perpetrata dai suoi aggressori, dovendosi escludere che il tenere la vittima "schiacciata" contro la portiera dell'auto integri l'evento tipico del reato, costituendo in sè dell'azione violenta strumentale alla sua realizzazione.
2.3 La sentenza, limitatamente all'imputazione di cui al capo 1), deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce per nuovo esame, con il vincolo per il giudice di rinvio di attenersi ai principi affermati e rimanendo invece lo stesso libero di valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti, qualora dovesse concludere per l'inconfigurabilità del delitto di violenza privata, di quello di percosse, senza che ciò comporti violazione del diritto di difesa dell'imputato, atteso che tale eventualità è stata dallo stesso prospettata con il suo ricorso.
3. Il ricorso del NA è invece infondato, attesa la sua genericità, essendosi il ricorrente limitato a riprospettare la tesi della sua estraneità al fatto di cui al capo 1), già confutata dalla Corte territoriale con motivazione logica e aderente al compendio probatorio considerato e con la quale lo stesso ricorrente ha invece omesso di confrontarsi, come invece suo onere. Non di meno l'annullamento della sentenza, per i motivi in precedenza illustrati, deve essere esteso ai sensi dell'art. 587 c.p., comma 1 anche alla posizione del NA, giacché l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo alla giuridica configurabilità del reato contestato in concorso a più persone, giova anche agli altri imputati che hanno proposto un ricorso infondato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN GI, limitatamente al reato di violenza privata, con estensione ex art. 587 c.p.p. al NA AN, con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2015