Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10835 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL1 0835/02 CORTE SU RE MA MICA Oggetto Contratto d'oper ) SEZIONE TERZA CIVILE E C A P 4 I 7 D 3 . E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N , C 1 I 9 O 9 N 1 O - L 1 L 1 - O 1 B 2 E E 1 N O I Z A Presidente R.G. N. 10340/00 Dott. Vincenzo CARBONE R T S Cron. 28441 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. - Consigliere- Ud. 09/05/02 Dott. Roberto PREDEN Consigliere C.C. Dott. SC SABATINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PR LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE PARIOLI 61, presso lo studio dell'avvocato che lo difende anche disgiuntamente AN AR, agli avvocati LD ARCANGELI, GIUSEPPE BERGAMASCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AT GI IT INDIVIDUALE;
- intimata avversO la sentenza n. 370/00 del Giudice di pace di FIRENZE, emessa il 16/02/00 e depositata il 21/02/002002 1085 (R.G. 4826/99); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SC MELE che ha chiesto si dichiari il ricorso manifestamente infondato. -2- 3 La Corte Premesso che il Giudice di pace di Firenze ha accolto la domanda proposta da GI CA, condannando il convenuto LD PR a pagare all'attore la somma di L.702.000, oltre interessi legali e spese processuali, per la realizzazione di un tettino di copertura per finestra esterna;
Considerato che
LD PR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la sentenza impugnata ha una motivazione assente o meramente apparente in ordine al rigetto delle due eccezioni opposte dal convenuto e consistenti: a) nella sua carenza di legittimazione passiva, essendo il figlio (e non lui) il proprietario dell'appartamento su cui furono effettuati i lavori dal CA;
b) nel fatto che si trattò di lavori condominiali commissionati perciò dal condominio;
کرنا Ritenuto che sussiste la motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di pace, al di là della generica frase iniziale su cui si appunta la censura del ricorrente, ha accertato che l'esecuzione del tettino fu commissionata dal convenuto, occupante dell'appartamento, e che "tale opera non era inclusa nel capitolato dei lavori" eseguiti a favore del condominio e che pertanto fu "commissionata a parte"; Rilevato che tale accertamento è stato dal giudice di pace fondato sulle dichiarazioni rese dai testi UA CA e SC VI, sulle quali nulla osserva il ricorrente, il quale si limita a dedurre la nullità della sentenza impugnata per un'assenza di motivazione, che invece, come si è detto, non sussiste;
3
Ritenuto che
il ricorso è manifestamente infondato e che non occorre pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione, perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 9 maggio 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Ешин про 1 Dolissa Marja Aiello 0 4 Cancelleria 2 Depositata in .0 24.07 IL CANCELLIERE C1 olto C aria Oggi, M