Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 026 72 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE P CASSAZIONE Oggetto distanke tigali" SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente e Relatore R.G.N. 21802/98 Cron.SS22 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 847 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -- Consigliere Ud. 23/11/00 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AR MA EM, AR VA, quali eredi di ST NS EP, domiciliati in ROMA VIAelettivamente FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell'avvocato GESSINI AGOSTINO, difesi dall'avvocato LATTANZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIANCARLO, giusta delega in atti;
B UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE - ricorrenti per diritti L. 3000
contro
IL CANCELLIERE RA NT AN;
- intimato LIRE 3000 avverso la sentenza n. 768/97 della Corte d'Appello di CANCELLERIA 2000 GENOVA, depositata il 21/10/97; 1905 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CG064304 -1- udienza del 23/11/00 dal Presidente ed Estensore Dott. Mario SPADONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 23.8.1985 RA ON Francesco conveniva dinanzi il tribunale di Massa IU IN per sentirla condannare all'arretramento di una costruzione dalla stessa realizzata a distanza, dal confine, inferiore a quella imposta dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Massa. La IU resisteva alla domanda e in via riconvenzionale chiedeva la condanna del RA alla demolizione di un fabbricato dallo stesso costruito a distanza illegale dal confine. Espletata una consulenza tecnica ed una prova testimoniale, con sentenza 26.1.1995 il Tribunale e Walau accoglieva soltanto la domanda principale condannava la IU ad arretrare la sua costruzione a m. 7,50 dal confine. L'impugnazione della soccombente alla quale resisteva i.l RA veniva respinta dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza 21.10.1997. Osservava la Corte che dovendo per i chiarimenti forniti dal consulente tecnico d'ufficio nell'udienza 21.12.1989 ia costruzione ritenersi posteriore al 1985 in base alla normativa 1 urbanistica vigente in quel momento la IU 3 avrebbe dovuto distanziarsi a m. 7,50 dal confine. notificata, hanno Avverso la sentenza, non 30.11.1998 e con due proposto ricorso con atto motivi di censura RA IA LI e RA AS, eredi di IU IN deceduta,' il RA non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata nell'accertamento dell'epoca in cui IU IN aveva realizzato la costruzione, opposto alle dichiarazioni rese dal teste UI RA quelle del consulente tecnico d'ufficio sentito a chiarimenti nell'udienza 21.12.1989 con una motivazione insufficiente e contraddittoria. вратном Il motivo è infondato. La Corte d'Appello ha chiaramente spiegato le ragioni della preferenza accordata 1 quanto 11 consulente tecnico d'ufficio aveva in udienza precisato non si trattava di affermazioni çeneriche come quelle del teste, ma del risultato di constatazioni personali e di dichiarazioni da jui ricevute in sede di sopralluogo;
la costruzione appariva recente e posteriore al 1985. Col secondo motivo ricorrenti lamentano la 4 violazione degli artt. 17 e 18 delle norme tecniche d.L attuazione del P.R.G. del Comune di Massa in base alle quali la distanza da Osservare dal essere negli anni confine nelle costruzioni doveva 1985 di m. 5 e non di m. 7,50. 1980 Anche questo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha individuato la normativa più rigorosa applicabile di m. 7,50 e non di m. 5 dal confine attraverso l'epoca della costruzione che, successiva al 1985 era soggetta hoooo alla maggiore distanza dal confine. 290000 Respinto il ricorso non sono dovute al RA che non ha svolto attività difensiva spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Jl Ruskinti est. Roma 23.11.2000. Привни IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 FEB 2001 Roma Agenzia delle Entrate IL CANCELLERE C1 Ufficio di Roma 2 8-4-264 Valania Iscritto a ruolo il Art. 1. 41/715