Sentenza 6 giugno 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23816 del 02https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 02/09/2021), n.23816 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13632-2016 proposto da: D.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 11, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro LEONARDO DA VINCI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 2174 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 25/01/2022, (ud. 03/11/2021, dep. 25/01/2022), n.2174 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 13313-2018 proposto da: ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO N. 25/B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANTORI, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro N.R.; – intimata – avverso la …
Leggi di più… - 3. Qualificazione del rapporto di lavoro censurabile in Cassazione solo per individuazione del parametro normativo.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Qualificazione del rapporto di lavoro censurabile in Cassazione solo per individuazione del parametro normativo. Massima Giurisprudenziale Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto l'individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo. Decisione: Sentenza n. 22634/2019 Cassazione Civile – Sezione L Classificazione: Civile, Lavoro Massima: Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 3967 del 08https://www.laleggepertutti.it/
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2002, n. 8254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8254 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B REPU BBLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 82 547 0 2 ogg.lavoro Composta day Ma istrati: Presidente RiG.81/01 Ciciretti Dott.Stefano Consigliere 2315/01 Mercurio Ettore 1. Rel Rep. Putaturo Donati V. " " Mario " Cron.22615 " Giovanni Mazzarella Guglielmucci Ud.3/4/2002 " " Corrado ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da ID DI TR,elett.dom.in Roma,via Crescenzio n.16,presso lo studio dell'avv.Gilberto Cerutti che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.n.c. STUDIO IO BR,in persona del liquidatore BR Florina,elett.dom.in Roma,via Catanzaro n.15, presso l'avv. Giuseppe Micera che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
1394 CONTRORICORRENTE 1 风 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 22 maggio 2000, n.15393 (R.G.N.4142/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv. Giliberto Cerutti e Giuseppe Micera;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc.Gen.Dr.Elisabetta Maria Cesqui che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UI Di ET conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la s.n.c. Studio IO BR e, deducendo che aveva svolto attività di lavoro subordinato dal 1° maggio 1985 al 31 maggio 1994 alle dipendenze della detta società e che era inefficace il licenziamento verbale intimatogli, ne chiedeva la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale. Nella resistenza della convenuta,. il Pretore all'esito della istruttoria,con sentenza del 14 novembre 1997, in accoglimento del ricorso, condannava la s.n.c. Studio IO BR al pagamento della somma di lire 29.488.519, oltre accessori,in favore del Di ET ma la decisione, su gravame della società, veniva riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 22 maggio 2000, rigettava la domanda. 2 Il Di ET ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi cui ha resistito la società con controricorso proponendo ricorso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1362,1° comma,c.c. in ordine alla qualificazione della natura del rapporto secondo la comune intenzione delle parti,si censura l'impugnata sentenza per avere attribuito rilievo, ai fini della qualificazione del rapporto de quo, all'esistenza di fatturazioni a fronte del pagamento del corrispettivo, senza considerare che tale criterio attiene esclusivamente all'imposizione fiscale per giustificare la corresponsione economica non riguarda la formazione genetica ma della volontà delle parti.E' pertanto illegittima e lesiva dei al primo comma dell'art. 1362 C.C. principi di cui l'interpretazione della comune intenzione delle parti, in mancanza di atto scritto che attribuisca al rapporto natura autonoma. violazione e falsaCon il secondo motivo, denunciandosi applicazione dell'art. 1362, secondo comma,c.c. in relazione al comportamento per fatti concludenti tenuto dalle parti nella fase esecutiva del rapporto,si deduce che il numero delle fatture emesse nel corso dell'anno e la sostanziale identità del valore mensile del compenso pagato evidenziano in modo logico, critico ed inequivoco che l'emissione del documento conferma con adeguato 3 tesi della sussistenza di facta supporto probatorio l'opposta lavoro subordinato. Infatti la concludentia tipici del corresponsione della tredicesima mensilità, in coincidenza col mese e (solo nel 1991) della quattordicesimadi dicembre mensilità, costituendo comportamento concludente della parte datoriale per la configurazione contrattuale del rapporto come subordinazione, evidenzia il vizioriferibile allo schema della logico della motivazione della sentenza sul punto,giacchè siffatta peculiarità risulta del tutto pretermessa con palese violazione dell'art. 1362 c.c. Con il terzo motivo, denunciandosi sussistenza di vizi logici nella valutazione della prova con violazione dei principi fissati dall'art.116 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza laddove, presumendo il nomen iuris del rapporto con connotazione autonoma dall'esistenza dell'emissione di fatture,in luogo delle buste paga, è tesa a svalutare l'efficacia probatoria di elementi estremamente significativi,quali l'esclusività del rapporto di lavoro fra le parti ovvero il non commendevole comportamento processuale del datore di lavoro, emerso dalla rappresentazione al giudicante di elementi fattuali risultati platealmente smentiti e contraddetti dalle risultanze istruttorie. Ed invero il Tribunale aveva dato credito ad una serie di circostanze rappresentate nella memoria difensiva, come la retribuzione per lavori fotografici realizzati,l'effettuazione di servizi in piena autonomia con scelta da parte dell'operatore della tecnica, dei momenti, dei personaggi e delle manifestazioni più significative, la th frequentazione dello studio senza orari e l'espletamento dei prima circostanzalavori commissionati in piena autonomia. La era,infatti, smentita dalla erogazione anche per il periodo feriale aumentata nel di una retribuzione fissa mensile, gradualmente tempo, mentre i referenti istruttori erano univoci nel precisare che i contatti con la clientela erano tenuti esclusivamente dal IO il quale forniva poi direttive ed istruzioni relative all'esecuzione del lavoro fotografico. I testimoni più attendibili avevano anche riferito sulla presenza quotidiana del Di ET nello studio e sull'osservanza da parte di questi di un determinato turno di lavoro protraentesi per l'intera giornata secondo gli orari di apertura dell'azienda, compatibilmente con i servizi eseguiti in luoghi posti fuori del laboratorio ovvero con periodi di assenza per motivi familiari. In ogni caso l'esame degli elementi probatori desumibili dal contesto della prova testimoniale appariva viziato di illogicità ed incongruità, stante la mancata esplicitazione delle ragioni per cui le dichiarazioni di un teste dovevano essere preferite ad altre. Né il giudice d'appello ha spiegato le ragioni per cui la deposizione del teste IO EL doveva ritenersi inattendibile. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo è - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il Pu 5 quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle pretazioni lavorative.L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede di legittimità è determinazione dei criteri generali edcensurabile solo la astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce un accertamento di fatto -incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro (Cass., 21 novembre 2001, n.14664;23schema contrattuale aprile 2001, n.5989;17 marzo 2001, n.3870). In particolare,la valutazione delle risultanze della prova e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla testimoniale loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass., 9 novembre 2001, n. 13910;9 aprile 2001, n.5231). 6 Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che ha accertato che:le parti avevano inteso attribuire al rapporto natura di lavoro autonomo, come emerso dalla redazione da parte del Di ET di fatturazioni per le prestazioni professionali rese in favore dello studio fotografico, emesse in date diverse e per importi variabili in relazione all'entità del servizio;
i testi escussi avevano confermato che il rapporto nel suo concreto atteggiarsi non era stato assoggettato al potere gerarchico e disciplinare datoriale;
le istruzioni impartite dal IO sui servizi fotografici da eseguire erano spiegabili, nell'ambito di una prestazione d'opera, proprio per la necessità di informazione del Di ET delle commissioni ricevute;
lo svolgimento da parte di questi dell'attività al di fuori dello studio, senza vincoli di orario e penetranti controlli, costituiva ulteriore conferma della configurazione della natura del rapporto voluto dalle parti. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridici, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate dal ricorrente finiscono col sollecitare un riesame inammissibile delle risultanze probatorie acquisite. Deve invece ritenersi assorbito il quarto motivo con cui si è l'omesso accoglimento dell'appello incidentale, aventedenunciato ad oggetto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario e la violazione dell'art.112 c.p.c. 7 Ed invero, le doglianze postulano l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che, nella specie, è stato escluso. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione dell'art.2697 c.c., si censura l'impugnata sentenza per avere riconosciuto il compenso per lavoro straordinario senza che sul punto fosse stata fornita alcuna prova. Il motivo va rigettato perché condizionato all'accoglimento del ricorso principale. I due ricorsi devono perciò essere rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta entrambi;
compensa le spese. Roma, 3 aprile 2002 Mal Pulate Down Und. Il Presidente Il Consigliere est. приосталент ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 3 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 SaucIL CANCELLIERE DELLA LIGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria -6 GIU, 2002 R oggi, E R P U IL CANCELLIERE O N I Z Jeanc Zanco 8