Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
La sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del giudice è quella di certificare il momento di emissione del decreto, che può ritenersi perfezionato soltanto alla data della sua sottoscrizione; tuttavia, la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui l'atto esce dalla sfera dell'ufficio del P.M.e raggiunge all'esterno il suo scopo, ovverosia alla data in cui esso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato (su queste premesse, la Corte, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso l'atto definito abnorme con il quale il Tribunale, avendo rilevato che era stato omesso l'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma terzo cod. proc. pen., già in vigore alla data in cui aveva avuto luogo la notificazione , aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sottoscritto solo dal P.M. e non dal suo ausiliario e disposto la trasmissione degli atti al P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 33666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33666 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 1034
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 021161/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AVELLINO;
nei confronti di:
1) UC OM N. IL 16/12/1972;
avverso ORDINANZA del 31/03/2003 TRIBUNALE di AVELLINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza dibattimentale del 31/3/2003 il Giudice monocratico del Tribunale di Avellino, in accoglimento di pedissequa eccezione sollevata dal difensore dell'imputato CO LO, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e disposto la trasmissione degli atti al P.M., avendo rilevato che era stato omesso l'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio ai sensi della disposizione di cui all'art. 375, comma 3, c.p.p., già in vigore alla data del 26/8/1997 in cui aveva avuto luogo la notificazione al CO, non ritenendo che potesse assolvere alla funzione di certificazione della data di emissione del decreto quella apposta solo dal P.M. anteriormente all'entrata in vigore della Legge 16/7/1997 n. 234 introduttiva dell'invito, senza però essere seguita dalla sottoscrizione del suo ausiliario, indispensabile ai fini della perfezione dell'atto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, denunciandone l'abnormità per l'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari sulla scorta del fallace riferimento, ai fini del momento perfettivo del decreto di citazione, alla data della notifica all'imputato avvenuta il 26/8/1997, anzicché alla data di emissione coincidente, a suo parere, con quella della sottoscrizione ad opera soltanto del P.M., in data, cioè, in cui ancora non vigeva l'obbligo dell'invito a rendere l'interrogatorio. Trattasi di ricorso destituito di fondamento e, in quanto tale, destinato alla statuizione di rigetto. Per stabilire se, nel caso di specie, la regressione del processo sia stata disposta in esplicazione del legittimo potere del giudice ovvero al di là di ogni ragionevole limite legale, sì da ricondurre il provvedimento nella categoria di quelli abnormi, avverso i quali è consentito il ricorso per Cassazione, occorre individuare il momento perfettivo del decreto di citazione onde valutare se esso dovesse o meno rispettare ex art. 552, comma 2, c.p.p., a pena di nullità dell'atto, l'obbligo dell'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio, che è stato incontestabilmente omesso. Ai fini dell'individuazione di quel momento, il Collegio ritiene utile richiamarsi al principio giuridico affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14 del 28/10/1998, secondo cui la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il P.M. è volta a certificare l'autenticità dell'atto, sicché soltanto alla data della sua sottoscrizione il decreto può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di forma e di sostanza e non già dalla data della sua notificazione.
Orbene, poiché il principio espresso dalle Sezioni Unite autorizza la precisazione che il decreto di citazione, non ancora notificato, si considera emesso in data certa solo se sottoscritto dall'ausiliario, deve trarsi la conseguenziale conclusione che nell'ipotesi, come quella in esame, in cui il decreto di citazione sia stato sottoscritto solo dal P.M. e non anche dal suo ausiliario, l'autenticità della data dell'atto non può che considerarsi in modo equipollente raggiunta alla data in cui il decreto, superando l'attività interna e strumentale della richiesta al giudice di fissare la data di celebrazione del dibattimento, abbia raggiunto all'esterno il suo scopo, ovverossia alla data in cui esso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato. Dall'anzidetto deriva che, nel caso concreto, essendo stato notificato il decreto di citazione in data successiva all'entrata in vigore dell'obbligo, sanzionato a pena di nullità, di esperire l'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio, la rilevata omissione di tale invito ha reso legittimo il provvedimento del giudice del Tribunale di Avellino, con il quale è stata, previa dichiarazione di nullità del decreto medesimo, disposta la trasmissione degli atti al P.M..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 26 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2004