Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 33666
CASS
Sentenza 26 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell'ausiliario del giudice è quella di certificare il momento di emissione del decreto, che può ritenersi perfezionato soltanto alla data della sua sottoscrizione; tuttavia, la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui l'atto esce dalla sfera dell'ufficio del P.M.e raggiunge all'esterno il suo scopo, ovverosia alla data in cui esso sia stato ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato (su queste premesse, la Corte, ha rigettato il ricorso proposto dal P.M. avverso l'atto definito abnorme con il quale il Tribunale, avendo rilevato che era stato omesso l'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma terzo cod. proc. pen., già in vigore alla data in cui aveva avuto luogo la notificazione , aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio sottoscritto solo dal P.M. e non dal suo ausiliario e disposto la trasmissione degli atti al P.M.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 33666
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33666
    Data del deposito : 26 maggio 2004

    Testo completo