CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12538 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
Uditoil Procuratore Generale, dr. Luca Tampieri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigetto del ricorso per il resto. Udito il difensore del ricorrente, avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di TO NT emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 2 luglio 2025 in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen. per l’appartenenza, con il ruolo di capo, alla fazione TT del quartiere San Cocimo del clan Santapaola- Ercolano. Il ricorrente è stato raggiunto, in particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia appartenenti alla fazione ZA del quartiere San Cristoforo del medesimo clan Santapaola – Ercolano, che lo hanno indicato come la persona incaricata dell’esecuzione delle direttive provenienti dal carcere dal capofamiglia, che è il suocero del ricorrente.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto gli elementi di prova a carico sono costituiti dalle dichiarazioni dei cinque collaboratori di giustizia che parlano del ricorrente (VA SC, IL CO, TO AN, IC AG AN, VA SA Privitera), ma difetterebbe il minimo riscontro su quello che dicono;
peraltro si tratta di collaboratori del clan ZA che era ostile al clan TT cui apparterrebbe il ricorrente;
i collaboratori riferiscono che nel gruppo TT comandano le donne e che NT è solo un esecutore degli ordini che riceve da sua suocera e dalla moglie, il che rende contraddittorio ritenerlo capo del clan;
il legame familiare con i vertici del clan non significa in automatico appartenenza all’associazione, né sono noti i nomi degli associati al clan. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12538 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/01/2026 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi con riferimento alla qualificazione di capo del clan di cui al comma 2 dell’art. 416 cod. pen., poiché, non comprendendosi chi siano i partecipi al clan, non si può assumere che egli sia il reggente del clan stesso, e con riferimento all’aggravante del comma 4 in quanto dall’ordinanza non si comprende se la disponibilità di armi sia ritenuta provata in capo al clan Santapaola o al gruppo di San Cocimo.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, dr. Luca Tampieri, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigetto del ricorso per il resto. Il difensore del ricorrente, avv. Francesco Caroleo Grimaldi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo deduce anzitutto che mancherebbe il riscontro alle dichiarazioni dei cinque collaboratori di giustizia che accusano il ricorrente (VA SC, IL CO, TO AN, IC AG AN, VA SA Privitera). L’argomento è infondato. Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità i riscontri esterni alle dichiarazioni di un collaboratore possono essere anche costituiti da dichiarazioni di altro collaboratore, perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi;
infatti, “quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma” (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, in motivazione). Ne consegue che cinque chiamate convergenti, purché la causa scientiae non provenga dalla medesima fonte, si riscontrano reciprocamente, soddisfando gli oneri legali previsti dal testo dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La vicenda, poi, dell’incontro tra il ricorrente ed un esponente del clan ZA concluso con una stretta di mano, che è stato documentato dalla polizia giudiziaria e riportato in ordinanza, incontro finalizzato a sedare l’ostilità tra i due gruppi familiari, in modo non illogico è stato ritenuto essere in motivazione un ulteriore riscontro, di tipo non dichiarativo, che conferma ulteriormente il narrato dei collaboratori. Il ricorso deduce anche che i cinque collaboratori proverrebbero tutti dalla famiglia ZA, che, pur appartenendo allo stesso clan Santapaola-Ercolano, è, in realtà, ostile alla famiglia TT, e che il vulnus di conoscenza delle dinamiche del clan TT da parte dei collaboratori avrebbe potuto essere sanato sentendo il collaboratore, TO VO, che proviene proprio dalla famiglia TT. L’argomento è infondato. Che i cinque collaboratori provengano da altra famiglia criminale non rende manifestamente illogica la decisione del Tribunale che ha ritenuto di attribuire attendibilità oggettiva al loro racconto, perché, alla luce dei rapporti stretti tra le due famiglie criminali, 2 delle tensioni esistenti da tempo immemore tra esse, dei tentativi di pacificazione in cui è stato coinvolto anche il ricorrente, non è manifestamente illogico che sia stato ritenuto che i collaboratori della famiglia ZA potessero conoscere anche gli organigrammi di vertice della famiglia rivale. La deduzione secondo cui avrebbe potuto essere più utile sentire il collaboratore che proviene dai ranghi della stessa famiglia ZA è, invece, inammissibile, perché introduce una critica all’ordinanza fondata su un elemento meramente congetturale, in quanto tale inidoneo a costituire base razionale di critica al provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Il ricorso deduce, poi, che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero contraddittorie perché attribuiscono al ricorrente il ruolo di capo del clan, ma aggiungono anche che nel gruppo TT comandano le donne e che NT è solo un esecutore degli ordini che riceveva da sua suocera e dalla moglie. L’argomento è infondato, perché “il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo” (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 – 01), e nel caso in esame si tratta di si tratta di due affermazioni che non sono in alcun modo in contraddizione interna, e che anzi si confermano, perché dal percorso logico dell’ordinanza impugnata si comprende bene che il potere mafioso del ricorrente deriva dal suo rapporto di coniugio con la figlia del capoclan, che è in carcere, per cui, provenendo la sua posizione apicale dalla famiglia del suocero, essa è compatibile con l’affermazione che gli ordini del capo clan siano veicolati al ricorrente attraverso moglie e suocera. Il ricorso deduce che il legame familiare del ricorrente con i vertici del clan non significa in automatico appartenenza all’associazione. L’argomento è inammissibile, perché inconferente con il percorso logico del provvedimento impugnato, in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente non sono stati desunti dai suoi legami familiari (che spiegano solo in fatto la sua ascesa ai vertici dell’associazione), ma dalle specifiche fonti di prova a carico riportate nell’ordinanza. Il ricorso deduce che non sono riportati i nomi degli associati al clan TT, e, quindi, non sarebbe logico ritenere che capo di tale clan sia il ricorrente se non si sa chi fossero le persone su cui lui comandava. L’argomento è inammissibile, perché, nel percorso logico dell’ordinanza impugnata, l’esistenza del clan TT, ed i contrasti tra esso ed il clan ZA, derivante dall’omicidio di LO TT, commesso da EL ZA ed DR ZA il 7 dicembre 2006, e dalle rappresaglie successive, è evidenziata con argomenti non illogici, che non sono neanche contrastati nel ricorso, restando irrilevante sul piano della tenuta logica del percorso motivazionale che la contestazione a carico del ricorrente riporti soltanto l’appartenenza al clan e non i nomi di alcuni di coloro che ne fanno parte. Il ricorso deduce ancora che il ricorrente non è mai stato condannato per reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma solo per un reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui non sarebbe mai stata dimostrata in passato l’utilizzo della forza intimidatrice da parte del ricorrente. L’argomento è inammissibile, in quanto non conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato che non ha tratto gli elementi a carico del ricorrente da sentenze passate in giudicato, ma da fonti di prova emerse nel corso dell’indagine preliminare. 3 In definitiva, il motivo è infondato. 2. È infondato anche il secondo motivo. In esso il ricorso deduce, anzitutto, nuovamente che mancherebbero gli elementi per attribuire al ricorrente il ruolo di capo dell’associazione. L’argomento è infondato per le ragioni già indicate al punto che precede. D’altronde, in fattispecie molto simile a quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale” (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 04), principio di diritto che si attaglia alla situazione del ricorrente. Il ricorso deduce, poi, che difetterebbero gli elementi indiziari per ritenere che l’associazione criminale possa essere ritenuta armata, ai sensi del comma 4 dell’art. 416-bis cod. pen. L’argomento è inammissibile per mancanza di interesse. Nel subprocedimento cautelare, infatti, il riconoscimento o meno di tale aggravante non ha alcun rilievo concreto, atteso che la stessa non modifica i termini della custodia cautelare dell’art. 303 cod. proc. pen. e non incide sulla esistenza o meno della presunzione di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. I termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari restano, infatti, pari ad un anno, in quanto il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è ricompreso nei delitti dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l’aggravante contestata, è comunque superiore ai sei anni. La presunzione di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è, a sua volta, prevista, in genere, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., a prescindere dall’esistenza di aggravanti. Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe, quindi, per effetto dell’eventuale accoglimento del motivo (cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. Conforme Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all’accoglimento del motivo di ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione in parte qua del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).
3. In definitiva, il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
Uditoil Procuratore Generale, dr. Luca Tampieri, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigetto del ricorso per il resto. Udito il difensore del ricorrente, avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 22 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di TO NT emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 2 luglio 2025 in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 2 e 4, cod. pen. per l’appartenenza, con il ruolo di capo, alla fazione TT del quartiere San Cocimo del clan Santapaola- Ercolano. Il ricorrente è stato raggiunto, in particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia appartenenti alla fazione ZA del quartiere San Cristoforo del medesimo clan Santapaola – Ercolano, che lo hanno indicato come la persona incaricata dell’esecuzione delle direttive provenienti dal carcere dal capofamiglia, che è il suocero del ricorrente.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto gli elementi di prova a carico sono costituiti dalle dichiarazioni dei cinque collaboratori di giustizia che parlano del ricorrente (VA SC, IL CO, TO AN, IC AG AN, VA SA Privitera), ma difetterebbe il minimo riscontro su quello che dicono;
peraltro si tratta di collaboratori del clan ZA che era ostile al clan TT cui apparterrebbe il ricorrente;
i collaboratori riferiscono che nel gruppo TT comandano le donne e che NT è solo un esecutore degli ordini che riceve da sua suocera e dalla moglie, il che rende contraddittorio ritenerlo capo del clan;
il legame familiare con i vertici del clan non significa in automatico appartenenza all’associazione, né sono noti i nomi degli associati al clan. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12538 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/01/2026 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi con riferimento alla qualificazione di capo del clan di cui al comma 2 dell’art. 416 cod. pen., poiché, non comprendendosi chi siano i partecipi al clan, non si può assumere che egli sia il reggente del clan stesso, e con riferimento all’aggravante del comma 4 in quanto dall’ordinanza non si comprende se la disponibilità di armi sia ritenuta provata in capo al clan Santapaola o al gruppo di San Cocimo.
3. La difesa dell’indagato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale, dr. Luca Tampieri, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento all’aggravante dell’associazione armata ed il rigetto del ricorso per il resto. Il difensore del ricorrente, avv. Francesco Caroleo Grimaldi, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo deduce anzitutto che mancherebbe il riscontro alle dichiarazioni dei cinque collaboratori di giustizia che accusano il ricorrente (VA SC, IL CO, TO AN, IC AG AN, VA SA Privitera). L’argomento è infondato. Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità i riscontri esterni alle dichiarazioni di un collaboratore possono essere anche costituiti da dichiarazioni di altro collaboratore, perché gli elementi che possono essere assunti come riscontro esterno sono liberi;
infatti, “quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, la genericità dell'espressione «altri elementi di prova» utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in subiecta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo ed idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma” (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145, in motivazione). Ne consegue che cinque chiamate convergenti, purché la causa scientiae non provenga dalla medesima fonte, si riscontrano reciprocamente, soddisfando gli oneri legali previsti dal testo dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. La vicenda, poi, dell’incontro tra il ricorrente ed un esponente del clan ZA concluso con una stretta di mano, che è stato documentato dalla polizia giudiziaria e riportato in ordinanza, incontro finalizzato a sedare l’ostilità tra i due gruppi familiari, in modo non illogico è stato ritenuto essere in motivazione un ulteriore riscontro, di tipo non dichiarativo, che conferma ulteriormente il narrato dei collaboratori. Il ricorso deduce anche che i cinque collaboratori proverrebbero tutti dalla famiglia ZA, che, pur appartenendo allo stesso clan Santapaola-Ercolano, è, in realtà, ostile alla famiglia TT, e che il vulnus di conoscenza delle dinamiche del clan TT da parte dei collaboratori avrebbe potuto essere sanato sentendo il collaboratore, TO VO, che proviene proprio dalla famiglia TT. L’argomento è infondato. Che i cinque collaboratori provengano da altra famiglia criminale non rende manifestamente illogica la decisione del Tribunale che ha ritenuto di attribuire attendibilità oggettiva al loro racconto, perché, alla luce dei rapporti stretti tra le due famiglie criminali, 2 delle tensioni esistenti da tempo immemore tra esse, dei tentativi di pacificazione in cui è stato coinvolto anche il ricorrente, non è manifestamente illogico che sia stato ritenuto che i collaboratori della famiglia ZA potessero conoscere anche gli organigrammi di vertice della famiglia rivale. La deduzione secondo cui avrebbe potuto essere più utile sentire il collaboratore che proviene dai ranghi della stessa famiglia ZA è, invece, inammissibile, perché introduce una critica all’ordinanza fondata su un elemento meramente congetturale, in quanto tale inidoneo a costituire base razionale di critica al provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 17102 del 15/02/2024, Concilio, n.m.; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Il ricorso deduce, poi, che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero contraddittorie perché attribuiscono al ricorrente il ruolo di capo del clan, ma aggiungono anche che nel gruppo TT comandano le donne e che NT è solo un esecutore degli ordini che riceveva da sua suocera e dalla moglie. L’argomento è infondato, perché “il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo” (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 – 01), e nel caso in esame si tratta di si tratta di due affermazioni che non sono in alcun modo in contraddizione interna, e che anzi si confermano, perché dal percorso logico dell’ordinanza impugnata si comprende bene che il potere mafioso del ricorrente deriva dal suo rapporto di coniugio con la figlia del capoclan, che è in carcere, per cui, provenendo la sua posizione apicale dalla famiglia del suocero, essa è compatibile con l’affermazione che gli ordini del capo clan siano veicolati al ricorrente attraverso moglie e suocera. Il ricorso deduce che il legame familiare del ricorrente con i vertici del clan non significa in automatico appartenenza all’associazione. L’argomento è inammissibile, perché inconferente con il percorso logico del provvedimento impugnato, in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente non sono stati desunti dai suoi legami familiari (che spiegano solo in fatto la sua ascesa ai vertici dell’associazione), ma dalle specifiche fonti di prova a carico riportate nell’ordinanza. Il ricorso deduce che non sono riportati i nomi degli associati al clan TT, e, quindi, non sarebbe logico ritenere che capo di tale clan sia il ricorrente se non si sa chi fossero le persone su cui lui comandava. L’argomento è inammissibile, perché, nel percorso logico dell’ordinanza impugnata, l’esistenza del clan TT, ed i contrasti tra esso ed il clan ZA, derivante dall’omicidio di LO TT, commesso da EL ZA ed DR ZA il 7 dicembre 2006, e dalle rappresaglie successive, è evidenziata con argomenti non illogici, che non sono neanche contrastati nel ricorso, restando irrilevante sul piano della tenuta logica del percorso motivazionale che la contestazione a carico del ricorrente riporti soltanto l’appartenenza al clan e non i nomi di alcuni di coloro che ne fanno parte. Il ricorso deduce ancora che il ricorrente non è mai stato condannato per reati di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma solo per un reato di cui all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per cui non sarebbe mai stata dimostrata in passato l’utilizzo della forza intimidatrice da parte del ricorrente. L’argomento è inammissibile, in quanto non conferente con il percorso logico del provvedimento impugnato che non ha tratto gli elementi a carico del ricorrente da sentenze passate in giudicato, ma da fonti di prova emerse nel corso dell’indagine preliminare. 3 In definitiva, il motivo è infondato. 2. È infondato anche il secondo motivo. In esso il ricorso deduce, anzitutto, nuovamente che mancherebbero gli elementi per attribuire al ricorrente il ruolo di capo dell’associazione. L’argomento è infondato per le ragioni già indicate al punto che precede. D’altronde, in fattispecie molto simile a quella oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “in tema di associazione di tipo mafioso, risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una cosca di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo cosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale” (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389 - 04), principio di diritto che si attaglia alla situazione del ricorrente. Il ricorso deduce, poi, che difetterebbero gli elementi indiziari per ritenere che l’associazione criminale possa essere ritenuta armata, ai sensi del comma 4 dell’art. 416-bis cod. pen. L’argomento è inammissibile per mancanza di interesse. Nel subprocedimento cautelare, infatti, il riconoscimento o meno di tale aggravante non ha alcun rilievo concreto, atteso che la stessa non modifica i termini della custodia cautelare dell’art. 303 cod. proc. pen. e non incide sulla esistenza o meno della presunzione di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. I termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari restano, infatti, pari ad un anno, in quanto il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è ricompreso nei delitti dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall’art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l’aggravante contestata, è comunque superiore ai sei anni. La presunzione di adeguatezza dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è, a sua volta, prevista, in genere, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., a prescindere dall’esistenza di aggravanti. Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe, quindi, per effetto dell’eventuale accoglimento del motivo (cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. Conforme Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Ne consegue che il ricorrente non ha un interesse all’accoglimento del motivo di ricorso proposto, interesse che è condizione di ammissibilità dell'impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perché l'eliminazione in parte qua del provvedimento impugnato non determinerebbe per l'impugnante una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).
3. In definitiva, il ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5