Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12538
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di cinque collaboratori convergenti si riscontrino reciprocamente. Un incontro documentato tra il ricorrente e un esponente di un clan rivale è stato considerato un ulteriore riscontro non dichiarativo. L'appartenenza dei collaboratori a un clan ostile non rende illogica la decisione, così come non è illogico che collaboratori di un clan possano conoscere gli organigrammi di un clan rivale. Le affermazioni sulla posizione di capo e sull'essere esecutore di ordini non sono contraddittorie, ma si confermano a vicenda, spiegando la posizione apicale del ricorrente derivante dal rapporto di coniugio con il capoclan detenuto. Il legame familiare non è la base degli indizi, ma spiega l'ascesa ai vertici. L'assenza dei nomi degli associati non inficia la logica dell'ordinanza.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi con riferimento alla qualificazione di capo del clan e all'aggravante dell'associazione armata

    La qualifica di capo è infondata per le ragioni già esposte. L'aggravante dell'associazione armata è inammissibile per mancanza di interesse, poiché il riconoscimento o meno di tale aggravante non ha rilievo concreto nel subprocedimento cautelare, non modificando i termini della custodia cautelare né incidendo sulla presunzione di adeguatezza della misura. Lo status cautelare del ricorrente non muterebbe per effetto dell'accoglimento del motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12538
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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