Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2015, n. 17394
CASS
Sentenza 9 aprile 2015

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Integra il reato di sfruttamento della prostituzione la condotta di chi recluta persone e consente l'effettuazione di prestazioni sessuali a pagamento in videoconferenza via "web-chat", in modo da consentire al fruitore delle stesse di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione, con la possibilità di richiedere il compimento di determinati atti sessuali. (In motivazione, la Corte ha ribadito che l'attività di prostituzione può consistere anche nel compimento di atti sessuali di qualsiasi natura eseguiti su se stesso in presenza di colui che, pagando un compenso, ha richiesto una determinata prestazione senza che avvenga alcun contatto fisico fra le parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2015, n. 17394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17394
    Data del deposito : 9 aprile 2015

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